AS 2002 3836
Convenzione del 13 gennaio 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (con allegati)
Convenzione del 13 gennaio 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (con allegati)
RS 0.515.08; RU 1998 335
Modifica della convenzione Entrata in vigore il 9 marzo 2000
Traduzione1
A decorrere dal 31 ottobre 1999, dopo il paragrafo 5 della sesta parte (B) dell’Alle- gato sulla verifica della Convenzione, è inserito un nuovo paragrafo 5bis del seguen- te tenore: «5bis. Per le quantità pari o inferiori a 5 milligrammi, la saxotossina, prodotto chimi- co di cui alla tabella 1, non sottostà al termine di notificazione specificato nel para- grafo 5 se il trasferimento è effettuato a fini medici o diagnostici. In tal caso, la notificazione avviene prima del trasferimento.»
1 Dal testo originale francese (RO 2002 3836).
3836 2002-0445