AS 2002 3931
Ordinanza concernente le misure da prendere per prevenire gli infortuni nell'edilizia in caso d'impiego di ponti sospesi a piattaforma mobile per lavori di intonacatura, pittura ecc.
Ordinanza concernente le misure da prendere per prevenire gli infortuni nell’edilizia in caso d’impiego di ponti sospesi a piattaforma mobile per lavori di intonacatura, pittura ecc.
Modifica dell’11 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 maggio 19491 concernente le misure da prendere per prevenire gli infortuni nell’edilizia in caso d’impiego di ponti sospesi a piattaforma mobile per lavori di intonacatura, pittura ecc. è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicura- zione contro gli infortuni (LAINF),
Art. 12 Deroghe L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni può, in casi speciali, consentire deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o prescrivere altre misure mediante istruzioni individuali.
Art. 13 Sanzioni penali e Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono soggette misure coercitive alle pene e alle misure coercitive di cui agli articoli 92, 112 e 113 LAINF.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz