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AS 2002 3945

Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Ordinanza su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica dell’11 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 agosto 19831 su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccu- pazione e l’indennità per insolvenza è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l’articolo 109 della legge federale del 25 giugno 19823 su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI),

Art. 15 rimandi nella rubrica

Art. 16 cpv. 2 primo periodo Abrogato

Art. 19 cpv. 2

2 Sceglie la cassa presso il Comune. Per l’informazione e la consulenza ai sensi

dell’articolo 27 LPGA, il Comune indirizza l’assicurato al competente organo ese- cutivo.

Art. 19a Informazione su diritti e obblighi (art. 27 LPGA) 1 Gli organi esecutivi di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettere a–d LADI informano gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare, sulla procedura di annuncio e sull’obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione.

2001-2713 3945

Ordinanza su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione RU 2002 e l’indennità per insolvenza

2 Le casse informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai settori di competenza delle casse (art. 81 LADI). 3 I servizi cantonali e gli uffici regionali di collocamento (URC) informano gli assi- curati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai rispettivi settori di competenza (art. 85

Art. 20 cpv. 4 Abrogato

Art. 24 cpv. 2 2 Il servizio competente emana una decisione sul grado d’idoneità al collocamento.

Art. 31 rimando nella rubrica (art. 20 LADI)

Art. 33 cpv. 3 3 Hanno diritto a un’indennità conformemente all’articolo 22 capoverso 2 lettera c LADI le persone che: a. riscuotono una rendita d’invalidità dell’assicurazione per l’invalidità, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione mili- tare o prestazioni in caso di invalidità conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato membro dell’AELS, della Norvegia, dell’Islanda o del Liechtenstein; o b. hanno richiesto una rendita d’invalidità di cui alla lettera a e la richiesta non sembra senza prospettiva.

Art. 114 rimandi nella rubrica

Art. 114a rimandi nella rubrica

Art. 115 rimandi nella rubrica

Ordinanza su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione RU 2002 e l’indennità per insolvenza

Art. 119 cpv. 1 lett. d e cpv. 3

1 La competenza locale del servizio cantonale è determinata:

d. secondo il luogo dell’ufficio d’esecuzione e di fallimento competente, ri- guardo all’indennità per insolvenza. Se il datore di lavoro non sottostà all’esecuzione forzata in Svizzera, la competenza è determinata secondo il precedente luogo di lavoro dell’assicurato;

3 Concerne soltanto il testo tedesco.

Abrogati

Art. 125 rimandi nella rubrica

Art. 126 rimandi nella rubrica

Art. 127 Competenza in materia di opposizioni (art. 100 cpv. 2 LADI) 1 I Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di oppo- sizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell’articolo 85b LADI. 2 In tutti gli altri casi è competente in materia di opposizioni l’autorità che ha ema- nato la decisione.

Art. 128 Competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 100 cpv. 3 LADI) 1 La competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia con l’articolo 119. 2 Il tribunale cantonale delle assicurazioni è competente per giudicare i ricorsi con- tro le decisioni di un servizio dello stesso Cantone.

Art. 128a Procedura 1 Le decisioni dell’ultima istanza cantonale sono notificate alle parti, all’istanza pre- cedente, al servizio cantonale e al Seco.

2 Al Seco sono altresì notificate:

a. le decisioni di sospensione secondo l’articolo 30 capoverso 1 lettere c e d LADI, se non sono emanate dall’URC (art. 85b cpv. 1 LADI);

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b. le decisioni di sospensione secondo l’articolo 30 capoverso 1 lettera e LADI, se è stato violato l’obbligo di informare il servizio cantonale o l’ufficio del lavoro e le decisioni non sono emanate dall’URC (art. 85b cpv. 1 LADI); c. le decisioni di sospensione secondo l’articolo 30 capoverso 4 LADI; d. le decisioni secondo l’articolo 30a LADI; e. le decisioni secondo gli articoli 36 capoverso 4 e 45 capoverso 4 LADI; f. le decisioni sui casi che, in virtù dell’articolo 81 capoverso 2 LADI, sono sottoposti per decisione al servizio cantonale o ad un’altra autorità da esso designata; g. le decisioni secondo l’articolo 85 capoverso 1 lettera d LADI, se non sono emanate dall’URC (art. 85b cpv. 1 LADI); h. le decisioni su domande di condono secondo l’articolo 95 LADI; i. le decisioni su opposizione riguardo decisioni che devono essere notificate al Seco ai termini delle lettere a–h, come pure le decisioni su opposizione che devono essere emanate da un organo differente da quello che ha ema- nato la decisione (art. 100 cpv. 2 LADI).

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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