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AS 2002 4023

Ordinanza sulla banca dati nazionale per lo sport

Ordinanza sulla banca dati nazionale per lo sport (OBDNS)

del 30 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 marzo 19721 che promuove la ginnastica e lo sport, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la gestione, i dati e l’utilizzazione della banca dati nazionale per lo sport (BDNS).

Art. 2 Organo responsabile L’Ufficio federale dello sport (UFSPO) gestisce la BDNS in collaborazione con i Cantoni, il Principato del Liechtenstein, le federazioni mantello delle discipline sportive ammesse in Gioventù e Sport (G+S) conformemente all’allegato 1 dell’or- dinanza del DDPS del 7 novembre 20022 concernente Gioventù e Sport, nonché in collaborazione con le federazioni mantello dello sport per gli anziani.

Art. 3 Responsabilità 1 L’UFSPO è responsabile della BDNS. Esso coordina le sue attività con i Cantoni, il Principato del Liechtenstein e le federazioni mantello interessate. Rilascia le auto- rizzazioni d’accesso necessarie e vigila affinché la presente ordinanza e le pertinenti istruzioni siano osservate. 2 Gli uffici cantonali G+S, il Principato del Liechtenstein e le federazioni mantello interessate sono responsabili del trattamento dei dati che rientrano nel loro ambito di competenza. Sono segnatamente responsabili dell’esattezza dei dati da essi registrati o comunicati.

Art. 4 Scopo 1 La BDNS consente la gestione informatizzata dei dati dell’UFSPO nel settore della formazione dei giovani e della formazione dei quadri di G+S nonché dello sport per gli anziani.

RS 415.051.1

2002-1409 4023

Banca dati nazionale per lo sport RU 2002

2 La BDNS consente:

a. la gestione dei dati delle persone titolari di riconoscimenti nell’ambito di G+S e dello sport per gli anziani; b. la gestione dei dati delle persone che collaborano nell’ambito di G+S e dello sport per gli anziani; c. la gestione dei corsi e dei campi G+S; d. il versamento dei contributi e delle indennità per i corsi e i campi G+S; e. la gestione delle offerte di formazione dei quadri nell’ambito di G+S e dello sport per gli anziani; f. il versamento dei contributi e delle indennità per le offerte di formazione dei quadri nell’ambito di G+S e dello sport per gli anziani; g. le comunicazioni scritte ed elettroniche con gli interessati; h. la fornitura di prestazioni federali conformemente agli articoli 23l a 23n del- l’ordinanza del 21 ottobre 19873 sul promovimento della ginnastica e dello sport; i. l’allestimento di statistiche.

3 Inoltre, la BDNS consente di:

a. verificare la legittimazione delle persone che desiderano esercitare un’attività formativa nel settore della formazione dei giovani e dei quadri; b. seguire i loro percorsi formativi.

Art. 5 Principio 1 L’UFSPO rileva i dati personali necessari all’adempimento dei suoi compiti legali o li fa rilevare dagli uffici cantonali G+S, dal servizio competente del Principato del Liechtenstein e dalle federazioni mantello delle discipline sportive G+S.

2 I dati personali rilevati riguardano segnatamente:

a. le generalità (cognome, nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, data di nascita, numero AVS, nazionalità (Svizzero/cittadino del Liechtenstein o straniero), la lingua materna e la seconda lingua (tedesco, francese e italiano), la professione (insegnante, maestro di sport, altre professioni); b. i riconoscimenti G+S conformemente all’articolo 19 capoverso 1 dell’ordi- nanza del 21 ottobre 19874 sul promovimento della ginnastica e dello sport; c. la partecipazione a offerte G+S di formazione dei giovani; d. le attività formative nell’ambito delle offerte G+S di formazione dei giovani; e. la partecipazione a offerte di formazione dei quadri; f. le attività formative nell’ambito delle offerte di formazione dei quadri;

3 RS 415.01 4 RS 415.01

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g. un attributo estratto da uno o più campi («Funzioni», «Istituzioni», «Temi», «Manifestazioni» o «Varia») conformemente all’allegato 1 e la combinazio- ne di tali attributi. 3 L’UFSPO rileva il nome e l’indirizzo degli organizzatori conformemente all’arti- colo 17 dell’ordinanza del 21 ottobre 1987 sul promovimento della ginnastica e dello sport. 4 Gli allegati 1 e 2 stabiliscono i dati personali contenuti nella BDNS, l’estensione dell’accesso e l’autorizzazione per il trattamento dei dati.

Art. 6 Comunicazione di dati personali mediante la procedura di richiamo L’UFSPO, mediante una procedura di richiamo, comunica determinati dati personali agli organi seguenti: a. agli uffici cantonali G+S e al Principato del Liechtenstein, per la gestione delle loro offerte di formazione dei giovani; b. agli organizzatori di offerte di formazione dei quadri nell’ambito di G+S conformemente all’articolo 17 dell’ordinanza del 21 ottobre 19875 sul pro- movimento della ginnastica e dello sport, per la registrazione e l’aggiorna- mento dei loro dati; c. alle federazioni mantello delle discipline sportive G+S e dello sport, per gli anziani per la pianificazione degli impieghi dei loro quadri e la registrazione dei riconoscimenti delle federazioni.

Art. 7 Comunicazione di dati personali a terzi 1 In casi particolari, a terzi è consentito presentare una domanda scritta all’UFSPO per ottenere i dati seguenti: a. cognome, nome, data di nascita e indirizzo di partecipanti alla formazione dei giovani e dei quadri; b. in casi giustificati, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail nonché dati con- cernenti le formazioni, i riconoscimenti e le attività svolte nell’ambito di G+S e dello sport per gli anziani. 2 I richiedenti si impegnano per scritto a utilizzare i dati ottenuti unicamente per lo scopo non commerciale indicato e autorizzato dall’UFSPO. Soltanto in casi ecce- zionali l’UFSPO comunica i dati personali su supporto elettronico. 3 Il richiedente protegge i dati messi a sua disposizione in modo da impedirne l’ac- cesso da parte di terzi non autorizzati.

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Art. 8 Statistiche 1 L’UFSPO allestisce statistiche periodiche, nella misura in cui ciò è necessario per l’adempimento dei compiti stabiliti dalla legge federale del 17 marzo 1972 che pro- muove la ginnastica e lo sport.

2 Trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni, del Principato del

Liechtenstein, nonché alle federazioni mantello che collaborano con la BDNS e a terzi, le statistiche necessarie per l’adempimento dei loro compiti conformemente alla legge federale. 3 Pubblica le statistiche più importanti. Su richiesta, è autorizzato a mettere a dispo- sizione di autorità, nonché di persone o organizzazioni private, per le loro necessità, dati statistici complementari. 4 Può eseguire valutazioni statistiche particolari per le autorità e per persone o orga- nizzazioni private.

Art. 9 Sicurezza dei dati

1 La sicurezza dei dati si fonda sulle disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno

19936 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, sul capitolo relativo alla sicurezza informatica dell’ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale del 23 febbraio 20007 nonché sulle raccomandazioni dell’Organo strategia informa- tica della Confederazione. 2 L’UFSPO, gli uffici cantonali G+S, il Principato del Liechtenstein e gli altri servizi che collaborano con la BDNS adottano, nel proprio ambito, le misure organizzative e tecniche atte a garantire la sicurezza dei dati personali.

Art. 10 Consulenza in materia di protezione dei dati L’UFSPO designa un consulente in materia di protezione e sicurezza dei dati. Questi vigila affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano osservate e provvede affinché l’esattezza e la sicurezza dei dati siano periodicamente verificate.

Art. 11 Esattezza dei dati personali La registrazione esatta e completa dei dati personali su supporti di dati è garantita da controlli periodici.

Art. 12 Archiviazione e cancellazione 1 I dati personali sono gestiti nella banca dati durante l’attività delle persone interes- sate nell’ambito di G+S nonché durante la sospensione del riconoscimento confor- memente all’articolo 21 dell’ordinanza del 21 ottobre 19878 sul promovimento della ginnastica e dello sport. Quando una persona perde definitivamente tutti i suoi rico- noscimenti G+S, i suoi dati sono trasferiti nello statuto «archiviazione».

6 RS 235.11 7 RS 172.010.58 8 RS 415.01

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2 I dati personali sono cancellati dalla BDNS al più tardi cinque anni dopo il loro trasferimento nello statuto «archiviazione». 3 I dati destinati alla cancellazione sono offerti all’Archivio federale conformemente alla legge federale del 26 giugno 19989 sull’archiviazione. I dati considerati senza valore archivistico dall’Archivio federale sono distrutti.

Art. 13 Ripartizione dei costi e requisiti tecnici

1 La Confederazione finanzia la programmazione della BDNS e ne assicura la ge-

stione; inoltre, prende a carico le spese d’installazione e di gestione delle linee dei dati fino ai raccordi centrali situati nelle capitali cantonali. 2 I Cantoni e il Principato del Liechtenstein partecipano alle spese di gestione e di sviluppo della BDNS. Essi prendono a carico le spese d’acquisto e di gestione dei loro apparecchi nonché le spese d’installazione e di gestione delle linee secondarie necessarie sul loro territorio. 3 Le federazioni mantello aventi diritto d’accesso devono soddisfare i requisiti tecni- ci della BDNS. Esse assumono le spese d’acquisto e di gestione delle loro installa- zioni.

Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

30 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

9 RS 152.1

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Allegato 1 (art. 5 cpv. 2 lett. g)

Elenco degli attributi Leggenda: 1 = attribuzione possibile da parte dell’UFSPO, degli uffici cantonali G+S e del Principato del Liechtenstein

2 = attribuzione possibile da parte dell’UFSPO

Funzioni Cat. Specialista della formazione dei quadri 2 Abbonato 1 Sponsor 1 Allenatore 1 Titolare 1 Ausiliario 1 VIP 1 Candidato 1 Candidato alla funzione di 1 capocampo Istituzioni Cat. Candidato alla funzione di 1 Amministrazione comunale 1 maestro di educazione fisica Club/società 1 Capo 1 Comitato 1 Capo della formazione 2 Comitato organizzativo 1 Capodisciplina 2 Commissione 1 Capoperito G+S 1 Commissione AKTIV 50 Plus 1 Cassiere 1 Commissione ARGE-ALP 1 Coach cantonale 1 Commissione d’esperti 1 Coach dell’ufficio 1 Commissione della disciplina sportiva 2 Coach della federazione 2 Commissione dello sport 1 Coach regionale Commissione dello sport per gli anziani 1 Collaboratore 1 Commissione federale dello sport (CFS) 2 Consigliere di educazione 1 Commissione G+S 1 fisica Commissione per il promovimento dei 1 Consulente in materia di 2 talenti formazione dei quadri Commissione per il promovimento dello 1 Delegato 1 sport Delegato della federazione 2 Conferenza 1 Destinatario 1 Conferenza dei responsabili cantonali 2 Funzionario 1 dello sport (CRCS) Giornalista sportivo 1 Federazione 1 Interessato 1 Federazione grigionese per lo sport 1 Maestro principale di sport 1 Gruppo 1 Membro 1 «Interessengemeinschaft Sportverbände 1 Offerente 1 BL» Organizzatore 1 Istituto educativo 1 Ospite 1 Panathlon 1 Partecipante 1 Personale 1 Persona che ha assolto la 1 Quadro 1 formazione Scuola 1 Presidente 1 Segretariato 1 Relatore 1 Segretariato per la gioventù 1 Responsabile delle nuove leve 2 Stampa 1 Specialista 1 Svizzera centrale 1 Specialista della formazione 2 Svizzera nordoccidentale 1 dei giovani

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Svizzera orientale/Principato 1 Varia Cat. del Liechtenstein Annuncio come perito 2 Svizzera romanda/Svizzera 1 Auguri di Natale 1 italiana Borsa dei monitori 1 Svizzera tedesca 1 Comune 1 Ufficio cantonale G+S 1 Cucina 1 Distinzioni G+S 1 Distinzioni sportive 1 Temi Cat. Estate 1 Alimentazione 1 Full contact 1 Arbitro 1 Giocolare 1 Commerciante di articoli 1 Inverno 1 sportivi Marcia 1 Condizione fisica 1 Premio sportivo 1 Fisioterapista 1 Primavera 1 Formazione all’estero 2 Rapporto annuale 1 Guardia forestale 1 Regione 1 Guida alpina 1 Rinvio dei manuali 1 Medico 1 Rivista «mobile» 1 Psicologo 1 Scuola di circo Resistenza 1 Sport di combattimento 1 Samaritano 1 Sport estremi 1 Sicurezza 1 Sport-Toto 1 Svizzera 1 Walking 1 Manifestazioni Cat. «Blyb zwäg» 1 Calcio per i bambini 1999 1 Calcio per i bambini 2000 1 Calcio per i bambini 2001 1 Calcio per i bambini 2002 1 Calcio per i bambini 2003 1 Calcio per i bambini 2004 1 Calcio per i bambini 2005 1 Calcio per i bambini 2006 1 Campo 1 Campo per la gioventù 1 Colloquio 1 Corso d’introduzione 1 Corso di aiuto monitore 1 Distinzione per sportivi 1 Esame d’ammissione 1 Escursione 1 Evento 1 Fiera 1 Fine settimana di preparazione 1 Giornata dello sport scolastico 1 Manifestazione 1 Programma supplementare 1 Seduta 1 Seduta informativa 1 Test Conconi 1 Test d’entrata 1

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Allegato 2 (art. 5 cpv. 4)

Elenco degli accessi Spiegazione dei segni: Livelli d’accesso: A: Consultazione A1 Consultazione da parte dell’organizzatore di offerte di formazione dei quadri A2 Consultazione limitata ai dati personali relativi alla pertinente disciplina sportiva B: Accesso B1 Registrazione da parte dell’organizzatore di offerte di formazione dei quadri B2 Registrazione limitata ai dati personali relativi alla pertinente disciplina sportiva B3 Registrazione limitata al gruppo d’utenti 5 conformemente all’ordinanza del 21 ottobre 198710 sul promovimento della ginnastica e dello sport Campo vuoto: Nessun accesso

Unità organizzative: UFSPO: Ufficio federale dello sport – I: Divisione Scuola federale dello sport; Direzione Gioventù e Sport – II: Divisione Scuola federale dello sport; Segretariato dei corsi – III: Divisione Scuola federale dello sport; Direzione delle discipline sportive – IV: Divisione Scuola federale dello sport; Centro di prestazioni Gioventù e Sport – V: Divisione Scuola federale dello sport; Servizio di revisione Gioventù e Sport – VI: Divisione Scuola federale dello sport; Servizio di gestione della BDNS – VII: Divisione Infrastruttura e logistica; Segretariato logistico Cant.: Uffici cantonali G+S della Svizzera e Principato del Liechtenstein Org.: Organizzatori di offerte di formazione dei quadri Fed.: Federazioni mantello delle discipline sportive e dello sport per gli anziani della Svizzera e del Liechtenstein, compresa la Swiss Olympic Association

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Campi dei dati della BDNS UFSPO Cant. Org. Fed. I II III IV V VI VII

I. Generalità Numero personale d’identificazione BDNS A A A A A A A A A1 A2 Appellativo ufficiale B B A B A B A B A1 A2 Cognome, nome B B A B A B A B B1 A2 Sesso B B A B A B A B A1 A2 Numero AVS B B A B A B A B A1 A2 Data di nascita B B A B A B A B A1 A2 Lingua materna (lingua per la corrispondenza e l’insegnamento: tedesco, B B B B A B A B B1 A2 francese, italiano) Seconda lingua (altra lingua d’insegnamento possibile: tedesco, francese, italiano) B B B B A B A B B1 A2 Professione (insegnante, maestro di sport, altre professioni) B B B B A B A B A1 A2 Rivolgersi con il «tu» B B B B A B A B A1 A2 Indirizzo errato (da registrare se l’indirizzo è sconosciuto) B B A B A B A B A1 A2 Nazionalità (Svizzero, cittadino del Liechtenstein, straniero) B B A B A B A B A1 A2 Numero e designazione del distretto cantonale B B A B A B A B A1 A2 Via, NPA, luogo B B B B A B A B B1 A2 Cantone B B B B A B A B B1 A2 Numeri di telefono (privato, ufficio, cellulare), numero di fax B B B B A B A B B1 A2 Indirizzo e-mail B B B B A B A B B1 A2 II. Riconoscimenti relativi alla persona Formazione G+S (monitore, coach, formatore, perito) B A A A A B A A/B3 A1 A2 Disciplina sportiva B A A A A B A A/B3 A1 A2 Statuto: riconosciuto fino al, sospeso dal B A A A A B A A A1 A2 Statuto: archiviato dal B A A A A B A B Statuto: ritirato dal B A A A A B A A Formazioni complementari specifiche alla disciplina sportiva B A A A A B A A A1 A2

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Campi dei dati della BDNS UFSPO Cant. Org. Fed. I II III IV V VI VII

III. Biografia relativa alla persona Partecipazione a offerte G+S di formazione dei giovani A A A A A A A A Attività di formazione nel settore delle offerte G+S di formazione dei giovani A A A A A A A A A1 A2 Attività di coach G+S A A A A A A A A A1 A2 Partecipazione a offerte di formazione dei quadri A A A A A A A A A1 A2 Attività di formazione nel settore delle offerte di formazione dei quadri A A A A A A A A A1 A2 Riconoscimenti attuali (monitore, coach, perito, formatore) A A A A A A A A A1 A2 IV. Attributi relativi alla persona (predefiniti conformemente all’allegato 1) Attributi della categoria 1 B B B B B B A B A1 A2 Attributi della categoria 2 B B A B B B A A A1 A2 V. Riconoscimenti delle federazioni relative alla persona A A A A A A A A A B VI. Offerte (corsi/campi) nel settore della formazione dei giovani B A A B B B B VII. Combinazione di dati personali della formazione dei quadri Dati del corso: a) Organizzatore, genere di corso, luogo del corso, data del corso B B A A B B A B B1 b) Disciplina sportiva, numero del corso, lingua, termine d’annuncio, B B A A B B A B B1 organo a cui annunciarsi, numero di partecipanti, tema del corso Generalità dei nuovi partecipanti a offerte di formazione dei quadri B B A A B B A B B1 Elenco dei partecipanti al corso (dati del corso, cognome/nome, indirizzo, e-mail) B B A A B B A B B1 Etichette per i certificati di monitore (dati del corso secondo il numero VIII lett. a, B B A A B B A B B1 nonché numero di giorni di corso) Carte ufficiali IPG per ogni partecipante B B A A B B A B B1 Elenco delle qualificazioni, per ciascuna formazione: B B A A B B A B B1 dati del corso, cognome/nome, numero AVS, note di qualificazione (teoria, pratica, insegnamento, disciplina sportiva, complementi alla disciplina sportiva, raccomandazione, superato: sì/no)