AS 2002 3475
Legge federale sulla modifica dell'allegato alla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (Revisione 3 dell'allegato alla LPGA)
Legge federale sulla modifica dell’allegato alla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (Revisione 3 dell’allegato alla LPGA)
del 21 giugno 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 20011, decreta:
I L’allegato alla legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) è modificato come segue, prima dell’entrata in vigore:
7. Legge federale del 20 dicembre 1946 3 sull’assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti (LAVS)
Art. 101ter Rimedi giuridici 1 Contro le decisioni dell’ufficio federale competente secondo l’articolo 101bis può essere interposto ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, presso la Commissione federale di ricorso in materia di prestazioni collettive dell’assicurazione per la vec- chiaia e l’invalidità (Commissione federale di ricorso). 2 Il Consiglio federale istituisce la Commissione federale di ricorso. Ne disciplina l’organizzazione e la procedura. 3 Contro le decisioni della Commissione federale di ricorso può essere interposto un ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale delle assicurazioni.
2001-1691 3475
Revisione 3 dell’allegato alla LPGA. LF RU 2002
8. Legge federale del 19 giugno 1959 4 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)
Art. 75bis 5 Rimedi giuridici 1 Contro le decisioni dell’ufficio federale competente secondo gli articoli 73 e 74 può essere interposto ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, presso la Commis- sione federale di ricorso in materia di prestazioni collettive dell’assicurazione per la vecchiaia e l’invalidità (Commissione federale di ricorso). Fanno eccezione le deci- sioni riguardanti contributi che non si fondano su un diritto previsto dalla legisla- zione federale.
2 e 3 Secondo l’allegato alla LPGA
16. Legge del 25 giugno 1982 6 sull’assicurazione contro la disoccupazione
(LADI)
Art. 1 7
1 Secondo l’allegato alla LPGA
2 L’articolo 21 LPGA non è applicabile. L’articolo 24 capoverso 1 LPGA non è ap-
plicabile al diritto a prestazioni arretrate.
3 Secondo l’allegato alla LPGA
Art. 20 cpv. 3 8 Secondo il diritto vigente
Art. 53 cpv. 3 9 Secondo il diritto vigente
Art. 100 10 Principi
1 Secondo l’allegato alla LPGA
4 RS 831.20 5 Il testo dell’articolo 75bis cpv. 1 LAI adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3404) è modificato prima dell’entrata in vigore. 6 RS 837.0 7 Il testo del capoverso 2 adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3444) è modificato prima dell’entrata in vigore.
8 La modifica del capoverso 3 adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA
(FF 2000 4379) è abrogata prima dell’entrata in vigore. 9 La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3444) è abrogata prima dell’entrata in vigore. 10 Il testo dei capoversi 2 e 3 adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3444) è modificato prima dell’entrata in vigore.
Revisione 3 dell’allegato alla LPGA. LF RU 2002
2 In deroga all’articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono dichiarare compe- tente per trattare l’opposizione un servizio diverso da quello che ha notificato la de- cisione. 3 Il Consiglio federale può disciplinare la competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all’articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA.
Art. 102 11 Legittimazione speciale di ricorso 1 Contro le decisioni dei servizi cantonali, degli uffici di collocamento regionali e delle casse, anche l’UFIAML12 ha diritto di ricorrere davanti ai tribunali cantonali delle assicurazioni. 2 Contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni, anche l’UFIAML, i servizi cantonali e le casse hanno diritto di ricorrere davanti al Tribunale federale delle assicurazioni.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 Se entra in vigore successivamente alla legge federale del 6 ottobre 200013 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, la presente legge non costituisce una modifica dell’allegato alla LPGA, ma, per analogia, una modifica del diritto vi- gente. Gli articoli 20 capoverso 3 e 53 capoverso 3 della legge del 25 giugno 198214 sull’assicurazione contro la disoccupazione sono applicabili nel tenore vigente pre- cedentemente all’entrata in vigore della LPGA.
Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002 Consiglio nazionale, 21 giugno 2002 Il presidente: Anton Cottier La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
11 Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3444) è abrogato prima dell’entrata in vigore. 12 Ora: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza del 14 giugno
1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia - RS 172.216.1;
RU 2000 187; art. 8). 13 RS 830.1; RU 2002 3371 14 RS 837.0
Revisione 3 dell’allegato alla LPGA. LF RU 2002
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 17 ottobre 2002.15
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.
11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
15 FF 2002 3969