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AS 2002 4106

Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale dell'8 marzo 1989 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Traduzione1

Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale dell’8 marzo 1989 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Concluso il 29 novembre 2000 Approvato dall’Assemblea federale il 6 giugno 2002 2 Entrato in vigore mediante scambio di note il 14 agosto 2002 con effetto retroattivo a decorrere dal 29 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero e Sua Altezza Serenissima il Principe regnante del Liechtenstein, hanno deciso di modificare e di completare la Convenzione di sicurezza sociale del- l’8 marzo 19893 nella versione del Primo Accordo aggiuntivo del 9 febbraio 19964 – detta di seguito «Convenzione» – e hanno nominato a questo scopo loro plenipoten- ziari: Il Consiglio federale svizzero: Signora M. Verena Brombacher Steiner, Ministro, Delegata plenipotenziaria perma- nente per gli accordi di sicurezza sociale Sua Altezza Serenissima il Principe regnante del Liechtenstein: Dott. Michael Ritter, Sostituto del Capo di Governo. Dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, i plenipo- tenziari hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1 Dopo il punto 19 del Protocollo finale relativo alla Convenzione è aggiunto il pun- to 20: «20. a. Se una persona che inizia a lavorare per un datore di lavoro con sede nel Liechtenstein era già assicurata presso un istituto di previdenza svizzero ai sensi della legge federale del 17 dicembre 19935 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, la presta- zione d’uscita o il capitale per il mantenimento della previdenza accreditato su un conto o una polizza di libero passaggio deve essere trasferito, in con-

RS 0.831.109.514.13

1 Dal testo originale tedesco (AS 2002 4106).

2 RU 2002 4105 3 RS 0.831.109.514.1 4 RS 0.831.109.514.11 5 RS 831.42

4106 2001-1409

Sicurezza sociale. Secondo Accordo aggiuntivo con il Liechtenstein RU 2002

formità al diritto svizzero, all’istituto di previdenza competente secondo la legge liechtensteinese sulla previdenza professionale, come fosse un istituto di previdenza svizzero. L’importo trasferito viene quindi utilizzato quale prestazione d’entrata o d’uscita ai sensi della legge liechtensteinese sulla previdenza professionale. Qualora gli istituti svizzeri di previdenza o di libe- ro passaggio dovessero fornire prestazioni per i superstiti o gli invalidi dopo aver trasferito la prestazione d’uscita o il capitale di previdenza all’istituto di previdenza liechtensteinese, quest’ultimo restituisce all’istituto svizzero l’importo necessario al versamento delle prestazioni per i superstiti o gli in- validi. b. Per l’effettuazione del pagamento in contanti conformemente all’articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge federale sul libero passaggio nella previ- denza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità il territorio liechtensteinese viene considerato territorio svizzero. c. Se una persona che inizia a lavorare per un datore di lavoro con sede in Svizzera era già assicurata presso un istituto di previdenza ai sensi della leg- ge liechtensteinese sulla previdenza professionale, la prestazione d’uscita o il capitale per il mantenimento della previdenza accreditato su un conto o una polizza di libero passaggio deve essere trasferito, in conformità al diritto liechtensteinese, all’istituto di previdenza competente secondo la legge fede- rale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, come fosse un istituto di previdenza liechtensteinese. L’importo trasferito viene quindi utilizzato quale prestazione d’entrata o d’uscita ai sensi della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. d. Le lettere a–c sono applicate indipendentemente dalla cittadinanza della per- sona interessata.»

Art. 2 L’accordo aggiuntivo del 9 febbraio 1996 alla Convenzione di sicurezza sociale dell’8 marzo 1989 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein viene ora denominato «Primo Accordo aggiuntivo alla Convenzione sulla sicurezza sociale dell’8 marzo 1989 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liech- tenstein».

Art. 3 (1) Il Governo di ciascuno dei due Stati contraenti notifica all’altro, per scritto, il compimento delle procedure legali e costituzionali richieste per l’entrata in vigore del presente accordo aggiuntivo. (2) Il presente accordo aggiuntivo entra in vigore con effetto a partire dal momento della sua firma, non appena le notifiche di entrambe le Parti previste al paragrafo (1) sono attuate.

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(3) Su richiesta degli aventi diritto, il presente accordo aggiuntivo si applica anche alla prestazioni di uscita acquisite prima della sua entrata in vigore e accreditate su un conto o una polizza di libero passaggio al momento della sua entrata in vigore.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo aggiuntivo e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto a Vaduz il 29 novembre 2000 in due originali.

Per la Per il Confederazione Svizzera: Principato del Liechtenstein: Maria Verena Brombacher Steiner Michael Ritter

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