AS 2002 349
Ordinanza sull'esportazione, l'importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)
Ordinanza sull’esportazione, l’importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)
Modifica del 21 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 giugno 19971 sul controllo dei beni a duplice impiego è modifi- cata come segue:
Ingresso visti gli articoli 2 capoverso 2, 11 e 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego; visto l’articolo 22a capoverso 1 lettera b della legge del 20 giugno 19973 sulle armi; visto l’articolo 150a capoverso 2 lettera c della legge del 3 febbraio 19954 sull’eser- cito e sull’amministrazione militare,
Art. 3 cpv. 1 1 Chiunque intende esportare beni degli allegati 2, 3 e 5 necessita, per ogni Paese di destinazione, di un permesso d’esportazione del Segretariato di Stato dell’economia (Seco).
Art. 5 cpv. 1 e 2 lett. f 1 I permessi individuali sono rilasciati unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio o la sede nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale svizzera. In casi motivati l’autorità competente può prevedere eccezioni.
2 Il Seco può segnatamente richiedere i seguenti documenti:
f. per l’esportazione di armi corte da fuoco e armi da fuoco portatili, relativi accessori e parti, nonché munizioni o elementi di munizioni: un permesso d’importazione dello Stato di destinazione, sempreché il destinatario non sia un Governo estero o un’azienda che agisce per conto di quest’ultimo; al po-
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sto di un permesso d’importazione può essere fornita una prova che un per- messo d’importazione non è necessario.
Art. 6 cpv. 2 2 Per il resto si applicano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 della legge sul con- trollo dei beni a duplice impiego.
Art. 8 Permesso generale d’esportazione ordinario Il Seco può rilasciare un permesso generale d’esportazione ordinario (PGO) per l’esportazione di beni dell’allegato 2 parte 2 e degli allegati 3 e 5 verso gli Stati che partecipano a tutte le misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale sostenute dalla Svizzera (elenco di Stati dell’allegato 4).
Art. 9 Permesso generale d’esportazione straordinario Il Seco può rilasciare un permesso generale d’esportazione straordinario (PGS) per l’esportazione di beni dell’allegato 2 parte 2 e degli allegati 3 e 5 verso Stati che non figurano nell’elenco dell’allegato 4.
1 Il PGO può essere rilasciato a persone fisiche o giuridiche che:
c. si impegnano a esportare armi corte da fuoco e armi da fuoco portatili, rela- tivi accessori e parti, nonché munizioni o elementi di munizioni soltanto do- po aver ricevuto un permesso d’importazione dello Stato di destinazione o la prova che un tale permesso non è necessario. 1bis Il permesso d’importazione o la prova che un tale permesso non è necessario de- vono poter essere presentati in qualsiasi momento su richiesta del Seco. L’obbligo di presentazione si estingue cinque anni dopo uno sdoganamento.
Art. 11 cpv. 1 lett. b n. 3 e cpv. 2
1 Il PGO e il PGS sono rifiutati se:
3. abrogato
2 Se del caso, il PGO o il PGS è rifiutato per un anno. In casi motivati tale durata può essere ridotta a sei mesi.
Art. 13 Deroghe all’obbligo del permesso d’esportazione
1 Non è necessario alcun permesso d’esportazione per:
a. i beni di cui all’allegato 2 parte 2, il cui numero di controllo delle esporta- zioni corrisponde al codice 0-099, verso i Paesi menzionati nell’allegato 4;
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b. i beni di cui all’allegato 2 parte 2, il cui numero di controllo delle esporta- zioni corrisponde al codice 0-099, se il valore dei beni inviati non supera
5000 franchi;
c. i beni di cui all’allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esporta- zioni corrisponde al codice 101-399, se il valore dei beni inviati non supera
1000 franchi;
d. le armi da fuoco portatili, le armi corte da fuoco e le loro munizioni, rie- sportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; e. le armi da fuoco portatili, le armi corte da fuoco e le loro munizioni, espor- tate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all’estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; f. i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impie- ghi internazionali o a scopo d’istruzione; g. i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un’istru- zione in Svizzera; h. le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all’estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito le stesse armi sono reimportate in Svizzera; i. le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro spor- tivo o lo sport di combattimento, quando le stesse armi sono in seguito rie- sportate; j. i beni di cui agli allegati 2, 3 e 5 rispediti al fornitore iniziale senza plus- valore tecnologico. 2 Le esportazioni ai sensi del capoverso 1 lettere b e c non possono essere frazionate al fine di eludere l’obbligo del permesso.
Art. 13a Procedura semplificata nell’ambito dell’attività di scorta a trasporti di valori e a persone Chiunque, nell’ambito dell’attività di scorta a trasporti di valori o a persone, esporta o reimporta armi da fuoco portatili e armi corte da fuoco nonché le relative muni- zioni, necessita soltanto di un’autorizzazione per ogni arma e la relativa munizione. Detta autorizzazione è valida un anno e consente di passare ripetutamente la fron- tiera.
Art. 15 Forniture a depositi doganali La fornitura di beni degli allegati 2, 3 e 5 a depositi doganali necessita di un permes- so individuale.
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Art. 17 cpv. 1 1 Per la consulenza tecnica il Seco può fare appello ad altre autorità federali, all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (Swissmem), alla Società svizzera delle industrie chimiche (SSIC) o ad altre organizzazioni compe- tenti nonché a periti.
Art. 20 cpv. 1 1 Chiunque esporta beni che sono enumerati nei capitoli della tariffa doganale5 28, 29, 30 (solo le voci 3002.1000/9000), 34, 36-40, 54-56, 59, 62, 65 (solo la voce 6506.1000), 68-76, 79, 81-90 e 93, ma che non soggiacciono all’obbligo del per- messo di esportazione conformemente all’articolo 3 o ne sono esentati conforme- mente all’articolo 13, deve menzionare nella dichiarazione di esportazione l’indica- zione «esente da permesso».
Art. 22 cpv. 1 lett. b 1 Il Seco rilascia per l’importazione di beni, su richiesta scritta dell’importatore, un certificato ufficiale di importazione, se: b. il richiedente è domiciliato o ha sede in Svizzera o nel Liechtenstein.
Art. 25 rubrica e cpv. 1, 2, 6 e 7 Rubrica abrogata 1 Gli agenti doganali possono fermare i beni in transito degli allegati 2, 3 e 5 per ac- certamenti. 2 Per quanto il Paese d’origine limiti l’esportazione di beni degli allegati 2, 3 e 5, il transito di tali beni è vietato se la persona autorizzata a disporne non è in grado di provare che la fornitura di beni verso il nuovo Paese destinatario avviene confor- memente alle prescrizioni del Paese d’origine. La prova non deve essere esibita se i beni sono destinati a un Paese menzionato nell’allegato 4. 6 I capoversi 1-3 non si applicano alle persone che viaggiano in aereo e fanno scalo intermedio in Svizzera e che, nei bagagli, portano con sé per uso personale armi da fuoco portatili e armi corte da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni o elementi di munizioni, sempreché queste merci non lascino la zona di transito dell’aeroporto. Questo disciplinamento si applica per analogia anche ai bagagli spe- diti in precedenza o in seguito. 7 I capoversi 1-3 non si applicano agli agenti di scorta incaricati da uno Stato, in transito in occasione di visite ufficiali annunciate e in possesso di armi e delle relati- ve munizioni.
Art. 26 cpv. 3
3 L’Ufficio federale di polizia (UFP) assicura il servizio d’informazione.
5 RS 632.10 Allegato
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Art. 29 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 18 gennaio 19846 sull’energia nucleare è modificata come segue:
Art. 12 e 15 cpv. 1 lett. b Abrogati
Art. 16 cpv. 1 lett. c 1 Le domande devono contenere i dati necessari alla loro valutazione, in particolare:
c. forma e contenuto della tecnologia secondo l’appendice A dell’allegato;
L’allegato all’ordinanza del 18 gennaio 1984 sull’energia nucleare è sostituito7.
II
1 Gli allegati 1-3 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.
3 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 5 conformemente alla ver-
sione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2002.
21 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
6 RS 732.11
7 Non pubblicata né nella RU né nella RS.
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Allegato 18 (art. 3 cpv. 1)
8 Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. Copie dell’ordinanza, incluso l’alle- gato, possono essere ottenute presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna. L’allegato può inoltre essere consultato al seguente indirizzo Internet: http://www.seco-admin.ch. (Aussenwirtschaftspolitik/Politique économique extérieure). Fa fede unicamente la versione stampata.
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Allegato 29 (art. 3 cpv. 1)
9 Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. Copie dell’ordinanza, incluso l’alle- gato, possono essere ottenute presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna. L’allegato può inoltre essere consultato al seguente indirizzo Internet: http://www.seco-admin.ch. (Aussenwirtschaftspolitik/Politique économique extérieure). Fa fede unicamente la versione stampata.
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Allegato 310 (art. 3 cpv. 1)
10 Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. Copie dell’ordinanza, incluso l’alle- gato, possono essere ottenute presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna. L’allegato può inoltre essere consultato al seguente indirizzo Internet: http://www.seco-admin.ch. (Aussenwirtschaftspolitik/Politique économique extérieure). Fa fede unicamente la versione stampata.
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Allegato 4 (art. 8 e 13)
Elenco degli Stati di cui agli articoli 8 e 13
Argentina Australia Austria Belgio Canada Corea del Sud Danimarca Finlandia Francia Germania Giappone Gran Bretagna Grecia Irlanda Italia Lussemburgo Norvegia Nuova Zelanda Paesi Bassi Polonia Portogallo Repubblica ceca Spagna Svezia Stati Uniti d’America Turchia Ungheria
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Allegato 5 (art. 3 cpv. 1)
Beni non soggetti ai controlli delle esportazioni concordati a livello internazionale
1. Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di
munizioni conformemente alla legge del 20 giugno 199711 sulle armi che non sono soggetti alla legislazione sul materiale bellico e neppure all’alle- gato 3 della presente ordinanza. Fanno eccezione, nel commercio non pro- fessionale, pugnali e coltelli conformemente all’articolo 7 capoverso 2 del- l’ordinanza del 21 settembre 199812 sulle armi.
2. Esplosivi e polvere esplosiva conformemente alla legge del 25 marzo 197713
sugli esplosivi che non sono soggetti alla legislazione sul materiale bellico e agli allegati 2 e 3 della presente ordinanza.
3. Aeromobili appositamente progettati o modificati per l’addestramento mili-
tare, dotati al massimo di due punti di sospensione, e loro componenti appo- sitamente progettati.
11 RS 514.54 12 RS 514.541 13 RS 941.41