AS 2002 3324
Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR1)
Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR1
Modifica del 3 luglio 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore è modificata come segue:
2 Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica inoltre ai conducenti che eseguono unicamente corse con i seguenti veicoli o combinazioni di veicoli: a. autoveicoli per il trasporto di persone che, oltre a quello del conducente, hanno un numero di posti a sedere non superiore a 16; 2bis Nel traffico interno, i conducenti che impiegano i veicoli di cui al capoverso 2 lettera a per il trasporto professionale di persone sottostanno all’ordinanza del 6 maggio 19812 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.
3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz