AS 2002 3985
Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (Ordinanza sulle tasse LDDS)
Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (Ordinanza sulle tasse LDDS)
Modifica del 20 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 maggio 19871 sulle tasse LDDS è modificata come segue:
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina le tasse per le prestazioni fornite in applicazione della legge e dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera cir- colazione delle persone nonché dell’Accordo del 21 giugno 20013 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.
Art. 3 Calcolo delle tasse Se non è prevista un’aliquota speciale, le tasse sono calcolate in funzione del tempo impiegato.
1 Le tasse cantonali massime per gli stranieri ammontano a:
Fr.
a. per l’autorizzazione relativa al rilascio del visto o per l’assicurazione del rilascio di un permesso 65 b. per i permessi di breve durata, di dimora o per frontalieri o per la lo- ro proroga o il loro rinnovo 65 c. per l’autorizzazione di assumere un impiego, di cambiare Cantone, posto o professione (decisioni interne) 65
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Ordinanza sulle tasse LDDS RU 2002
Fr.
d. per il consenso ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 della legge 65 e. per il permesso di domicilio 65 f. per la proroga del termine di controllo del libretto per stranieri cer- tificante il domicilio 65 g. per la proroga del termine durante il quale resta in vigore il permes- so di domicilio di uno straniero che si trova all’estero 65 h. per la modifica o la sostituzione di un libretto per stranieri 65 i. per la richiesta di un estratto del casellario giudiziale 25 j. per il cambiamento di indirizzo nel Comune di domicilio 25 k. per il cambiamento degli indirizzi di un frontaliero 25 l. per la proroga dell’accettazione provvisoria 65 m. per la modifica o la sostituzione di un libretto per stranieri di uno straniero ammesso provvisoriamente 65 1bis Per i figli non coniugati minori di 18 anni, la tassa giusta il capoverso 1 lettere i, j e k ammonta a 12.50 franchi, negli altri casi al massimo a 30 franchi. 6 Agli stranieri che possono appellarsi all’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Co- munità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone nonché all’Accordo del 21 giugno
20015 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Asso-
ciazione europea di libero scambio e che presentano un’assicurazione del rilascio di un permesso (cpv. 1 lett. a), la competente autorità cantonale rilascia gratuitamente il permesso di breve durata, di dimora o di domicilio.
Art. 13 Tasse federali
1 Le tasse dell’Ufficio federale degli stranieri ammontano a:
Fr.
a. per il consenso a un permesso annuale o a un permesso di breve du- rata secondo l’articolo 42 capoverso 5 dell’ordinanza del 6 ottobre
19866 che limita l’effettivo degli stranieri 80
b. per la sospensione provvisoria di un divieto d’entrata 50 c. per l’abrogazione anticipata di un divieto d’entrata 80 2 La tassa per il trattamento dei dati nel Registro centrale degli stranieri è compresa nell’ammontare della tassa secondo l’articolo 12 ed è prelevata dall’Ufficio federale degli stranieri direttamente presso i Cantoni. Essa ammonta al massimo a 10 franchi
4 RS 0.142.112.681 5 RS 0.632.31 6 RS 823.21
Ordinanza sulle tasse LDDS RU 2002
per straniero. Per il calcolo della tassa da parte dell’Ufficio federale degli stranieri sono determinanti: a. gli effettivi della popolazione residente straniera al 31 dicembre dell’anno precedente e al 31 agosto dell’anno corrente; e b. le spese annue dell’Ufficio federale degli stranieri per la costituzione, l’esercizio e l’ammortamento del Registro centrale degli stranieri nonché per l’esecuzione delle prescrizioni della LDDS nella misura in cui non sia già prevista una tassa speciale secondo la presente ordinanza.
II L’ordinanza del 22 maggio 20027 concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone è modificata come segue:
Art. 30 Abrogato
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
20 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
7 RS 142.203