AS 2002 2646
Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR)
Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR)
RS 0.631.252.512; RU 1978 1281
Modifica degli allegati 2 e 7
Approvata dal Consiglio federale il 2 maggio 2001 Entrata in vigore il 12 giugno 2001 Traduzione1
Allegato 2 Aggiungere al testo attuale il seguente periodo: «Sui veicoli dotati di copertoni scorrevoli non è necessario neppure un dispositivo di fissazione.»
Nuovo art. 4 Aggiungere il seguente nuovo articolo 4:
«Art. 4 Veicoli provvisti di copertoni scorrevoli 1. Nella misura in cui sono applicabili, gli articoli da 1 a 3 delle presenti prescrizio- ni fanno stato anche per i veicoli dotati di copertoni scorrevoli. Questi veicoli devo- no inoltre adempiere le disposizioni del presente articolo. 2. Copertoni scorrevoli, pavimenti, porte e altri componenti del compartimento di carico devono adempiere sia i requisiti prescritti dall’articolo 3 paragrafi 6, 8, 9 e 11 sia quelli prescritti nelle lettere a)-f) di seguito: a) copertoni scorrevoli, pavimento, porte e altri componenti del compartimento di carico devono essere commessi in maniera tale da impedire che vengano aperti o chiusi senza lasciare tracce visibili; b) il copertone deve ricoprire la parte fissa sul tetto del veicolo per almeno 1/4 della distanza effettiva che separa le cinghie di tensionamento. Il copertone deve ricoprire per almeno 50 mm la parte fissa sul pavimento del veicolo. L’apertura orizzontale tra il copertone e la parte fissa del compartimento di carico, misurata perpendicolarmente in un punto qualsiasi lungo l’asse lon- gitudinale, non deve essere superiore ai 10 mm nel caso in cui il comparti- mento di carico sia stato sottoposto a chiusura doganale;
1 Dal testo originale francese (RO 2002 2646).
2646 2001-1350
Convenzione TIR RU 2002
c) la guida dei copertoni scorrevoli e tutte le altre parti mobili devono essere commesse in maniera tale da impedire che le porte sottoposte a chiusura do- ganale e le altre parti mobili possano venire aperte o chiuse dall’esterno sen- za lasciare tracce visibili. La guida dei copertoni scorrevoli e tutte le altre parti mobili devono essere commesse in maniera tale da impedire l’accesso al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili. Il sistema è ripro- dotto nell’illustrazione 9 allegata alle presenti prescrizioni; d) la distanza orizzontale tra gli anelli per la chiusura doganale dai componenti fissi del veicolo non deve superare i 200 mm. La distanza può essere anche maggiore ma non deve comunque superare i 300 mm su ogni lato del mon- tante se la tipologia costruttiva del veicolo e il copertone impediscono l’ac- cesso al compartimento di carico. Le norme di cui alla lettera b) vanno comunque soddisfatte; e) lo spazio che separa le cinghie di tensionamento non deve essere superiore ai 600 mm; f) i dispositivi per il fissaggio della fodera di protezione sui componenti fissi del veicolo devono soddisfare i requisiti prescritti dall’articolo 3 para- grafo 9».
Convenzione TIR RU 2002
La presente illustrazione è da aggiungere alle illustrazioni riprodotte nell’allegato 2: Illustrazione n. 9
Esempio della struttura di un veicolo dotato di copertoni scorrevoli
Illustrazione n. 9.1
Illustrazione n. 9.2 Pavimento del compar- Labbro di tenuta timento di carico Copertone
Cinghia di tensionamento
Fune di fissazione Anello di fissazione
Illustrazione n. 9.1 Fune di fissazione Illustrazione n. 9.3 Distanza tra le cinghie di tensionamento
Illustrazione n. 9.2 Illustrazione n. 9.3
GUIDA DEL COPERTONE DISPOSITIVO DI FISSAZIONE INFERIORE E DISPOSITIVO DI FISSAZIONE SUPERIORE DEL COPERTONE
Tetto Rotaia di guida per cin- Dispositivo ghia di tensionamento di tensionamento Telaio superiore Labbro di tenuta Montante
Copertone scorrevole
Il copertone deve ricoprire Cinghia di almeno ¼ dello spazio tensionamento tra le cinghie Compartimento di carico di tensionamento Rotaia del montante Il copertone deve sporgere almeno 50 mm Copertone Occhiello del copertone scorrevole Montante Telaio inferiore Fune di fissazione Anello sul telaio inferiore Gancio per la cin- ghia di tensionamento
Convenzione TIR RU 2002
Allegato 7, parte I Art. 4 par. 11 a) cpv. 2 Aggiungere al testo attuale il seguente periodo: «Per i contenitori dotati di copertoni scorrevoli non è necessario neppure un dispo- sitivo di fissazione».
Art. 5 L’articolo 5 è modificato come segue: «Art. 5 Contenitori provvisti di copertoni scorrevoli 1. Nella misura in cui sono applicabili, gli articoli da 1 a 3 delle presenti prescrizio- ni fanno stato anche per i contenitori dotati di copertoni scorrevoli. Questi conteni- tori devono inoltre adempiere le disposizioni del presente articolo. 2. Copertoni scorrevoli, pavimento, porte e altri componenti del compartimento di carico devono adempiere sia i requisiti prescritti dall’articolo 4 paragrafi 6, 8, 9 e 11 sia quelli prescritti nelle lettere a)-f) di seguito: a) copertoni scorrevoli, pavimento e altri componenti del contenitore devono essere commessi in maniera tale da impedirne l’apertura e la chiusura senza lasciare tracce visibili; b) il copertone deve ricoprire la parte fissa del tetto del contenitore per almeno 1/4 della distanza effettiva che separa le cinghie di tensionamento. Il coper- tone deve ricoprire per almeno 50 mm la parte fissa del pavimento del con- tenitore. L’apertura orizzontale tra copertone e parte fissa del contenitore, misurata perpendicolarmente in un punto qualsiasi lungo l’asse longitudinale del contenitore, non deve superare i 10 mm nel caso in cui il compartimento di carico sia stato sottoposto a chiusura doganale; c) la guida dei copertoni scorrevoli e tutte le altre parti mobili devono essere commesse in maniera tale da impedire che l’apertura o la chiusura dal- l’esterno delle porte sottoposte a chiusura doganale e delle altre parti mobili avvenga senza lasciare tracce visibili. La guida dei copertoni scorrevoli e tutte le altre parti mobili devono essere commesse in maniera tale da impedi- re che l’accesso al contenitore avvenga senza lasciare tracce visibili. Il si- stema è riprodotto nell’illustrazione 9 allegata alle presenti prescrizioni; d) la distanza orizzontale che separa gli anelli per la chiusura doganale dai componenti fissi del veicolo non deve superare i 200 mm. Essa potrà essere anche maggiore ma non dovrà comunque superare i 300 mm su ogni lato del montante se la tipologia costruttiva del contenitore e il copertone impedi- scono l’accesso al contenitore. Le norme di cui alla lettera b) vanno comun- que soddisfatte; e) lo spazio che separa le cinghie di tensionamento non deve essere superiore ai 600 mm; f) i dispositivi per la fissazione del copertone sui componenti fissi del conte-
nitore devono soddisfare i requisiti prescritti dall’articolo 4 paragrafo 9».
Convenzione TIR RU 2002
La presente illustrazione è da aggiungere alle illustrazioni riprodotte nell’allegato 7: Illustrazione n. 9
Esempio della struttura di un contenitore dotato di copertoni scorrevoli
Illustrazione n. 9.1
Illustrazione n. 9.2 Pavimento del compar- Labbro di tenuta timento di carico Copertone
Cinghia di tensionamento
Fune di fissazione Anello di fissazione
Illustrazione n. 9.1 Fune di fissazione Illustrazione n. 9.3 Distanza tra le cinghie di tensionamento
Illustrazione n. 9.2 Illustrazione n. 9.3
GUIDA DEL COPERTONE DISPOSITIVO DI FISSAZIONE INFERIORE E DISPOSITIVO DI FISSAZIONE SUPERIORE DEL COPERTONE
Tetto Rotaia di guida per cin- Dispositivo ghia di tensionamento di tensionamento Telaio superiore Labbro di tenuta Montante
Copertone scorrevole
Il copertone deve ricoprire Cinghia di almeno ¼ dello spazio tensionamento tra le cinghie Compartimento di carico di tensionamento Rotaia del montante Il copertone deve sporgere almeno 50 mm
Copertone Occhiello del copertone scorrevole Montante Telaio inferiore Fune di fissazione Anello sul telaio inferiore Gancio per la cin- ghia di tensionamento