AS 2002 3968
Ordinanza che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone
Ordinanza che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone
Modifica del 30 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’8 dicembre 19971 che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 2 delle legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),
Art. 3a Controllo
1 Il Seco effettua i controlli.
2 Il controllo al confine compete all’Amministrazione federale delle dogane.
Art. 4 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2a e 3 della presente ordinanza è punito conforme- mente all’articolo 9 della legge sugli embarghi. 2 Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embar- ghi sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.
3 Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.
Art. 5–7a Abrogati
Art. 8 rubrica e cpv. 2 Entrata in vigore