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AS 2002 3005

Ordinanza sull'energia

Ordinanza sull’energia (OEn)

Modifica del 4 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia è modificata come segue:

Art. 11 titolo, cpv. 1 e 2 primo periodo Indicazione del consumo di energia e delle emissioni di CO2 1 Chi offre o commercializza impianti, veicoli e apparecchi che soggiacciono alla procedura di omologazione energetica secondo l’articolo 7 capoverso 1 deve indi- carne il consumo di energia. Per le automobili devono inoltre essere indicate le emissioni di CO2.

2 Il consumo di energia e le emissioni di CO2 sono indicati in modo uniforme e

comparabile per i modi di funzionamento determinanti. ...

Art. 28 lett. b È punito secondo l’articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negli- genza: b. trascura di indicare o indica in modo illecito il consumo di energia di im- pianti, di veicoli e di apparecchi e, per le automobili, le emissioni di CO2 (art. 11).

II

1 L’appendice 2.1 è abrogata.

2 L’ordinanza è completata con l’appendice 3.6 qui allegata.

1 RS 730.01

2002-1540 3005

Ordinanza sull’energia RU 2002

III

Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stra- dali è modificata come segue:

Art. 97 cpv. 4 e 5 4 Per i veicoli della classe M1 in occasione della procedura di approvazione del tipo devono essere stabiliti il consumo di carburante e le emissioni di CO2.

5 La determinazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 si fonda

sulle disposizioni della direttiva n. 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 19803, relativa alle emissioni di biossido di carbonio e al consumo di carburante dei veicoli a motore.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2002.

4 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2 RS 741.41

3 GU L 375 del 31.12.1980, pag. 36, modificata dalle direttive:

89/491/CEE (GU L 238 del 15.8.1989, pag. 43) 93/116/CE (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 39, rettificata in GU L 42 del 15.2.1994, pag. 27) 1999/100/CE (GU L 334 del 28.12.1999, pag. 36)

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Ordinanza sull’energia RU 2002

Appendice 3.6 (art. 7 cpv. 1 e 2; 11 cpv. 1 e 2)

Indicazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 delle nuove automobili

1 Campo d’applicazione

La presente appendice si applica alle automobili fabbricate in serie che: a. hanno un peso complessivo autorizzato fino a 3500 kg e dispongono al mas- simo di nove posti a sedere compreso il sedile del conducente; e b. possono funzionare esclusivamente con carburanti fossili.

2 Contenuto dei dati

2.1 Chi commercializza una nuova automobile deve indicare il consumo di

carburante in litri per 100 chilometri e le emissioni di CO2 in grammi per chilometro conformemente agli allegati I e IV della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 19994, relativa alla di- sponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (direttiva 1999/94/CE).

2.2 Deve inoltre essere indicata la categoria relativa al consumo di carburante.

Quest’ultima è data da un coefficiente di valutazione. Il coefficiente di va- lutazione è calcolato come segue: 65 400 * C coefficiente di valutazione = 4000 + 9 * P di cui: C: consumo di carburante del veicolo in kg/100 km P: peso a vuoto del veicolo secondo l’articolo 7 capoverso 1 OETV5 in kg

4 GU L12 del 18.1.2000, pag. 16.

Il testo delle direttive può essere richiesto all’Euro Info Center Schweiz, OSEC, Stampfenbachstrasse 85, 8035 Zurigo (Internet: www.osec.ch/eics). Il testo può essere consultato sul sito della banca dati ufficiale UE www.europa.eu.int/eur-lex. 5 RS 741.41

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Ordinanza sull’energia RU 2002

La suddivisione in categorie si presenta come segue:

Categoria Coefficiente di valutazione

A ≤ 20.3 B > 20.3 e ≤ 22.1 C > 22.1 e ≤ 23.9 D > 23.9 e ≤ 25.7 E > 25.7 e ≤ 27.5 F > 27.5 e ≤ 29.3 G > 29.3

La base per la determinazione della categoria D è costituita dal consumo medio di carburante in chilogrammi per 100 chilometri per peso a vuoto me- dio di tutte le automobili nuove commercializzate in Svizzera. In seguito, le categorie sono determinate in modo che non più di un settimo rientri nella categoria A. La concentrazione utilizzata per convertire i litri in chilogrammi a 15° C ammonta a 745 kg/m3 per la benzina6, 829 kg/m3 per il diesel7 o

680 kg/m3 per il gas naturale8.

3 Forma e collocazione delle indicazioni

3.1 Le indicazioni di cui al numero 2 della presente appendice devono essere

apposte in modo ben visibile sull’autovettura o nelle sue vicinanze. La figu- ra 1 stabilisce l’impostazione e le dimensioni (297 × 210 mm) (DIN A4). Se le indicazioni devono essere integrate nei moduli già esistenti contenenti i dati e i prezzi o rappresentate su schermo, l’impostazione è data dalla figu- ra 2. In tal caso, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 devono pre- sentare le stesse dimensioni del carattere utilizzato nella figura 1.

3.2 Nei testi promozionali, il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e la

categoria devono essere indicati conformemente al numero 2.2, qualora sia- no evidenziati il consumo o le prestazioni del veicolo. Tali indicazioni devono inoltre essere presentate sui listini dei prezzi specifici per Paese e sulle liste con informazioni tecniche.

6 Misurazione effettuata nel 1998 dal Laboratorio federale di prova dei materiali per l’Ufficio dell’energia. 7 Misurazione effettuata nel 1998 dal Laboratorio federale di prova dei materiali per l’Ufficio dell’energia 1998.

8 Secondo la Società svizzera dell’industria del gas e delle acque (SSIGA).

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Ordinanza sull’energia RU 2002

4 Procedura di omologazione energetica

Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 delle automobili sono determinati conformemente all’articolo 97 capoverso 5 OETV9.

5 Informazione fornita dall’Ufficio federale

5.1 L’Ufficio federale informa i consumatori in merito al consumo di carburante

e alle emissioni di CO2 di cui al numero 2. L’allegato 2 della direttiva 1999/94/CE10 si applica per analogia. Esso valuta inoltre annualmente il consumo specifico di carburante del parco delle automobili nuove e informa sulla relativa evoluzione. Può delegare tali compiti a terzi.

5.2 Chi commercializza automobili, è tenuto a fornire all’Ufficio federale o

all’organo incaricato dall’Ufficio federale, entro il 15 maggio del precedente anno civile, i seguenti dati relativi alle automobili neo-immatricolate: a. numero e categoria, per marca, tipo e modello; b. genere di carburante; c. peso a vuoto, cilindrata e potenza; d. il consumo specifico di carburante, in litri per 100 km, arrotondato al primo decimale; e. emissioni di CO2 in grammi per chilometro. 5.3 Il Controllo federale dei veicoli del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport comunica all’Ufficio federale o all’organo incaricato dall’Ufficio federale, entro il 15 febbraio di ogni anno, il numero delle automobili nuove immatricolate nell’anno civile precedente, suddivise per marca, tipo e genere di carburante.

5.4 L’Ufficio federale delle strade mette a disposizione dell’Ufficio federale o

dell’organo incaricato dall’Ufficio federale, sotto forma adeguata, i dati tec- nici dell’approvazione del tipo necessari per calcolare la dichiarazione delle merci e per completare la valutazione.

6 Disposizioni transitorie

6.1 Entro tre mesi al più tardi dall’entrata in vigore della presente appendice le nuove automobili devono essere munite delle indicazioni di cui al numero 2.

6.2 I testi promozionali menzionati nel numero 3.2 devono essere muniti delle

indicazioni di cui al numero 2 al più tardi entro cinque mesi dall’entrata in vigore della presente appendice.

9 RS 741.41

10 GU L12 del 18.1.2000, pag. 16.

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Ordinanza sull’energia RU 2002

Figura 1

Efficienza energetica del veicolo

Marca XXX Tipo XXX

Carburante XXX Cambio XXX Peso XXXX kg

Consumo di carburante X,X litri/100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni della direttiva 80/1268/CEE Emissioni di CO2 XXX grammi/km Il CO2 è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento della terra

Consumo relativo Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di veicoli commercializzati

A [verde scuoro]

B [verde chiaro]

C [verde-giallo]

D [giallo]

E [giallo-arancione] [giallo-arancione] E F [arancione]

G [rosso]

Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energie-schweiz.ch.

Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida, come pure da altri fattori non tecnici.

Validità della dichiarazione: 6. 2004

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Ordinanza sull’energia RU 2002

Figura 2 Parte in cui l’impostazione non è vincolante: informazioni generali, dati tec- nici e prezzi. Deve contenere almeno il consumo di carburante, le emissioni di CO2 (se- condo l’esempio) e il peso a vuoto.

Consumo di carburante X,X litri / 100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni della direttiva 80/1268/CEE Emissioni di CO2 XXX grammi/km Il CO2 è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento della terra

Efficienza energetica del veicolo

Consumo relativo Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di veicoli commercializzati

A [verde scuoro]

B [verde chiaro]

C [verde-giallo]

D [giallo]

E [giallo-arancione] [giallo-arancione] E F [arancione]

G [rosso]

Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energie-schweiz.ch. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida, come pure da altri fattori non tecnici. Validità della dichiarazione: 6. 2004

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Ordinanza sull’energia RU 2002

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