AS 2002 3210
Ordinanza concernente le multe disciplinari
Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD)
Modifica del 3 luglio 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 marzo 19961 concernente le multe disciplinari è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.
3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 741.031
3210 2002-0779
Ordinanza concernente le multe disciplinari RU 2002
Allegato 1 (art. 1)
Elenco delle multe N. 100.1. e 3. Fr.
3. la licenza di circolazione (art. 10 cpv. 4 LCStr) 20
N. 106.
106. 1. Omissione di notificare o notificazione tardiva di una circostanza 20
che esige la modificazione o la sostituzione di una licenza o di un permesso (art. 15 cpv. 4 e 26 cpv. 1 OAC)
2. Omissione di notificare o notificazione tardiva di un cambiamento 20
di domicilio al nuovo domicilio svizzero (art. 26 cpv. 2 OAC) N. 327.1.
327. 1. Circolare su autostrada o semiautostrada con un motoveicolo di 60
cilindrata fino a 50 cm3 (art. 35 cpv. 2 ONC) N. 500.
500. Omissione di notificare o notificazione tardiva di una circostanza 20
che esige la modificazione o la sostituzione di una licenza o di un permesso (art. 26, 74 cpv. 5 e 95 cpv. 3 e 4 OAC)
2 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01)
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