AS 2002 3613
Decreto federale che approva l'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale
Decreto federale che approva l’adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale
del 18 dicembre 1997
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 8 e 39 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 19972, decreta:
Art. 1 1 È approvata l’adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito del Fondo mo- netario internazionale. 2 Il Consiglio federale ha la facoltà di autorizzare la partecipazione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito. Prima della scadenza di ogni periodo di validità contrat- tuale decide previa intesa con la Banca nazionale svizzera (BNS), di prorogare la partecipazione della Svizzera o di mettervi termine. 3 La BNS ha qualità d’istituto partecipante ai Nuovi accordi di credito. Essa collabo- ra strettamente con la Confederazione nella realizzazione della partecipazione ai Nuovi accordi di credito. Le modalità d’applicazione sono disciplinate da una con- venzione stipulata tra il Consiglio federale e la BNS. Il Consiglio federale informa le Camere federali in merito alla partecipazione della Svizzera ai Nuovi accordi di cre- dito. 4 I crediti accordati dalla BNS nel quadro dei Nuovi accordi di credito non sono ga- rantiti dalla Confederazione.
Art. 2 Il presente decreto non è sottoposto al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.
Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1997 Consiglio nazionale, 18 dicembre 1997 Il presidente: Delalay Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
1 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 2 FF 1997 III 865
2002-1761 3613