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Legge sulla circolazione stradale

Legge sulla circolazione stradale (LCStr)

Modifica del 14 dicembre 2001

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 1999 1, decreta:

I La legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 34ter, 37bis, 64 e 64bis della Costituzione federale3, ...

Art. 2 cpv. 3bis 3bis L’Ufficio federale delle strade decide le misure concernenti la re- golazione locale del traffico sulle strade nazionali di prima e seconda classe. Queste decisioni sono impugnabili presso la commissione di ricorso del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’e- nergia e delle comunicazioni. I Comuni sono legittimati a ricorrere se sul loro territorio sono ordinate misure in materia di circolazione stra- dale.

Art. 2a Prevenzione 1 La Confederazione promuove la sicurezza della circolazione me- diante campagne di sensibilizzazione e altre attività di prevenzione.

2 Essa può coordinare e sostenere le attività svolte in questo senso dai

Cantoni e dalle organizzazioni private.

3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 82, 110, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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Art. 3 cpv. 4 terzo e quarto periodo

4 ... La decisione cantonale di ultima istanza concernente tali misure

può essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. I Comuni sono legittimati a ricorrere se sul loro territorio sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.

Art. 9 cpv. 3bis 3bis Su domanda del detentore del veicolo, il peso totale massimo am- messo di un veicolo a motore o di un rimorchio può essere modificato al massimo una volta all’anno oppure in occasione di un cambio di detentore. Le garanzie di peso fornite dal costruttore non devono esse- re superate.

Art. 10 cpv. 3 Abrogato

Art. 12 Approvazione 1 I veicoli a motore e i loro rimorchi fabbricati in serie sottostanno del tipo all’approvazione del tipo. Il Consiglio federale può parimenti sotto- porre all’approvazione del tipo: a. le parti staccate e gli accessori per veicoli a motore e veloci- pedi; b. i dispositivi per altri veicoli, in quanto sia richiesto dalla sicu- rezza della circolazione; c. i dispositivi di protezione per i conducenti e passeggeri di vei- coli.

2 I veicoli e gli oggetti sottoposti all’approvazione del tipo possono

essere messi in commercio solo se corrispondono al modello appro- vato.

3 Il Consiglio federale può rinunciare all’approvazione del tipo svizze-

ra di veicoli a motore e rimorchi di veicoli a motore se: a. esiste un’approvazione del tipo straniera rilasciata in base a prescrizioni d’esame e di equipaggiamento di valore equiva- lente a quelle vigenti in Svizzera; e b. sono a disposizione i dati necessari alla Confederazione e ai Cantoni.

4 Il Consiglio federale designa gli uffici competenti per l’esame, il ri-

levamento dei dati, l’approvazione del tipo e la verifica successiva; di- sciplina la procedura e determina le tasse.

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Art. 13 cpv. 2

2 Il Consiglio federale può prevedere la dispensa dall’esame singolo

per i veicoli dei quali sia già stato approvato il tipo.

Art. 14 cpv. 2 lett. b e c nonché 2bis

2 La licenza per allievo conducente e la licenza di condurre non pos-

sono essere rilasciate, se il richiedente: b. non ha attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre con sicurezza veicoli a motore; c. soffre di una forma di dipendenza che esclude l’idoneità alla guida; 2bis Chi ha guidato un veicolo a motore senza essere titolare di una li- cenza di condurre non riceve, per almeno sei mesi dall’infrazione, né la licenza per allievo conducente né la licenza di condurre. Se la per- sona raggiunge l’età minima soltanto dopo l’infrazione, il periodo di attesa decorre da quel momento.

Art. 15a Licenza di 1 La licenza di condurre acquisita la prima volta per motoveicoli o condurre in prova autoveicoli è rilasciata in prova. Il periodo di prova è di tre anni.

2 La licenza di condurre è rilasciata a tempo indeterminato se:

a. il periodo di prova è scaduto; b. il titolare ha partecipato ai corsi di aggiornamento, di carattere prevalentemente pratico, prescritti dal Consiglio federale per una guida volta a riconoscere ed evitare pericoli e rispettosa dell’ambiente.

3 Il periodo di prova è prorogato di un anno se il titolare commette

un’infrazione da cui consegue la revoca della licenza. Se la revoca ter- mina dopo la scadenza del periodo di prova, la proroga inizia alla data della restituzione della licenza di condurre.

4 La licenza di condurre in prova scade con la seconda infrazione che

comporta la revoca della licenza.

5 Una nuova licenza di condurre può essere rilasciata al più presto

dopo un anno dall’infrazione e soltanto sulla base di una perizia di psicologia del traffico che accerti l’idoneità alla guida. Il termine è prorogato di un anno se la persona interessata ha guidato un moto- veicolo o un autoveicolo durante questo periodo.

6 Superato nuovamente l’esame di guida, è rilasciata una nuova licen-

za di condurre in prova.

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Art. 16 cpv. 2–4

2 Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le

quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge del 24 giugno

19704 sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di

condurre o della licenza per allievo conducente, oppure l’ammoni- mento del conducente.

3 Per stabilire la durata della revoca della licenza per allievo condu-

cente o della licenza di condurre devono essere considerate le circo- stanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione del conducente del veicolo a motore come an- che la necessità professionale di condurre un veicolo a motore. La du- rata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta.

4 La licenza di circolazione può essere revocata per una durata ade-

guata se: a. vi è stato abuso della licenza o delle targhe di controllo; b. finché non sono state pagate le imposte o le tasse di circola- zione per veicoli del medesimo detentore.

Art. 16a Ammonimento 1 Commette un’infrazione lieve chi: o revoca della licenza di a. violando le norme della circolazione provoca un pericolo mi- condurre dopo un’infrazione nimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di lieve una colpa leggera; b. guida un veicolo a motore in stato d’ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6) e senza commettere altre infrazioni alle prescrizioni sulla circo- lazione stradale.

2 Dopo un’infrazione lieve, la licenza per allievo conducente o la li-

cenza di condurre è revocata per almeno un mese se nei due anni pre- cedenti la licenza è stata revocata o è stato deciso un altro provvedi- mento amministrativo.

3 La persona colpevole è ammonita se nei due anni precedenti non le è

stata revocata la licenza o non sono stati ordinati provvedimenti am- ministrativi.

4 Nei casi particolarmente lievi si rinuncia a qualsiasi provvedimento.

Art. 16b Revoca della 1 Commette un’infrazione medio grave chi: licenza di condurre dopo a. violando norme della circolazione provoca un pericolo per la un’infrazione medio grave sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo;

4 RS 741.03

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b. guida un veicolo a motore in stato d’ebrietà ma senza una con- centrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6) e commette inoltre un’infrazione lieve alle prescrizioni sulla cir- colazione stradale; c. guida un veicolo a motore senza essere in possesso della li- cenza di condurre valida per la categoria corrispondente; d. ha sottratto un veicolo a motore per farne uso.

2 Dopo un’infrazione medio grave, la licenza per allievo conducente o

la licenza di condurre è revocata per: a. almeno un mese; b. almeno quattro mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione grave o medio gra- ve; c. almeno nove mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni almeno medio gravi; d. almeno 15 mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi; e. un tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata tre volte per infra- zioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse infrazioni per cui è or- dinato un provvedimento amministrativo; f. definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera e o l’articolo 16c capoverso 2 lettera d.

Art. 16c Revoca della 1 Commette un’infrazione grave chi: licenza di condurre dopo a. violando gravemente le norme della circolazione cagiona un un’infrazione grave serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo; b. guida un veicolo a motore in stato d’ebrietà con una concen- trazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6); c. sotto l’influenza di stupefacenti o medicinali o per altri motivi non è idoneo alla guida e in questo stato conduce un veicolo a motore; d. intenzionalmente si oppone o si sottrae alla prova del sangue, all’analisi dell’alito o ad un altro esame preliminare discipli- nato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà ve- rosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti;

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e. si è dato alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona; f. guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza.

2 Dopo un’infrazione grave la licenza per allievo conducente o la li-

cenza di condurre è revocata per: a. almeno tre mesi; b. almeno sei mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione medio grave; c. almeno dodici mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi; d. un tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infra- zioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si ri- nuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo; e. definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera d o l’articolo 16b capoverso 2 lettera e.

3 La revoca della licenza per un’infrazione secondo il capoverso 1

lettera f subentra alla durata restante della revoca in corso.

4 Se, nonostante una revoca secondo l’articolo 16d, la persona interes-

sata ha guidato un veicolo a motore, è deciso un periodo di sospensio- ne che corrisponde alla durata minima di revoca prevista per l’infra- zione.

Art. 16d Revoca della 1 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata licenza di condurre a causa a una persona per un tempo indeterminato se: di inidoneità alla guida a. le sue attitudini fisiche e psichiche non consentono o non con- sentono più di guidare con sicurezza un veicolo a motore; b. soffre di una forma di dipendenza che esclude l’idoneità alla guida; c. a causa del suo precedente comportamento non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un veicolo a motore, os- servi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo.

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2 Se è ordinata la revoca secondo il capoverso 1 al posto di una revoca

secondo gli articoli 16a-16c, vi è connesso un periodo di sospensione che va fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l’infrazione commessa.

3 La licenza è revocata definitivamente ai conducenti incorreggibili.

Art. 17 Nuovo rilascio 1 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a della licenza di condurre tempo determinato può essere nuovamente rilasciata al più presto tre mesi prima che scada la durata ordinata della revoca se la persona in- teressata ha partecipato a un aggiornamento riconosciuto dall’autorità. La durata minima della revoca non può essere ridotta.

2 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata

per almeno un anno può essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se il comportamento della persona interessata dimostra che la misura amministrativa ha conseguito il suo scopo. Devono tuttavia essere trascorsi almeno la durata minima della revoca e due terzi della durata della revoca prescritta.

3 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a

tempo indeterminato può essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se è scaduto un eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la persona interessata può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida.

4 La licenza di condurre revocata definitivamente può essere nuova-

mente rilasciata alle condizioni di cui all’articolo 23 capoverso 3.

5 Se la persona interessata non adempie le condizioni impostegli o

viene meno in altro modo alla fiducia in lei riposta, la licenza è nuo- vamente revocata.

Art. 19 cpv. 2

2 Non possono parimenti circolare in velocipede le persone che non

sono idonee a farlo a causa di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure soffrono di una dipendenza che esclude l’idoneità alla circola- zione. Se necessario, l’autorità vieta loro la circolazione in velocipede.

Art. 21 Conducenti di 1 I fanciulli in età prescolastica non possono condurre veicoli a trazio- veicoli a trazione animale ne animale.

2 Non possono parimenti condurre veicoli a trazione animale le perso-

ne che non sono idonee a farlo a causa di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure soffrono di una forma di dipendenza che esclude l’idoneità alla guida. Se necessario, l’autorità vieta loro la guida di veicoli a trazione animale.

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Art. 22 cpv. 1

1 Le licenze sono rilasciate e revocate dall’autorità amministrativa. La

competenza spetta al Cantone di stanza per i veicoli e al Cantone di domicilio per i conducenti. Il Consiglio federale può rinunciare alla permuta della licenza di condurre in caso di cambiamento di domicilio e prevedere licenze federali per i veicoli militari e i loro conducenti.

Art. 25 cpv. 3bis Abrogato

Art. 31 cpv. 2

2 Le persone che, sotto l’influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti

oppure per altri motivi non hanno le attitudini fisiche o psichiche ne- cessarie per guidare un veicolo, durante questo periodo non sono rite- nute idonee alla guida e non devono condurre un veicolo.

Art. 32 cpv. 3 e 4

3 La velocità massima stabilita dal Consiglio federale può essere ri-

dotta o aumentata, per determinati tratti di strada, dall’autorità com- petente soltanto in virtù di una perizia. Il Consiglio federale può pre- vedere eccezioni.

4 Abrogato

Art. 53a Garanzia di un 1 Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale può: traffico di transito scorre- a. ordinare provvedimenti adeguati e necessari di gestione del traf- vole e sicuro fico motorizzato sulla rete stradale di importanza nazionale per impedire o eliminare gravi perturbazioni del traffico suscettibili di compromettere la sicurezza stradale; b. emanare raccomandazioni riguardo alla gestione del traffico motorizzato per garantire la fluidità e la sicurezza del traffico e realizzare gli obiettivi della legge dell’8 ottobre 19995 sul tra- sferimento del traffico.

2 Può delegare a terzi l’esecuzione dei provvedimenti e delle racco-

mandazioni. 3I Cantoni effettuano i controlli stradali degli autoveicoli pesanti conformemente all’obiettivo della legge dell’8 ottobre 1999 sul trasfe- rimento del traffico e in funzione del maggior rischio.

5 RS 740.1

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Art. 55 Accertamento 1 I conducenti di veicoli come anche gli utenti della strada coinvolti in dell’inattitudine alla guida infortuni possono essere sottoposti a un’analisi dell’alito.

2 Se la persona interessata palesa indizi di inattitudine alla guida e

questi non sono o non sono soltanto da attribuire all’influsso del- l’alcol, essa può essere sottoposta a ulteriori esami preliminari, se- gnatamente l’esame dell’urina e della saliva.

3 È ordinata una prova del sangue se:

a. vi sono indizi di inattitudine alla guida, o b. la persona interessata si oppone all’esecuzione dell’analisi del- l’alito, vi si sottrae o elude lo scopo di questo provvedimento.

4 Per motivi rilevanti, la prova del sangue può essere effettuata anche

senza il consenso della persona indiziata. Sono riservati altri mezzi di prova dell’inattitudine alla guida.

5 Il diritto cantonale determina la competenza a ordinare dette misure.

6 L’Assemblea federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si

ammette l’inattitudine alla guida secondo la presente legge (ebrietà), indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopporta- bilità all’alcol, e definisce a partire da quale livello la concentrazione di alcol nel sangue è da considerare qualificata.

7 Il Consiglio federale:

a. può fissare, per le altre sostanze che riducono l’idoneità alla guida, a quali concentrazioni nel sangue si ammette l’inatti- tudine alla guida secondo la presente legge, indipendente- mente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità; b. emana prescrizioni sugli esami preliminari (cpv. 2), sulla pro- cedura di analisi dell’alito e del sangue, sulla valutazione di siffatte analisi e sull’esame sanitario completivo della persona indiziata di inattitudine alla guida; c. può prescrivere che le analisi del sangue fatte secondo il pre- sente articolo come anche le analisi dei capelli e delle unghie e analisi simili siano valutate nell’ottica di una dipendenza che riduce l’idoneità alla guida della persona interessata.

Capo ottavo: Informazioni sul traffico

Art. 57c

1 I Cantoni informano gli utenti della strada in merito a situazioni

straordinarie del traffico, a sue limitazioni e allo stato delle strade, in particolare delle strade di grande transito. Se la situazione lo esige, informano gli altri Cantoni e gli Stati limitrofi.

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2 I Cantoni possono demandare a organizzazioni private il compito di

informare gli utenti della strada.

3 La Confederazione sostiene i Cantoni, fornendo loro consulenza tec-

nica e nel coordinamento dell’informazione sul traffico di interesse nazionale e internazionale.

Art. 67 cpv. 3 e 4

3 Il Consiglio federale disciplina le condizioni a cui il detentore, ser-

vendosi delle targhe di controllo del veicolo a motore assicurato, può adoperare, invece di questo, un veicolo di riserva. L’assicurazione vale esclusivamente per il veicolo utilizzato. L’assicuratore ha diritto di regresso nei confronti del detentore se l’utilizzazione non era lecita.

4 Abrogato

Art. 91 Guida in stato di 1 Chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito inattitudine con l’arresto o con la multa. La detenzione o la multa sono inflitte quando è rilevata una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6).

2 Chiunque per altri motivi è inabile alla guida e conduce un veicolo a

motore è punito con la detenzione o con la multa.

3 Chiunque in stato di inattitudine alla guida conduce un veicolo senza

motore è punito con l’arresto o con la multa.

Art. 91a Elusione di 1 Il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone provvedimenti per accertare o si sottrae a una prova del sangue, a un’analisi dell’alito o a un’altro l’incapacità alla esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato or- guida dinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti, è punito con la detenzio- ne o con la multa.

2 Se il colpevole ha guidato un veicolo senza motore o se, come utente

della strada, è stato coinvolto in un incidente, è punito con l’arresto o con la multa.

Art. 94 numero 4

4. L’articolo 141 del Codice penale6 non è applicabile in questi casi.

6 RS 311.0

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Art. 95 titolo marginale e numeri 2 - 4 Guida senza 2. Chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per al- licenza di condurre o lievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revo- nonostante cata o non riconosciuta, è punito con la detenzione o con la multa. revoca

3. Chiunque conduce un velocipede, sebbene la circolazione con sif-

fatto veicolo gli sia stata vietata, è punito con l’arresto o con la multa.

4. Chiunque conduce un veicolo a trazione animale, sebbene la circo-

lazione con siffatto veicolo gli sia stata vietata, è punito con l’arresto o con la multa.

Art. 100 numero 1 secondo periodo

1. ... Nei casi particolarmente lievi, il prevenuto è esentato da qualsiasi

pena.

Art. 104b cpv. 1, 3 frase introduttiva e lett. k-m nonché cpv. 4

1 L’Ufficio federale delle strade gestisce in collaborazione con i Can-

toni un registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS).

3 Il registro comprende tutte le misure amministrative decise da auto-

rità svizzere oppure ordinate da autorità straniere contro persone resi- denti in Svizzera: k. proroga del termine della licenza di condurre in prova; l. scadenza della licenza di condurre in prova; m. abrogazione o modifica delle misure ai sensi delle lettere a–l.

4 Oltre all’Ufficio federale delle strade, le autorità della Confederazio-

ne e dei Cantoni competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di condurre trattano dati personali contenuti nel registro.

Art. 104c Registro delle 1 L’Ufficio federale delle strade gestisce in collaborazione con i Cantoni autorizzazioni a condurre un registro automatizzato delle autorizzazioni a condurre (FABER).

2 Il registro serve all’adempimento dei compiti legali seguenti:

a. rilascio di licenze per allievo conducente, licenze di condurre e licenze per maestri conducenti; b. controlli delle autorizzazioni a condurre civili e militari; c. allestimento della statistica delle autorizzazioni a condurre.

3 Il registro contiene:

a. le autorizzazioni a condurre rilasciate da autorità svizzere o da autorità straniere per persone residenti in Svizzera;

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b. le attuali revoche di licenze di condurre, gli attuali rifiuti, i non riconoscimenti e i divieti di circolazione decisi da autorità svizzere; c. le attuali revoche di licenze di condurre, gli attuali rifiuti, i non riconoscimenti e i divieti di circolare decisi da autorità straniere contro persone residenti in Svizzera o titolari di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre sviz- zera.

4 Oltre all’Ufficio federale delle strade, trattano dati personali conte-

nuti nel registro le autorità della Confederazione e dei Cantoni com- petenti per il rilascio e la revoca delle licenze di condurre.

5 I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro me-

diante procedura di richiamo: a. la polizia stradale e le autorità doganali, per quanto attiene ai dati richiesti al fine di controllare l’autorizzazione a condurre; b. le autorità incaricate del perseguimento penale e le autorità giudiziarie per quanto attiene a tutti i dati nel quadro delle procedure in cui devono giudicare le infrazioni al diritto della circolazione stradale.

6 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto

concerne: a. la responsabilità del trattamento dei dati; b. il catalogo dei dati da rilevare e il loro periodo di conserva- zione; c. la procedura di notificazione; d. la rettifica dei dati; e. l’organizzazione e la gestione del sistema automatizzato di trattamento dei dati; f. la collaborazione con le autorità interessate; g. le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati; h. la sicurezza dei dati.

7 Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del

Liechtenstein, che adempiono i compiti di cui ai capoversi 4 e 5, a partecipare alla gestione e all’esercizio del registro.

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Art. 104d Registro dei tipi 1 L’Ufficio federale delle strade gestisce un registro automatizzato dei di veicoli tipi di veicoli (TARGA).

2 Il registro serve segnatamente all’adempimento dei compiti legali

seguenti: a. immatricolazione del veicolo; b. esame del veicolo; c. elaborazione dei dati di base della politica dei trasporti, del- l’ambiente e dell’energia; d. riscossione di tasse; e. informazione del pubblico sui dati dei tipi di veicoli.

3 Il registro contiene:

a. i tipi di veicoli approvati in Svizzera; b. i tipi di veicoli in commercio in Svizzera in base a un’appro- vazione del tipo straniera; c. i titolari dell’approvazione del tipo e, in caso di domicilio all’estero, la loro rappresentanza in Svizzera.

4 I servizi seguenti possono consultare il registro mediante procedura

di richiamo: a. le autorità federali e cantonali competenti per l’immatricola- zione come anche i servizi incaricati dell’esecuzione dei con- trolli ufficiali dei veicoli; b. le autorità di polizia e doganali.

5 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto

concerne: a. la responsabilità del trattamento dei dati; b. il catalogo dei dati da rilevare e il loro periodo di conserva- zione; c. la procedura di notificazione; d. la rettifica dei dati; e. l’organizzazione e la gestione del sistema automatizzato di trattamento dei dati; f. la collaborazione con le autorità interessate; g. le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati; h. la sicurezza dei dati.

6 Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del

Liechtenstein, che adempiono i compiti di cui al capoverso 4, a parte- cipare all’esercizio del registro.

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Art. 106 cpv. 1 secondo periodo, 4 secondo e terzo periodo,

7 secondo periodo, nonché 9 terzo periodo

1 ... Può autorizzare l’Ufficio federale delle strade a disciplinare i par-

ticolari.

4 Secondo e terzo periodo abrogati

7 ... Nell’ambito di queste convenzioni può:

a. rinunciare allo scambio delle licenze di condurre in caso di cambiamento di domicilio oltre i confini nazionali; b. prevedere autorizzazioni per viaggi di veicoli svizzeri o esteri con pesi superiori a quelli stabiliti nell’articolo 9 della pre- sente legge; rilascia le autorizzazioni soltanto in via eccezio- nale e nella misura in cui sia consentito dagli interessi della si- curezza della circolazione e della protezione dell’ambiente.

9 ... Può anche riprendere le modifiche degli allegati dell’Accordo eu-

ropeo del 30 settembre 19577 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.

II La legge federale del 16 dicembre 19438 sull’organizzazione giudiziaria è modi- ficata come segue:

Art. 100 cpv. 1 lett. l n. 1 Abrogato

III Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 1 Le disposizioni della presente modifica si applicano al conducente che dopo l’en- trata in vigore della stessa commette un’infrazione lieve, mediograve o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale. 2 I provvedimenti ordinati prima dell’entrata in vigore della presente modifica sono applicati in base al diritto previgente. 3 Le disposizioni degli articoli 16b capoverso 2 lettera f e 16c capoverso 2 lettera e si applicano anche alle revoche di licenze di condurre secondo il previgente artico- lo 16 capoverso 3 lettera e.

7 RS 0.741.621 8 RS 173.110

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IV Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2001 Consiglio nazionale, 14 dicembre 2001 Il presidente: Anton Cottier La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 aprile

2002 (1° giorno lavorativo: 8 aprile 2002)9.

2 La presente legge entra in vigore come segue:

a. gli articoli 2 capoverso 3bis, 3 capoverso 4, 4° e 5° periodo, 32 capoversi 3 e 4, 53a e 57c, nonché la cifra II entrano in vigore il 1° gennaio 2003; b. gli articoli 9 capoverso 3bis, 16 capoverso 4, 22 capoverso 1, fatta salva la seconda parte del 2° periodo «... e prevedere licenze federali per i veicoli militari e i loro conducenti», 104c e 106 capoversi 1, 2° periodo, 4, 2° e 3° periodo, e 9, 2° e 3° periodo, entrano in vigore il 1° aprile 2003; c. le altre disposizioni saranno messe in vigore a una data ulteriore.

3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

9 FF 2001 5759

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