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AS 2002 3210

Ordinanza concernente le multe disciplinari

Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD)

Modifica del 3 luglio 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 marzo 19961 concernente le multe disciplinari è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.

3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 741.031

3210 2002-0779

Ordinanza concernente le multe disciplinari RU 2002

Allegato 1 (art. 1)

Elenco delle multe N. 100.1. e 3. Fr.

3. la licenza di circolazione (art. 10 cpv. 4 LCStr) 20

N. 106.

106. 1. Omissione di notificare o notificazione tardiva di una circostanza 20

che esige la modificazione o la sostituzione di una licenza o di un permesso (art. 15 cpv. 4 e 26 cpv. 1 OAC)

2. Omissione di notificare o notificazione tardiva di un cambiamento 20

di domicilio al nuovo domicilio svizzero (art. 26 cpv. 2 OAC) N. 327.1.

327. 1. Circolare su autostrada o semiautostrada con un motoveicolo di 60

cilindrata fino a 50 cm3 (art. 35 cpv. 2 ONC) N. 500.

500. Omissione di notificare o notificazione tardiva di una circostanza 20

che esige la modificazione o la sostituzione di una licenza o di un permesso (art. 26, 74 cpv. 5 e 95 cpv. 3 e 4 OAC)

2 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01)

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