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AS 2002 3543

Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica Socialista del Vietnam concernente i trasporti aerei

Accordo del 6 dicembre 1979 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica Socialista del Vietnam concernente i trasporti aerei Modifica dell’Accordo1

Conclusa mediante scambio di note del 23 febbraio/30 aprile 1999 Entrata in vigore il 30 aprile 1999

Traduzione2

Ciascuna Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza adottate dal- l’altra Parte e applicate a tutti i settori concernenti i membri d’equipaggio, gli aero- mobili o il loro esercizio. Se, dopo siffatte consultazioni, una Parte constata che in uno qualunque di tali settori l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme e i requisiti di sicurezza corrispondenti almeno alle norme minime stabilite a tal momento in base alla Convenzione3, la prima Parte deve informare l’altra su que- ste constatazioni e notificarle i passi ritenuti necessari per adempiere a queste norme minime e l’altra Parte deve intraprendere adeguate misure per rimediarvi.

Art. 10 cpv. 6 6. L’impresa designata di una delle Parti ha il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul territorio dell’altra Parte, direttamente o per il tramite dei suoi agenti. L’impresa designata di una delle Parti ha il diritto di vendere simili titoli di trasporto aereo e, fatte salve le leggi e le disposizioni nazionali, ognuno può acquistarli in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili. A tal fine, l’impresa designata di una delle Parti ha il diritto di utilizzare i propri titoli di trasporto.

Art. 12 Tariffe 1. Le tariffe applicate dall’impresa designata di una Parte per i servizi contemplati nel presente Accordo vanno fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, in particolare gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, le particolari caratteristiche di ogni servizio, i tassi di commissione, un utile ragione- vole, le tariffe di altre imprese e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato. 2. Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe contro le quali possono essere sollevate obiezioni in virtù del fatto che sono insensatamente discri- minanti, eccessivamente elevate o limitanti attraverso tasse causate dall’abuso di una posizione dominante, artificialmente basse a seguito di sussidi o aiuti diretti o indi- retti, o esagerate.

1 RS 0.748.127.197.89; RU 1981 1843

2 Dal testo originale inglese.

3 RS 0.748.0

2002-0685 3543

Trasporti aerei. Accordo con il Vietnam RU 2002

3. Le tariffe per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno che inizia nel territo- rio di una delle Parti sono sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti almeno trenta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Ogni/Una tariffa entra in vigore solamente se è stata approvata dalle autorità aeronautiche nel cui territorio inizia il trasporto.

4. Nessuna delle Parti intraprende unilateralmente provvedimenti atti a impedire

l’introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle esistenti per il tra- sporto fra i territori delle due Parti che inizia nel territorio dell’altra Parte. 5. A prescindere dal precedente numero 4, qualora ritengano che una tariffa per il trasporto verso il proprio territorio rientri nelle categorie menzionate a tale scopo nel numero 2, le autorità aeronautiche di una Parte devono notificare alle autorità aero- nautiche dell’altra Parte la loro non approvazione il più rapidamente possibile o almeno entro quattordici giorni dal momento della ricezione delle tariffe.

6. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere negoziati su ogni

tariffa. Simili negoziati devono avere luogo entro trenta giorni dalla ricezione di una richiesta in tal senso. Se le Parti raggiungono un’intesa, ciascuna di esse si adopera al meglio per attuarla efficacemente. Se non si giunge a un’intesa, prevale la deci- sione di quella Parte dal cui territorio inizia il trasporto. 7. Per i trasporti fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano la o le imprese designate dell’altra Parte a parificare le loro tariffe con quelle che un’im- presa di ciascuna Parte o di uno Stato terzo è già stata autorizzata ad applicare per la stessa coppia di città.

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