AS 2002 3721
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Modifica dell’11 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l’articolo 86 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19593 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI),
Art. 20ter cpv. 2–4 2 Se l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera ai sensi dell’articolo 24 capo- verso 2bis LAI, inferiore alla rendita di cui beneficiava fino allora, la rendita, sca- duto il termine di cui all’articolo 47 capoverso 1 LAI, è sostituita da un’indennità giornaliera corrispondente, ivi compresi i supplementi eventuali, a un trentesimo dell’ammontare della rendita.
3 e 4 Abrogati
Art. 22quater cpv. 2 2 Le persone che non sono o non sono più assoggettate all’assicurazione obbligato- ria o facoltativa hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione al massimo fino all’età di 20 anni, nella misura in cui almeno uno dei genitori sia assicurato facolta- tivamente o obbligatoriamente in virtù dell’articolo 1a capoversi 1 lettera c o 3 LAVS4 oppure, in virtù di una convenzione internazionale, per un’attività lucrativa all’estero.
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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità RU 2002
Art. 23 cpv. 4, 5 e 7
4 Se un assicurato domanda un provvedimento d’integrazione la cui esecuzione im-
plica certi pericoli, l’assicurazione può escludere qualsiasi diritto futuro al risarci- mento delle spese di cura di cui al capoverso 1. Rimane salvo l’articolo 64 capover- so 4 LPGA.
5 e 7 Abrogati
Art. 25 cpv. 1 frase introduttiva 1 Sono considerati redditi del lavoro secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui pre- sumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS5, esclusi tutta- via: ...
Art. 27 Persone senza attività lucrativa 1 L’invalidità degli assicurati senza attività lucrativa ai sensi dell’articolo 8 capo- verso 3 LPGA è calcolata in funzione del grado d’impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete. 2 Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’econo- mia domestica s’intendono gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli e le at- tività caritative non rimunerate. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
Art. 27bis cpv. 1 primo e secondo periodo 1 In caso di assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavo- rano gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità relativa è computata secon- do l’articolo 16 LPGA. Ove si consacrassero inoltre alle loro mansioni consuete ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 LPGA, l’invalidità è fissata conformemente all’arti- colo 27 per quest’altra attività. ...
Art. 35 cpv. 3 primo periodo 3 Se, in seguito, il grado di invalidità subisce una modifica importante, si applicano gli articoli 87–88bis. ...
Titolo prima dell’art. 38 Abrogato
5 RS 831.10
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Titolo prima dell’art. 39bis E. Rapporto con l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militare
Art. 39bis cpv. 3
3 Concerne soltanto il testo tedesco.
Titolo prima dell’art. 39ter Abrogato
Art. 41 cpv. 1 lett. d 1 L’ufficio AI esegue, oltre ai compiti menzionati esplicitamente nella legge e nella presente ordinanza, anche i seguenti: d. notificare le comunicazioni, le decisioni e le decisioni su opposizione come pure la relativa corrispondenza;
Art. 69 cpv. 2 terzo periodo Abrogato
Art. 71, 73, 73bis e 75 Abrogati
Art. 76 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b, e, h nonché i
1 La decisione è notificata segnatamente:
b. alle autorità o ai terzi che hanno fatto valere il diritto alle prestazioni o ai quali va pagata la prestazione in denaro; e. al competente assicuratore contro gli infortuni o all’assicurazione militare, se sono tenuti a versare prestazioni; h. al competente assicuratore-malattie, se è tenuto a versare prestazioni; i. al competente istituto della previdenza professionale, se è tenuto a versare prestazioni secondo gli articoli 66 capoverso 2 e 70 LPGA. Ove la compe- tenza non sia definita, la decisione sarà notificata all’ultimo istituto a cui la persona assicurata era stata affiliata o all’istituto presso il quale sono stati annunciati diritti a prestazioni.
Art. 78 cpv. 3 secondo periodo e 7
3 Secondo periodo
Abrogato
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7 Le fatture degli organi d’esecuzione e delle persone in contatto permanente con l’assicurazione sono pagate tramite girata sul conto postale o sul conto bancario.
Art. 80 cpv. 1 primo periodo
1 Le casse di compensazione o i datori di lavoro pagano le indennità giornaliere
mensilmente, scaduto il termine, o le compensano ai sensi dell’articolo 19 capover- so 2 LPGA o dell’articolo 20 capoverso 2 LAVS6.
Art. 82 Pagamento Gli articoli 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS7 sono applicabili per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi.
Art. 84 Abrogato
Art. 85 cpv. 3 3 Alla restituzione non condonata di prestazioni irrecuperabili si applica per analogia l’articolo 79bis OAVS8.
Art. 86 Abrogato
Art. 87 cpv. 1 e 3
1 Abrogato
3 Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in mi- sura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Art. 88quater cpv. 2 e 3, 88quinquies e 89bis Abrogati
Art. 91 Perdita di guadagno dovuta ad accertamento 1 Ad un assicurato che, in seguito a un accertamento dell’obbligo da parte dell’assi- curazione di versargli prestazioni, subisce una perdita di guadagno in giorni per i quali non ha diritto ad indennità giornaliere della stessa, l’assicurazione versa, in caso di perdita di guadagno comprovata, un’indennità giornaliera pari al 30 per
6 RS 831.10 7 RS 831.101 8 RS 831.101
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cento dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato conformemente alla legge federale del 20 marzo 19819 sull’assicurazione contro gli infortuni.
2 Se persone chiamate a dare informazioni nel contesto di un accertamento
dell’obbligo da parte dell’assicurazione di versare prestazioni subiscono una perdita di guadagno che sono in grado di comprovare, l’assicurazione rimborsa la perdita di guadagno ai sensi del capoverso 1. Per il rimborso di spese di viaggio in Svizzera sono applicabili gli importi di cui all’articolo 90. I sussidi per le spese di viaggio all’estero sono fissati dall’Ufficio federale in ogni singolo caso. 3 Sulle indennità ai sensi dei capoversi 1 e 2 non devono essere versati contributi:
a. all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; b. all’assicurazione contro l’invalidità; c. alle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio ci- vile o servizio di protezione civile; d. all’assicurazione contro la disoccupazione.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
9 RS 832.20
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