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AS 2002 2732

Accordo tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana

Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana

Concluso a Berna il 27 aprile 1999 Approvato dall’Assemblea federale il 26 settembre 20002 Ratificato con strumenti depositati il 25 gennaio 2001 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2001

La Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein, animati dalla volontà di cooperare per salvaguardare i loro interessi comuni in materia di sicurezza, nell’intento di perfezionare la stretta cooperazione sviluppata in particolare in materia di polizia e di polizia di frontiera, nell’intento di affrontare efficacemente le minacce transfrontaliere e la criminalità internazionale mediante un sistema di sicurezza cooperativo, preoccupati di consolidare ulteriormente le loro relazioni nell’ambito dell’assistenza amministrativa di polizia, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Disposizioni di principio

Art. 1 Interessi comuni in materia di sicurezza Gli Stati contraenti si comunicano le loro priorità nella lotta contro la criminalità, come pure i progetti importanti nell’ambito di polizia con ripercussioni sugli affari dell’altro Stato contraente. Nell’elaborazione di programmi di polizia e nell’esecu- zione di misure di polizia, le Parti considerano gli interessi comuni in materia di sicurezza. Se ritiene che gli altri Stati contraenti debbano intraprendere determinati passi a garanzia della sicurezza comune, uno Stato contraente può presentare una proposta.

RS 0.360.163.1

1 Dal testo originale tedesco (AS 2002 2732)

2 RU 2002 2730

2732 1999-5950

Cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza RU 2002

Art. 2 Analisi comune della sicurezza Gli Stati contraenti mirano a uniformare il più possibile il livello di informazione sulla situazione della sicurezza in materia di polizia. A questo scopo si scambiano periodicamente resoconti fondati su precisi criteri ed esaminano assieme almeno una volta all’anno le priorità relative alla sicurezza.

Art. 3 Prevenzione di minacce e lotta contro la criminalità Nel rispetto degli interessi di sicurezza degli altri Stati contraenti, gli Stati contraenti intensificano la cooperazione per quel che riguarda la prevenzione di minacce alla sicurezza o all’ordine pubblici nonché nel campo della lotta contro la criminalità. Questa cooperazione ha luogo nell’ambito del diritto nazionale, per quanto dal pre- sente accordo non risulti altrimenti. Le prescrizioni sulla cooperazione interna- zionale nel campo della lotta contro la criminalità per il tramite dei servizi centrali nazionali, specialmente nel quadro dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (OIPC – Interpol), sono completate dalle seguenti disposizioni.

Capitolo II Disposizioni generali sulla cooperazione

Art. 4 Assistenza su domanda (1) Le autorità degli Stati contraenti preposte alla sicurezza si assistono nell’ambito delle loro rispettive competenze nella prevenzione di minacce alla sicurezza o all’ordine pubblici, come pure nella prevenzione e nella lotta contro i reati, sem- preché la legislazione nazionale non riservi la domanda o il suo disbrigo alle autorità giudiziarie. Qualora l’autorità richiesta non sia competente a dar seguito a una do- manda, essa la trasmette all’autorità competente. (2) Le domande di assistenza concernenti la prevenzione e la lotta contro i reati se- condo il paragrafo 1 e le risposte sono generalmente trasmesse dai servizi centrali nazionali degli Stati contraenti. Le domande devono essere presentate direttamente ai servizi centrali nazionali degli Stati contraenti e da essi evase. Le autorità degli Stati contraenti preposte alla sicurezza possono trasmettersi diret- tamente le domande e le relative risposte, sempreché: a) il traffico di servizio transfrontaliero si riferisca a reati che sono stati com- messi e che sono perseguiti principalmente nelle zone di frontiera, definite secondo il paragrafo 9, oppure b) le domande non possano essere presentate tempestivamente per il tramite dei servizi centrali nazionali oppure c) sia opportuna una cooperazione diretta a causa di legami con il reato o con l’autore del reato nel quadro di una casistica specifica ed esista il consenso dei rispettivi servizi centrali nazionali.

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(3) Le domande di assistenza per la prevenzione di minacce imminenti alla sicurezza o all’ordine pubblici sono direttamente trasmesse ed evase dalle competenti autorità degli Stati contraenti preposte alla sicurezza. (4) Le domande secondo i paragrafi 1-3 si riferiscono in particolare a: a) identificazioni dei detentori e inchieste sui conducenti di veicoli stradali, imbarcazioni e aeroplani; b) domande concernenti licenze di condurre, patenti di navigazione o simili permessi; c) accertamenti di soggiorno e di domicilio, permessi di soggiorno; d) identificazione di titolari di linee telefoniche; e) accertamento dell’identità di persone; f) informazioni sulla provenienza di cose, per esempio armi, autoveicoli, im- barcazioni (domande relative all’iter di vendita): g) armonizzazione e avvio delle prime misure di ricerca; h) misure di osservazione transfrontaliera, consegne sorvegliate e inchieste ma- scherate; i) informazioni in occasione di inseguimenti transfrontalieri; j) accertamento della disponibilità di deposizione di un testimone per l’allesti- mento d una domanda di assistenza giudiziaria; k) interrogatori di polizia; l) verifiche della presenza di tracce materiali. (5) Le autorità degli Stati contraenti preposte alla sicurezza si trasmettono su richie- sta in casi concreti, per scopi inerenti al diritto degli stranieri comprese le relative ispezioni di polizia, i dati personali di stranieri rilevanti per valutare il diritto d’entrata e di soggiorno. I dati trasmessi possono essere messi a disposizione delle autorità competenti a regolare il soggiorno e a concedere visti. (6) Inoltre, le autorità preposte alla sicurezza possono, su incarico delle autorità giu- diziarie competenti, presentarsi reciprocamente domande nonché trasmetterle ed evaderle conformemente al paragrafo 2. (7) I servizi centrali nazionali sono informati conformemente al diritto interno su domande dirette in entrata e in uscita. (8) Nei rapporti tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera, per tutte le trasmissioni di informazioni di polizia, vige il traffico di servizio diretto. (9) Si ritengono zone di frontiera: – nella Repubblica d’Austria, le sfere di competenza delle direzioni di sicu- rezza per i Laender del Vorarlberg e del Tirolo,

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– nella Confederazione Svizzera, le zone dei Cantoni di San Gallo e dei Gri- gioni e – nel Principato del Liechtenstein, tutto il territorio. (10) Le autorità preposte alla sicurezza ai sensi del presente accordo sono: – nella Repubblica d’Austria, il Ministro federale dell’interno, le Direzioni della sicurezza, le Direzioni federali di polizia e, fuori dalla sfera di compe- tenza territoriale delle Direzioni federali di polizia, le Autorità della giunta di circoscrizione, – nella Confederazione Svizzera, le autorità federali di polizia, degli stranieri e di dogana, le autorità cantonali di polizia e di polizia degli stranieri e il Cor- po delle guardie di confine e – nel Principato del Liechtenstein, la Polizia nazionale e la Polizia degli stra- nieri conformemente all’ordinamento nazionale delle competenze.

Art. 5 Trasmissione delle informazioni mediante procedura informatizzata (1) Il Ministero federale dell’interno della Repubblica d’Austria, l’Ufficio federale di polizia della Confederazione Svizzera e la Polizia nazionale del Principato del Liechtenstein si trasmettono per i rispettivi sistemi nazionali di ricerca, mediante procedura informatizzata, le segnalazioni nazionali da loro archiviate per: a) l’accertamento di soggiorno e per la detenzione di persone irreperibili rispet- tivamente di scomparsi; b) l’accertamento di soggiorno e per la detenzione di persone di cui al para- grafo 5; c) l’accertamento di soggiorno ai fini del perseguimento penale; d) la sorveglianza discreta; e) l’arresto in vista dell’estradizione ai sensi del paragrafo 8. Le segnalazioni hanno valore di domanda per l’attuazione della misura pretesa. I servizi centrali degli Stati contraenti hanno la facoltà di consentire alle autorità preposte alla sicurezza di accedere mediante procedura informatizzata, ai dati così ottenuti. (2) Sono messi a disposizione esclusivamente i dati necessari per scopi previsti nel paragrafo 1. Lo Stato segnalante esamina se l’importanza del caso giustifica una tra- smissione. (3) Le categorie di dati comprendono i dati personali secondo la seguente enumera- zione come pure, in singoli casi, i dati conosciuti relativi ai veicoli. In relazione alle persone sono comunicate unicamente le seguenti indicazioni: a) cognome di famiglia e nome come pure eventualmente cognomi precedenti e «alias»; b) segni fisici particolari permanenti;

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c) iniziale del secondo nome o altri nomi; d) luogo e data di nascita; e) sesso; f) cittadinanza; g) nome e cognome di famiglia dei genitori come pure eventualmente i loro cognomi precedenti; h) le indicazioni «armato» e «violento» riferite alla persona in questione; i) il motivo della segnalazione; j) le misure da prendere. Altre indicazioni, in particolare i dati citati nell’articolo 6 primo periodo della Con- venzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 19813 per la protezione delle per- sone durante il trattamento informatizzato dei dati di carattere personale, non sono ammesse. (4) Nella misura in cui lo Stato richiesto consideri una segnalazione incompatibile con il proprio diritto nazionale, con obblighi internazionali o con interessi nazionali fondamentali, non è tenuto a eseguire sul suo territorio le misure pretese con la se- gnalazione. È necessario informare l’altro Stato contraente, indicandogli le motiva- zioni del rifiuto. (5) Gli Stati contraenti si comunicano, mediante le segnalazioni trasmesse giusta il paragrafo 1 lettere a e b, le informazioni concernenti il domicilio e il soggiorno delle seguenti persone: a) maggiorenni irreperibili o scomparsi; b) minorenni irreperibili o scomparsi; c) persone che, su richiesta dell’autorità competente, sono prese in custodia provvisoriamente per la propria protezione personale o per prevenire minac- ce oppure su ordine di un ufficio competente devono essere forzatamente messe in detenzione. Per la comunicazione allo Stato richiedente dell’accertamento nello Stato richiesto di una persona segnalata giusta la lettera a, è necessaria l’autorizzazione dell’inte- ressato. Le autorità preposte alla sicurezza prendono in custodia persone secondo le lettere b e c se sono adempiute le condizioni stabilite nel diritto nazionale. (6) Gli Stati contraenti si comunicano, sulla base delle segnalazioni trasmesse per l’accertamento di soggiorno ai fini del perseguimento penale ai sensi del paragrafo 1 lettera c, le informazioni relative al domicilio o al soggiorno delle seguenti persone:

3 RS 0.235.1; RU ... (FF 1997 I 665)

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a) testimoni; b) persone che, nell’ambito di un procedimento penale, devono comparire da- vanti alle autorità giudiziarie quali indiziati, imputati o accusati; c) persone contro le quali è stata emanata una sentenza penale o un’ingiun- zione a costituirsi in carcere. (7) Gli Stati contraenti si comunicano, mediante le segnalazioni trasmesse per la sorveglianza discreta ai sensi del paragrafo 1 lettera d, le informazioni seguenti, otte- nute durante i controlli alla frontiera o durante altre ispezioni o controlli di polizia: a) ritrovamento della persona o del veicolo segnalati; b) luogo, ora o motivo dell’ispezione; c) tragitto e obiettivo del viaggio; d) accompagnatori o passeggeri; e) dati relativi al veicolo utilizzato; f) oggetti trasportati; g) circostanze del ritrovamento della persona o del veicolo. Durante il rilevamento di detti dati occorre prestare attenzione a non compromettere il carattere discreto delle misure. (8) I dati inerenti a persone che sono ricercate a scopo di arresto in vista dell’estra- dizione sono trasmessi su richiesta delle autorità giudiziarie dello Stato richiedente. Ogni domanda di uno Stato contraente di segnalazione per l’arresto a scopo di estra- dizione è equiparata alla domanda di arresto provvisorio ai sensi dell’articolo 16 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 19574. Lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto, contemporaneamente alla segna- lazione e possibilmente con mezzi rapidi, le seguenti informazioni essenziali per la fattispecie: a) l’autorità richiedente l’arresto; b) l’esistenza di un mandato d’arresto o di un documento con gli stessi effetti giuridici o di una sentenza esecutiva; c) il tipo di atto punibile e il suo apprezzamento giuridico; d) la descrizione delle circostanze in cui è stato compiuto il reato, e) per quanto possibile, le conseguenze del reato. Sulla base di tali informazioni, lo Stato richiesto può generalmente esaminare entro 24 ore la segnalazione. Durante detto periodo è autorizzato a rinunciare all’ese- cuzione della misura pretesa sul suo territorio. Se il risultato di tale esame è la ri- nuncia all’esecuzione della misura pretesa, essa va comunicata allo Stato richiedente con l’indicazione dei motivi.

4 RS 0.353.1

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Qualora uno Stato contraente, vista la particolare impellenza, richieda una misura di ricerca urgente, lo Stato richiesto, se indispensabile, inizia immediatamente l’esame e prende i necessari provvedimenti affinché la misura pretesa possa essere eseguita senza indugio nel caso in cui la segnalazione venga approvata. Qualora l’arresto sia eccezionalmente impossibile a causa di un esame non ancora terminato o di una decisione negativa dello Stato richiesto, la segnalazione va trat- tata da quest’ultimo quale segnalazione per un accertamento di soggiorno, nella mi- sura in cui ciò sia conforme al diritto nazionale. Lo Stato richiesto attua le misure pretese con la segnalazione sulla base della Con- venzione di estradizione in vigore e a norma del diritto nazionale. Fatta salva la pos- sibilità di arrestare l’interessato in base al diritto nazionale, lo Stato richiesto non è obbligato a eseguire le misure se si tratta di un suo cittadino. (9) I dati trasmessi conformemente al paragrafo 1 possono essere memorizzati al massimo per il periodo concesso dal diritto nazionale dello Stato contraente di tras- missione. Al momento della trasmissione tali termini devono essere segnalati. Una cancellazione della segnalazione nello Stato contraente di trasmissione prima della scadenza di detto termine va comunicata senza indugio all’altro Stato contraente. Quest’ultimo è tenuto a cancellare immediatamente la relativa segnalazione. (10) La trasmissione di dati personali è autorizzata unicamente se i dati trasmessi sono utilizzati solo per gli scopi alla base della trasmissione. (11) Il Ministero federale dell’interno della Repubblica d’Austria, l’Ufficio federale di polizia della Confederazione Svizzera e la Polizia nazionale del Principato del Liechtenstein tengono a disposizione nella procedura informatizzata rispettivamente per l’altro servizio centrale e per le ulteriori autorità preposte alla sicurezza i dati da loro memorizzati necessari per la ricerca di oggetti. Le richieste provenienti da altre autorità preposte alla sicurezza devono essere inoltrate al rispettivo servizio centrale nazionale per la trasmissione. I servizi centrali degli Stati contraenti hanno la facoltà di consentire alle altre autorità preposte alla sicurezza l’accesso, mediante procedura informatizzata, ai dati ottenuti.

Art. 6 Scambio di dati relativi a veicoli e detentori (1) Su richiesta di uno Stato contraente, lo Stato richiesto trasmette i dati memoriz- zati relativi ad autoveicoli, a imbarcazioni e ai detentori rispettivamente ai possesso- ri autorizzati e ai proprietari, se questa misura serve all’accertamento o alla determi- nazione di una persona in qualità di detentore di veicoli, dei veicoli di un detentore o dei dati di un veicolo, per scopi di prevenzione e lotta contro i reati nonché di pre- venzione di minacce alla sicurezza e all’ordine pubblici. (2) Le autorità preposte alla sicurezza dello Stato richiedente possono presentare la domanda all’autorità centrale presso la quale sono raccolti i dati d’immatricolazione dei veicoli a motore oppure, in caso d’urgenza come pure per le informazione rela- tive agli elenchi ufficiali delle targhe di immatricolazione delle imbarcazioni, a un’autorità preposta alla sicurezza dello Stato richiesto.

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Art. 7 Assistenza amministrativa in casi urgenti (1) Nei casi in cui la domanda non può essere presentata per tempo per il tramite delle autorità giudiziarie competenti senza compromettere il successo della misura, le domande di misure per assicurare le tracce e le prove, comprese l’esecuzione di esami medici e la perquisizione di persone e di abitazioni, o le domande di arresto provvisorio, possono essere presentate direttamente dalle competenti autorità pre- poste alla sicurezza alle autorità preposte alla sicurezza in un altro Stato contraente. L’articolo 4 paragrafo 2 si applica per analogia. (2) Le autorità preposte alla sicurezza informano le autorità giudiziarie competenti nel proprio Paese.

Art. 8 Trasmissione spontanea di informazioni In casi particolari, le autorità degli Stati contraenti preposte alla sicurezza si scam- biano le informazioni che possono essere importanti per il destinatario per favorire la prevenzione di minacce concrete alla sicurezza o all’ordine pubblici oppure per la prevenzione e la lotta contro i reati. Allo scambio di informazioni si applica per analogia l’articolo 4 paragrafi 2, 3 e 7.

Art. 9 Formazione e perfezionamento Le autorità degli Stati contraenti preposte alla sicurezza collaborano nel campo della formazione e del perfezionamento, in particolare: a) scambiandosi programmi di insegnamento per la formazione e il perfe- zionamento ed esaminando l’opportunità di integrazione reciproca delle materie; b) organizzando seminari comuni di formazione e di perfezionamento come pu- re esercitazioni transfrontaliere; c) invitando rappresentanti degli altri Stati contraenti quali osservatori durante le esercitazioni o durante missioni particolari; d) permettendo a rappresentanti degli altri Stati contraenti la partecipazione a corsi di perfezionamento.

Capitolo III Modalità particolari di cooperazione in materia di polizia

Art. 10 Osservazione transfrontaliera (1) Gli organi delle autorità di uno Stato contraente preposte alla sicurezza sono autorizzati, nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria su un reato che può dar luogo ad estradizione nello Stato richiesto, a continuare un’osservazione sul territorio di un altro Stato contraente, se quest’ultimo ha autorizzato l’osservazione transfrontaliera in base a una domanda preventivamente presentata; lo stesso vale per un’osserva- zione a garanzia dell’esecuzione della pena. L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni speciali. A richiesta, l’osservazione va affidata agli agenti dello Stato

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contraente sul cui territorio viene effettuata. La domanda di cui al primo periodo de- ve essere rivolta all’autorità designata dallo Stato richiesto quale autorità compe- tente ad accordare o trasmettere l’autorizzazione richiesta. L’autorizzazione accor- data è valida per l’intero territorio. Il passaggio della frontiera può avvenire anche al di fuori dei valichi autorizzati e delle ore di apertura prestabilite. (2) Nel caso in cui, per motivi di particolare urgenza, l’autorizzazione preventiva dell’altro Stato contraente non possa essere richiesta, un’osservazione si può conti- nuare oltre frontiera a condizione che già durante l’osservazione il passaggio della frontiera sia immediatamente comunicato all’autorità competente dello Stato con- traente sul cui territorio l’osservazione continua. Per autorità competente si intende: – nella Repubblica d’Austria, le Direzioni della sicurezza per i Laender Vorarlberg e Tirolo; – nella Confederazione Svizzera, il Comando di polizia di San Gallo o il Comando di polizia dei Grigioni; – nel Principato del Liechtenstein, la Polizia nazionale. Una domanda conforme al paragrafo 1 va trasmessa senza indugio con l’indicazione dei motivi che giustificano il passaggio della frontiera senza l’autorizzazione pre- ventiva. L’osservazione va interrotta non appena lo Stato contraente sul cui territo- rio essa avviene ne faccia richiesta a seguito della comunicazione o della domanda oppure se non è stata ottenuta l’autorizzazione entro dodici ore dal passaggio della frontiera. (3) L’osservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere effettuata soltanto alle se- guenti condizioni generali: a) Gli agenti addetti all’osservazione devono attenersi alle disposizioni del pre- sente articolo e al diritto dello Stato contraente sul cui territorio essi ope- rano; debbono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente com- petenti. b) Per quanto concerne l’esenzione dai divieti e dalle limitazioni stradali, i vei- coli impiegati sono equiparati a quelli delle autorità preposte alla sicurezza dello Stato contraente sul cui territorio operano. Se necessario, per l’ese- cuzione dell’osservazione si possono impiegare segnali. c) Gli agenti addetti all’osservazione debbono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale. d) L’ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato. Le

officine, i locali tecnici e commerciali aperti al pubblico sono accessibili du- rante i rispettivi orari di lavoro. e) Se la persona osservata viene sorpresa o inseguita durante la commissione o la partecipazione alla commissione di un reato che può dar luogo ad estradi- zione nello Stato richiesto, gli agenti addetti all’osservazione hanno le stesse competenze che in caso di inseguimento transfrontaliero.

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f) Ogni osservazione è oggetto di rapporto alle autorità dello Stato contraente sul cui territorio è stata effettuata; può essere richiesta la comparizione per- sonale degli agenti addetti all’osservazione. g) Le autorità dello Stato contraente da cui provengono gli agenti addetti all’osservazione forniscono, su richiesta, il loro apporto alle successive in- chieste di polizia e giudiziarie dello Stato contraente sul cui territorio si è effettuata l’osservazione. h) I mezzi tecnici necessari per lo svolgimento dell’osservazione possono esse- re impiegati nella misura in cui ciò è permesso dal diritto dello Stato con- traente sul cui territorio continua l’osservazione. I mezzi tecnici da impiega- re per la sorveglianza ottica e acustica di persone sono da addurre con la domanda di cui al paragrafo 1. (4) La domanda ai sensi del paragrafo 1 è da presentare: – nella Repubblica d’Austria, al Ministero federale dell’interno, Direzione ge- nerale per la sicurezza pubblica; – nella Confederazione Svizzera, alle autorità federali o cantonali preposte al perseguimento penale sul cui territorio il passaggio di frontiera deve preve- dibilmente avvenire; – nel Principato del Liechtenstein, alla Polizia nazionale. (5) Le osservazioni transfrontaliere, nella misura in cui il diritto nazionale lo per- metta, possono anche avvenire: a) per la prevenzione di reati che possono dar luogo a estradizione; b) per impedire, già nella fase delle preparazioni, la commissione di un parti- colare reato pianificato da una persona e che può dar luogo a estradizione; c) per la prevenzione della criminalità di banda o organizzata. I paragrafi 1-3 si applicano per analogia. (6) Le osservazioni mediante autorizzazione preventiva ai sensi del paragrafo 5 sono permesse unicamente: a) se una domanda non può essere presentata nell’ambito di un’inchiesta giudi- ziaria secondo il paragrafo 1 e b) se lo scopo dell’osservazione non può essere raggiunto mediante la ripresa dell’atto amministrativo da parte di organi dell’altro Stato contraente e nep- pure mediante la costituzione di gruppi di osservazione comuni (art. 13). (7) La domanda per le osservazioni di cui al paragrafo 5 deve essere presentata: – nella Repubblica d’Austria, al Ministero federale dell’interno, Direzione ge- nerale per la sicurezza pubblica;

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– nella Confederazione Svizzera, alle autorità federali o cantonali preposte al perseguimento penale sul cui territorio il passaggio di frontiera deve preve- dibilmente avvenire; – nel Principato del Liechtenstein, alla Polizia nazionale. I servizi centrali nazionali ricevono immediatamente una copia della domanda.

Art. 11 Inseguimento transfrontaliero (1) Gli organi delle autorità di uno Stato contraente preposte alla sicurezza che inse- guono nel proprio Paese una persona la quale: a) viene sorpresa o inseguita durante la commissione o la partecipazione alla commissione di un reato che può dar luogo ad estradizione nell’altro Stato contraente, b) è evasa dalla detenzione preventiva o dal carcere espiatorio, che le sono stati inflitti per un reato che può dar luogo ad estradizione nell’altro Stato, hanno la facoltà di continuare l’inseguimento sul territorio degli altri Stati contraenti senza la loro autorizzazione preventiva, quando le autorità competenti di questi Stati contraenti non hanno potuto essere previamente avvertite data la particolare urgenza o non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per intraprendere l’inseguimento. Gli agenti impegnati nell’inseguimento avvertono senza indugio, generalmente già pri- ma del passaggio della frontiera, le autorità competenti. L’inseguimento cessa non appena lo Stato contraente sul cui territorio esso deve avvenire lo richiede. Su ri- chiesta degli agenti impegnati nell’inseguimento, le autorità localmente competenti fermano la persona inseguita per verificarne l’identità o procedere al suo arresto conformemente al diritto nazionale. (2) Qualora non fosse richiesta l’interruzione dell’inseguimento e le autorità locali non possano intervenire in tempo, gli agenti impegnati nell’inseguimento hanno la facoltà di trattenere la persona, conformemente al diritto nazionale dell’altro Stato contraente, finché gli agenti dell’altro Stato contraente, da avvertire immediata- mente, non procedono alla verifica di identità o all’arresto. (3) L’inseguimento previsto nei paragrafi 1 e 2 può svolgersi senza limiti di spazio e di tempo. Il passaggio della frontiera è possibile anche al di fuori dei valichi autoriz- zati e delle ore di apertura prestabilite. (4) L’inseguimento può aver luogo soltanto alle seguenti condizioni generali: a) Gli agenti impegnati nell’inseguimento sono facilmente identificabili, per esempio per l’uniforme che indossano, per segni di riconoscimento partico- lari o per il fatto che il loro veicolo è dotato di accessori posti sopra di esso; è vietato l’uso di abiti civili combinato con l’uso di veicoli camuffati privi dei suddetti mezzi di identificazione.

b) La persona fermata conformemente al paragrafo 2 può essere unicamente sottoposta a una perquisizione di sicurezza in vista della sua traduzione da- vanti all’autorità locale. Essa può essere ammanettata durante il trasporto.

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Gli oggetti in possesso della persona arrestata possono essere sequestrati provvisoriamente fino all’arrivo dell’autorità territorialmente competente. c) Dopo ogni intervento secondo i paragrafi 1 e 2, gli agenti impegnati nell’ inseguimento si annunciano presso le autorità dell’altro Stato contraente ter- ritorialmente competenti e fanno rapporto sulla loro missione. A richiesta di tali autorità, sono tenuti a rimanere a disposizione sul posto fino a chiari- mento delle circostanze di fatto. Lo stesso vale qualora l’inseguimento non abbia portato all’arresto della persona. d) L’ingresso nei domicili è vietato. Le officine, i locali tecnici e commerciali aperti al pubblico sono accessibili durante i rispettivi orari di lavoro. e) L’articolo 10 paragrafo 3 lettera a, b, c, g e h si applica per analogia. (5) La persona che é stata arrestata da organi delle competenti autorità secondo il pa- ragrafo 2, può, secondo il diritto nazionale dello Stato contraente sul cui territorio è stata fermata e indipendentemente dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per l’inter rogatorio. Se detta persona non ha la cittadinanza dello Stato contraente sul cui ter- ritorio è stata fermata per accertamenti, è messa in libertà al più tardi sei ore dopo il suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le nove di mattina, a meno che le autorità territorialmente competenti abbiano ricevuto prima della scadenza di detto termine una domanda di arresto provvisorio in vista di estradizione. Rimangono im- pregiudicati i disciplinamenti nazionali che autorizzano l’ordine di arresto o l’arres to provvisorio per altri motivi. (6) Nei casi di maggiore importanza oppure se l’inseguimento ha oltrepassato la zo- na di frontiera ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 9, i servizi centrali nazionali devono essere informati dell’avvenuto inseguimento. (7) I paragrafi precedenti si applicano per analogia nei casi in cui una persona, nell’ambito delle ricerche relative a un particolare reato che può dar luogo a estradi- zione, si sottrae a un controllo di frontiera o a un controllo di polizia nel raggio di trenta chilometri dal confine di Stato. (8) Per le autorità della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein preposte alla sicurezza, l’inseguimento sul territorio dei Cantoni di San Gallo e dei Grigioni nonché del Principato del Liechtenstein è permesso anche in caso di infra-

zioni del diritto della circolazione stradale. La polizia nazionale del Principato del Liechtenstein è autorizzata, per gravi motivi e durante viaggi ufficiali, a utilizzare la strada nazionale A 13 sul territorio della Confederazione Svizzera lungo il confine di Stato comune. I paragrafi precedenti si applicano per analogia.

Art. 12 Consegne sorvegliate (1) Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto può autorizzare sul suo territorio l’importazione sorvegliata, il transito sorvegliato o l’esportazione sorve- gliata, in special modo nell’ambito di azioni illegali con stupefacenti, armi, esplosi- vi, denaro falso, beni rubati come pure in caso di ricettazione e di riciclaggio di denaro, nella misura in cui, secondo il parere dello Stato richiedente, l’identifi cazione dei mandanti o di altri compartecipanti al reato oppure il rilevamento dei

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canali di distribuzione sarebbe impossibile o notevolmente più difficoltoso. L’articolo 11 paragrafo 3 si applica per analogia. Con l’accordo degli Stati con- traenti, le consegne sorvegliate possono essere intercettate e in seguito rimesse nuo- vamente in circolazione intatte come prima, oppure dopo sottrazione o sostituzione parziale o integrale del loro contenuto. Se la merce comporta un rischio insostenibile per le persone coinvolte nel trasporto o una minaccia per la sicurezza pubblica, lo Stato richiesto può limitare o respingere le consegne sorvegliate. (2) Lo Stato richiesto assume il controllo delle consegne al passaggio di frontiera o in un luogo di consegna prestabilito per evitare un’interruzione della sorveglianza. Esso assicura la costante sorveglianza del trasporto, nel senso che in ogni momento ha la possibilità di intercettare gli autori del reato e la merce. Gli agenti dello Stato richiedente possono, con l’accordo dello Stato richiesto, continuare il tragitto assie- me agli agenti dello Stato richiesto dopo la presa in consegna della fornitura sorve- gliata da parte di questi ultimi. In tal caso devono rispettare le disposizioni del presente articolo nonché il diritto dello Stato richiesto; devono inoltre seguire le in- dicazioni degli agenti dello Stato richiesto. (3) Le domande di consegne sorvegliate, che iniziano o continuano in uno Stato ter- zo, sono accolte unicamente se lo Stato terzo garantisce l’adempimento delle condi- zioni di cui al paragrafo 2. (4) L’articolo 10 paragrafo 3 lettere b, c, d, e, g e h si applica per analogia. (5) Le domande di esportazione sorvegliata si presentano: – nella Repubblica d’Austria, al servizio centrale nazionale o, con contempo- ranea informazione del servizio centrale nazionale, al Ministero pubblico nella cui giurisdizione inizia il trasporto; – nella Confederazione Svizzera, alle autorità federali o cantonali preposte al perseguimento penale sul cui territorio il passaggio di frontiera deve preve- dibilmente avvenire; – nel Principato del Liechtenstein, alla Polizia nazionale.

Art. 13 Gruppi comuni di controllo, di osservazione e di inchiesta; azioni di ricerca transfrontaliere (1) Allo scopo di intensificare la cooperazione, le autorità competenti degli Stati contraenti formano, in caso di necessità, gruppi misti di analisi e altri gruppi di lavo- ro come pure gruppi di controllo, di osservazione e di inchiesta, nei quali gli agenti di uno Stato contraente, durante gli interventi sul territorio dell’altro Stato con- traente, operano in qualità di assistenti e di orientatori senza rilevare competenze ufficiali (sono fatti salvi i casi di applicazione di cui all’art. 15). (2) Le autorità competenti degli Stati contraenti nelle zone di frontiera ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 9 partecipano ad azioni di ricerca transfrontaliere, come per esempio ricerche di autori di un reato in fuga mediante dispositivi di allarme circola- ri. In casi di importanza sovrarregionale devono essere coinvolte le autorità centrali.

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Art. 14 Distacco di agenti di collegamento (1) Uno Stato contraente può distaccare agenti di collegamento presso le autorità preposte alla sicurezza di un altro Stato contraente, con l’autorizzazione del servizio centrale di quest’ultimo Stato. (2) Gli agenti di collegamento operano in qualità di assistenti e di orientatori senza rilevare competenze ufficiali. Essi rilasciano informazioni ed eseguono i loro man- dati conformemente alle istruzioni impartite dagli Stati contraenti coinvolti. (3) Gli agenti di collegamento distaccati presso un altro Stato contraente o uno Stato terzo possono, con l’accordo reciproco dei servizi centrali interessati, tutelare anche gli interessi di un altro Stato contraente.

Art. 15 Distacco di agenti con competenze ufficiali (1) Per la prevenzione di minacce alla sicurezza e all’ordine pubblici e per la lotta contro i reati, agli agenti delle autorità di uno Stato contraente preposte alla sicurez- za possono essere affidati compiti esecutivi di polizia, comprese competenze uffi- ciali, da parte delle autorità di un altro Stato contraente preposte alla sicurezza, quando il successo di un’indispensabile misura di polizia sarebbe vanificato o se- riamente compromesso senza un tale intervento oppure quando le inchieste risulte- rebbero vane o notevolmente più difficoltose. (2) La mansione presuppone che vi sia l’accordo delle autorità preposte alla sicurez- za degli Stati contraenti coinvolti. (3) Gli agenti incaricati ai sensi del paragrafo 1 esercitano le loro competenze uffi- ciali unicamente sotto la direzione del servizio addetto all’intervento dell’altro Stato contraente. Il diritto di quest’ultimo è determinante per gli agenti. L’uso di armi da fuoco è autorizzato unicamente su ordine della direzione dell’intervento o in caso di legittima difesa o di aiuto d’urgenza.

Art. 16 Servizio di pattuglie miste lungo la frontiera (1) Allo scopo di prevenire le minacce alla sicurezza e all’ordine pubblici come pure per la lotta contro i reati e per la sorveglianza alla frontiera, gli agenti delle autorità di uno Stato contraente preposte alla sicurezza possono creare un servizio di pattu- glie miste lungo il confine nazionale in un raggio massimo di 10 km. (2) Durante il servizio di pattuglie miste anche gli agenti degli altri Stati contraenti sono autorizzati a verificare l’identità di persone e, se esse tentano di sottrarsi al controllo, di fermarle conformemente al diritto nazionale. (3) Ulteriori misure coercitive devono essere effettuate da parte degli agenti dello Stato contraente sul cui territorio avviene l’intervento, a meno che il successo del- l’atto amministrativo sia compromesso o notevolmente più difficoltoso senza l’im- piego degli agenti degli altri Stati contraente. (4) Durante lo svolgimento degli atti amministrativi si applica il diritto dello Stato contraente sul cui territorio operano gli agenti.

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Art. 17 Assistenza in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri gravi (1) Le autorità degli Stati contraenti preposte alla sicurezza si assistono reciproca- mente, nei limiti del diritto nazionale, in caso di manifestazioni di massa e simili eventi di vasta portata come pure in caso di catastrofi e di incidenti gravi, nel senso che: a) si informano reciprocamente il più presto possibile su simili situazioni o av- venimenti che possono avere ripercussioni transfrontaliere e sulle relative constatazioni; b) prendono e coordinano le misure di polizia necessarie sul loro territorio in caso di avvenimenti o situazioni con ripercussioni transfrontaliere; c) su richiesta dello Stato contraente sul cui territorio si verifica la situazione o l’avvenimento, prestano assistenza nel limite del possibile mediante il di- stacco di specialisti e consulenti come pure mediante la fornitura di attrez- zature. (2) Nei casi di cui al paragrafo 1 lettera c, se vi è particolare urgenza, la frontiera può essere attraversata anche al di fuori dei valichi autorizzati e delle ore di apertura prestabilite. L’articolo 10 paragrafo 3 lettera b si applica per analogia.

Art. 18 Impiego di aeroplani e imbarcazioni (1) Nell’ambito degli interventi contemplati nel presente accordo possono essere impiegate imbarcazioni e, con l’accordo delle competenti autorità preposte alla sicu- rezza, anche aeroplani. (2) Durante l’impiego di aeroplani di proprietà delle autorità preposte alla sicurezza si può derogare alle norme relative agli spazi aerei controllati e alle limitazioni dello spazio aereo, nella misura in cui detta deroga sia necessaria per lo svolgimento degli interventi secondo il paragrafo 1 nel rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici. Si può derogare alle norme di comportamento nello spazio aereo soltanto se è asso- lutamente indispensabile all’adempimento di compiti ufficiali. Ogni Stato contraente permette agli aeroplani, che secondo il paragrafo 1 partono dal territorio dell’altro Stato contraente, di atterrare e di decollare anche fuori dagli aeroporti doganali o dai campi di aviazione autorizzati. (3) Possibilmente prima della partenza, in ogni caso al più tardi durante l’impiego degli aeroplani di cui al paragrafo 1, bisogna comunicare alla rispettiva unità com- petente le indicazioni precise relative al tipo e all’identificazione dell’aeroplano, all’equipaggio, al carico, all’orario di partenza, al tragitto prevedibile e al luogo di atterraggio. Il rispettivo piano di volo deve fare riferimento al presente accordo. (4) Durante l’impiego di imbarcazioni gli agenti sono dispensati dalle disposizioni sulla navigazione interna nella stessa misura degli agenti delle autorità preposte alla sicurezza dello Stato contraente sul cui territorio stanno intervenendo. Essi sono autorizzati a usare segnali, se questo è indispensabile per l’adempimento dei compiti citati al paragrafo 1.

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Capitolo IV Protezione dei dati

Art. 19 Principio (1) Nella misura in cui le norme seguenti non dispongano altrimenti, il trattamento dei dati personali trasmessi conformemente al presente accordo è disciplinato dagli scopi indicati, dalle eventuali condizioni fissate dagli uffici di trasmissione come pu- re dalle disposizioni determinanti per il trattamento dei dati personali nello Stato di destinazione. (2) Per trattamento ai sensi del presente accordo si intende ogni tipo di utilizzazione dei dati compresi la memorizzazione, la modifica, la trasmissione, il blocco, la can- cellazione e ogni altro uso. (3) Per il territorio della Confederazione Svizzera si applicano le norme determi- nanti del diritto federale, sempreché i Cantoni non dispongano di disposizioni pro- prie sulla protezione dei dati. (4) Per il trattamento dei dati ai sensi del presente accordo, il diritto federale della Confederazione Svizzera si applica anche nel Principato del Liechtenstein fino all’entrata in vigore di norme proprie sulla protezione dei dati.

Art. 20 Utilizzazione vincolata (1) I dati personali trasmessi conformemente al presente accordo possono essere trattati dal destinatario per scopi diversi da quelli alla base della trasmissione unica- mente con l’autorizzazione dell’ufficio di trasmissione. L’ammissibilità del rilascio di un’autorizzazione è disciplinata dal diritto nazionale dell’ufficio di trasmissione. (2) I dati personali trasmessi allo scopo di prevenire minacce alla sicurezza e all’ordine pubblico o la commissione di reati possono essere trattati senza l’auto- rizzazione dell’ufficio di trasmissione al fine di prevenire reati gravi e importanti minacce alla sicurezza e all’ordine pubblici.

Art. 21 Dovere di rettifica e di distruzione (1) I dati personali trasmessi conformemente al presente accordo vanno distrutti qualora: a) i dati trasmessi si rivelino inesatti; b) l’autorità preposta alla sicurezza comunichi al destinatario che la raccolta o la trasmissione dei dati è illegale; c) risulti che i dati non sono o non sono più necessari all’adempimento del compito determinante per la trasmissione, a meno che vi sia un’autorizza- zione esplicita di trasmissione dei dati per altri scopi. (2) L’ufficio di trasmissione comunica al destinatario eventuali termini di conserva- zione particolari ai quali il destinatario deve attenersi.

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Art. 22 Comunicazioni (1) Su richiesta dell’ufficio di trasmissione il destinatario rilascia informazioni su ogni trattamento dei dati personali trasmessi. (2) Qualora l’autorità di uno Stato contraente preposta alla sicurezza che ha trasmes- so dati personali secondo il presente accordo constati che i dati trasmessi sono ine- satti o che, a causa di un trattamento abusivo, devono essere corretti o distrutti, deve informare immediatamente il destinatario. (3) Allo stesso modo, il destinatario che constata un trattamento abusivo dei dati tra- smessi deve avvertire immediatamente l’ufficio di trasmissione.

Art. 23 Verbalizzazione (1) Le autorità incaricate della sicurezza e il destinatario sono tenuti ad annotare al- meno le ragioni, il contenuto, l’ufficio di destinazione e il momento della trasmis- sione. Le trasmissioni con tecniche combinate on-line vanno verbalizzate con la procedura informatizzata. (2) I verbali devono essere conservati per almeno tre anni. (3) I dati registrati possono essere utilizzati unicamente per verificare se le norme determinanti di protezione dei dati sono state rispettate.

Art. 24 Procedura di rilascio di informazioni (1) Il diritto dell’interessato di ricevere le informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali è disciplinato dal diritto nazionale dello Stato contraente in cui è richiesta l’informazione. (2) Il destinatario, prima di decidere il rilascio di un’informazione, deve dare l’opportunità all’ufficio di trasmissione di prendere posizione.

Art. 25 Trattamento di dati su territorio altrui (1) Il controllo del trattamento di dati personali, raccolti sul territorio di un altro Stato contraente mediante l’intervento transfrontaliero, incombe alla competente autorità dello Stato contraente per i cui scopi sono stati raccolti i dati ed è discipli- nato secondo il suo diritto nazionale. A questo proposito, devono essere osservate le condizioni e gli oneri particolari connessi con l’autorizzazione fissati dall’autorità incaricata dell’approvazione. (2) Agli agenti che operano sul territorio di un altro Stato contraente non è permesso l’accesso diretto ai dati personali trattati con il procedimento informatizzato.

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Capitolo V Rapporti giuridici durante atti ufficiali in un altro Stato contraente

Art. 26 Entrate, partenze e soggiorno Per gli agenti che ai sensi del presente accordo operano sul territorio di un altro Stato contraente, nell’ambito dell’attuale abolizione dell’obbligo del passaporto e del visto in vigore tra la Repubblica d’Austria, la Confederazione Svizzera e il Prin- cipato del Liechtenstein, è sufficiente per il passaggio di frontiera e per il soggiorno una tessera di servizio valida munita di fotografia e di firma.

Art. 27 Uniformi e armi di ordinanza (1) Gli agenti che ai sensi del presente accordo operano sul territorio di un altro Stato contraente sono autorizzati a portare le uniformi e le loro armi d’ordinanza come pure altri strumenti coercitivi, a meno che l’altro Stato contraente nel caso concreto comunichi che non concede l’autorizzazione o che la concede solo a de- terminate condizioni. (2) L’uso di armi da fuoco è autorizzato solo in caso di legittima difesa incluso l’aiuto d’urgenza.

Art. 28 Rapporti di servizio Gli agenti degli Stati contraenti sottostanno, nell’ambito del loro rapporto di servizio o di lavoro come pure in materia disciplinare, alle disposizioni nazionali.

Art. 29 Responsabilità (1) Se gli agenti di uno Stato contraente provocano un danno durante l’esecuzione del presente accordo sul territorio di un altro Stato contraente, quest’ultimo è re- sponsabile nei confronti del terzo danneggiato alle stesse condizioni e nella stessa misura come se il danno fosse stato provocato dai suoi propri agenti competenti per materia e per territorio. (2) Lo Stato contraente che ha risarcito il danno ai danneggiati o ai loro aventi di- ritto può chiedere il rimborso della stessa somma all’altro Stato contraente, a meno che l’intervento sia avvenuto su sua richiesta o che gli agenti abbiano causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave. In caso di danni nei confronti degli Stati contraenti, questi ultimi rinunciano a far valere il danno subito, a meno che gli agenti abbiano causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 30 Situazione giuridica degli agenti nell’ambito del diritto penale Gli agenti che operano conformemente al presente accordo sul territorio di un altro Stato contraente sono parificati, nell’ambito di reati commessi da loro o nei loro confronti, agli agenti dello Stato contraente sul cui territorio essi operano.

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Capitolo VI Partecipazione dell’amministrazione delle dogane

Art. 31 Competenze degli organi doganali della Repubblica d’Austria (1) Nella misura in cui gli organi di dogana della Repubblica d’Austria assumono compiti di polizia di sicurezza o di polizia criminale inerenti all’esecuzione di divieti e di limitazioni della circolazione transfrontaliera delle merci (§ 3 in relazione al § 29 Zollrechtsdurchführungsgesetz, BGBl. no. 659/1994) oppure se viene loro de- legata l’esecuzione dei controlli di confine di competenza degli organi incaricati della sicurezza, sono autorizzati a effettuare gli inseguimenti transfrontalieri secondo i criteri di cui all’articolo 11. (2) Nella misura in cui agli organi di dogana della Repubblica d’Austria è delegata l’esecuzione dei controlli di confine di competenza degli organi incaricati della sicu- rezza, essi possono essere impiegati anche per il servizio di pattuglie miste ai sensi dell’articolo 16.

Capitolo VII Atti di assistenza giudiziaria

Art. 32 Consegna di documenti Nella misura in cui l’assistenza giudiziaria è autorizzata dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 19595 e dagli Accordi com- plementari a detta Convenzione stipulati tra gli Stati contraenti, ogni Stato con- traente può inviare atti giudiziari e altri documenti amministrativi direttamente per via postale alle persone che si trovano sul territorio di un altro Stato contraente. Qualora non sia noto all’autorità addetta alla consegna se il destinatario conosce la lingua in cui è redatto il documento, va allegata una traduzione del documento o perlomeno dei suoi passaggi essenziali nella lingua ufficiale del luogo di consegna. I documenti trasmessi direttamente per via postale, la cui consegna fosse abusiva se- condo la Convenzione e il presente accordo, sono da considerare in entrambi gli Stati coinvolti come non pervenuti al destinatario.

Capitolo VIII Modalità d’esecuzione e disposizioni finali

Art. 33 Deroga Se ritiene che l’adempimento della domanda o l’esecuzione di una misura di coope- razione minacciano la sua sicurezza o altri interessi essenziali, uno Stato contraente comunica all’altro Stato contraente di rifiutare del tutto o in parte la cooperazione o di farla dipendere da determinate condizioni.

5 RS 0.351.1

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Art. 34 Riunione di esperti Ogni Stato contraente può chiedere la riunione di esperti degli Stati contraenti per risolvere questioni relative all’applicazione del presente accordo e per presentare proposte per lo sviluppo della cooperazione.

Art. 35 Esecuzione della cooperazione L’attuazione amministrativa del presente accordo e la conseguente esecuzione della cooperazione nelle zone di frontiera incombono alle autorità degli Stati contraenti preposte alla sicurezza.

Art. 36 Modifiche delle designazioni di autorità e di enti territoriali I governi degli Stati contraenti si indicano reciprocamente le modifiche delle desi- gnazioni delle autorità e degli enti territoriali citati dal presente accordo.

Art. 37 Spese Ogni Stato contraente si assume le spese sostenute dalle sue autorità nell’applica- zione del presente accordo.

Art. 38 Lingua di comunicazione La comunicazione tra le autorità degli Stati contraenti preposte alla sicurezza ai sen- si del presente accordo ha luogo in lingua tedesca. Le autorità preposte alla sicurez- za dei Cantoni di lingua francese e italiana della Confederazione Svizzera possono rispondere alle domande anche in francese o in italiano.

Art. 39 Rapporto con le altre disposizioni Fatto salvo l’articolo 32, il presente accordo non pregiudica le disposizioni relative all’assistenza amministrativa e giudiziaria e le ulteriori convenzioni bilaterali o mul- tilaterali tra gli Stati contraenti, segnatamente: – l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea del 9 giu- gno 19976 relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doga- nale come pure – il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 19237 tra la Confedera- zione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Art. 40 Riserva del diritto nazionale in materia fiscale e doganale (1) Il presente accordo non si applica in materia penale nell’ambito di tasse, di im- poste, di dogana e di attività in valuta estera.

6 RS 0.632.401.02 7 RS 0.631.112.514

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(2) Le informazioni ottenute nell’ambito di una cooperazione ai sensi del presente accordo non possono essere utilizzate per fissare tasse, imposte, dazi doganali, come pure in materia penale nell’ambito di tasse, di imposte, di dogana e di attività in va- luta estera, a meno che lo Stato richiesto abbia messo a disposizione dette informa- zione per una tale procedura.

Art. 41 Entrata in vigore e disdetta (1) Il presente accordo deve essere ratificato. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica d’Austria (depositario), che notifica il deposito ai governi degli altri Stati contraenti. L’accordo entra in vigore il primo giorno del se- condo mese successivo al mese di deposito dell’ultimo strumento di ratificazione presso il depositario. (2) L’accordo è concluso a tempo indeterminato. Può essere disdetto in ogni mo- mento da tutti gli Stati contraenti mediante una notifica al depositario. La disdetta è notificata immediatamente agli altri Stati contraenti. L’accordo perde la validità, nei confronti della parte che ha dato la disdetta, sei mesi dopo il ricevimento della di- sdetta da parte del depositario. (3) La registrazione dell’accordo presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite secondo l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite sarà curata da parte austriaca.

Fatto a Berna, il 27 aprile 1999, in tre originali in lingua tedesca.

Per la Per la Per il Principato Confederazione Svizzera: Repubblica d’Austria: del Liechtenstein: Arnold Koller Karl Schlögl Michael Ritter

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Campo di applicazione dell’accordo il 1° luglio 2001

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Austria 22 maggio 2001 1° luglio 2001 Liechtenstein 9 novembre 2000 1° luglio 2001 Svizzera 25 gennaio 2001 1° luglio 2001

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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Accordo tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana | Lexipedia | Lexipedia