AS 2002 4076
Scambio di note del 28 e 29 dicembre 1999 tra la Francia e la Svizzera per un'interpretazione comune della Convenzione del 1995 relativa al servizio militare delle persone con doppia cittadinanza
Scambio di note del 28 e 29 dicembre 1999 tra la Svizzera e la Francia per un’interpretazione comune della Convenzione del 1995 relativa al servizio militare delle persone con doppia cittadinanza
Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 gennaio 2002
Traduzione1
Dipartimento federale degli affari esteri Berna, 29 dicembre 1999
All’Ambasciata di Francia Berna
Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Amba- sciata di Francia e ha l’onore di riferirsi alla sua nota verbale numero 440 del 28 di- cembre 1999 del seguente tenore: «L’Ambasciata di Francia presenta i suoi complimenti al Dipartimento federale degli affari esteri e, con riferimento ai colloqui svoltisi il 1° marzo 1999 a Parigi tra le delegazioni francese e svizzera, conformemente all’articolo 11 della Convenzione tra il Governo della Repubblica francese e il Consiglio federale svizzero relativa al servizio militare delle persone con doppia cittadinanza firmata a Berna il 16 novem- bre 19952, ha l’onore di proporre quanto segue: L’entrata in vigore della legge francese numero 97-1019 del 28 ottobre 1997 con- cernente la riforma del servizio nazionale non tange l’applicazione della convenzio- ne surriferita. Pertanto, il cittadino con doppia cittadinanza francese e svizzera, avente la sua resi- denza permanente in Svizzera il 1° gennaio dell’anno nel quale compie i 18 anni, può dichiarare, prima di aver compiuto i 19 anni, di voler adempiere i suoi obblighi militari in Francia. Al riguardo, per i giovani nati dopo il 31 dicembre 1978 e per quelli che, per quanto riguarda la registrazione, sono assegnati alle medesime anna- te, la sospensione della chiamata alle armi comporta che il diritto d’opzione è vin- colato alla dichiarazione esplicita di assolvere una preparazione militare, un servizio civile volontario o un servizio volontario nelle Forze Armate oppure alla sottoscri- zione di un impegno a prestare servizio militare. La presente interpretazione comune è applicabile dall’entrata in vigore della legge francese del 28 ottobre 1997 concernente la riforma del servizio nazionale.
RS 0.141.134.921
1 Dal testo originale francese (RO 2002 4076).
2 RS 0.141.134.92
4076 1999-6304
Servizio militare delle persone con doppia cittadinanza. RU 2002 Scambio di note con la Francia
L’Ambasciata propone al Dipartimento federale degli affari esteri che questa nota e la risposta delle autorità svizzere costituiscano un accordo su questa interpretazione, tra i due Governi, per disciplinare i problemi posti dall’applicazione della Conven- zione tra il Governo della Repubblica francese e il Consiglio federale svizzero rela- tiva al servizio militare delle persone con doppia cittadinanza, firmata a Berna il 16 novembre 1995. Il presente scambio di note entra in vigore alla ricezione dell’ultima notificazione dell’adempimento delle procedure interne d’approvazione delle due parti. Esso è applicabile a titolo provvisorio dalla data della risposta del Consiglio federale sviz- zero. L’Ambasciata di Francia coglie l’occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri i sensi della sua più alta considerazione.» Il Dipartimento federale degli affari esteri, per ordine del suo Governo, ha l’onore di far sapere all’Ambasciata che le autorità svizzere sono d’accordo con quanto sopra descritto e coglie l’occasione per rinnovarle i sensi della sua alta considerazione.