AS 2002 3545
Decreto federale che approva la Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento
Decreto federale che approva la Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento
del 14 giugno 1994
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 ottobre 19932, decreta:
Art. 1 1 La Convenzione del 1o marzo 1991 sul contrassegno di esplosivi plastici ed in fo- glie ai fini del rilevamento è approvata.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio nazionale, 16 marzo 1994 Consiglio degli Stati, 14 giugno 1994 La presidente: Gret Haller Il presidente: Jagmetti Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
1 Questa disposizione corrisponde all’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione del 18 aprile 1999 (RS 101). 2 FF 1993 IV 340
2002-1578 3545