AS 2002 3666
Legge federale sul collocamento e il personale a prestito
Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC)
Modifica del 21 giugno 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 gennaio 20021, decreta:
I La legge federale del 6 ottobre 19892 sul collocamento è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 2 2 I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di collocamento, insorte tra il collocatore e la persona in cerca di im- piego e il cui valore litigioso non supera 30 000 franchi. Il valore litigioso è deter- minato secondo l’ammontare della pretesa dedotta in giudizio, senza riguardo alle conclusioni riconvenzionali.
Art. 23 cpv. 2 2 I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro, insorte tra il prestatore e il lavoratore e il cui valore litigioso non supera 30 000 franchi. Il valore litigioso è determinato secondo l’ammontare della pretesa dedotta in giudizio, senza riguardo alle conclusioni riconvenzionali.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 21 giugno 2002 Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002 La presidente: Liliane Maury Pasquier Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz