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AS 2002 4109

Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999

Accordo internazionale sui cereali del 1995

RS 0.916.111.311; RU 1996 2642

Convenzione sul commercio dei cereali del 1995

RS 0.916.111.311; RU 1996 2643

Proroga della convenzione Nella sua nona sessione e nella sua decimaterza sessione, tenutasi a Londra dall’8 al 9 giugno 1999 e dal 12 al 13 giugno 2001, il Consiglio internazionale dei cereali ha deciso di prorogare la convenzione fino al 30 giugno 2001, rispettiva- mente fino al 30 giugno 2003, conformemente all’articolo 33 paragrafo 2.

Convenzione sull’aiuto alimentare del 1995

RS 0.916.111.311; RU 1996 2664

La convenzione rubricata è stata sostituita dalla «Convenzione sull’aiuto alimentare del 19991» conclusa il 13 aprile 1999 a Londra.

1 RS 0.916.111.311; RU 2002 4110 2001-1206 4109

Traduzione2

Convenzione sull’aiuto alimentare del 1999

Conclusa a Londra il 13 aprile 1999 Entrata in vigore a titolo provvisorio per la Svizzera il 1o luglio 1999

Preambolo Le Parti della presente convenzione, avendo riveduto la convenzione sull’aiuto alimentare del 19953, la cui finalità era di fornire a titolo di aiuto alimentare almeno 10 milioni di tonnellate annue di cereali idonei al consumo umano, e confermando la loro volontà di proseguire la coopera- zione internazionale in materia di aiuto alimentare tra i governi aderenti; rammentando la dichiarazione sulla sicurezza alimentare e il piano d’azione adottato a Roma nel 1996 in occasione del vertice mondiale dell’alimentazione, in particolare l’impegno a conseguire la sicurezza alimentare per tutti e ad adoperarsi risoluta- mente per combattere la fame nel mondo; desiderose di potenziare la capacità della comunità internazionale di far fronte a si- tuazioni di emergenza alimentare e di accrescere la sicurezza alimentare a livello mondiale grazie alla fornitura garantita di aiuti alimentari indipendentemente dai prezzi mondiali delle derrate e dalle fluttuazioni dell’offerta; ricordando che, nella decisione di Marrakesh del 1994 sulle misure concernenti i Paesi meno sviluppati e i Paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti ali- mentari, i ministri degli Stati membri dell’OMC hanno convenuto di rivedere il li- vello dell’aiuto alimentare stabilito dalla convenzione sull’aiuto alimentare, la quale è stata oggetto di un riesame approfondito nell’ambito della conferenza ministeriale di Singapore del 1996; riconoscendo che i membri e i Paesi beneficiari seguono le loro politiche in materia di aiuto alimentare e questioni affini e che, in ultima analisi, la finalità dell’aiuto alimentare è di ottenere che l’aiuto alimentare stesso non sia più necessario; desiderose di migliorare l’efficacia e la qualità dell’aiuto alimentare come mezzo di promozione della sicurezza alimentare nei Paesi in via di sviluppo e, in particolare, di mitigare la povertà e la fame presso le popolazioni più vulnerabili, nonché di in- tensificare il coordinamento e la cooperazione tra i membri nel campo dell’aiuto alimentare, hanno convenuto quanto segue:

2 Dal testo originale francese (RO 2002 4110).

3 RS 0.916.111.311; RU 1996 2664

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Parte I Finalità e definizioni

Art. I Finalità La presente convenzione si propone come finalità il conseguimento della sicurezza alimentare nel mondo ed il miglioramento della capacità della comunità internazio- nale di far fronte a situazioni di emergenza alimentare e di sopperire al fabbisogno alimentare dei Paesi in via di sviluppo nei seguenti modi: a) rendendo disponibili, in condizioni affidabili e secondo le modalità indicate nella presente convenzione, aiuti alimentari di entità appropriata; b) incoraggiando i membri a provvedere acciocché l’aiuto alimentare fornito sia particolarmente diretto ad attenuare la povertà e la fame delle popolazio- ni più vulnerabili e sia compatibile con lo sviluppo dell’agricoltura nei Paesi beneficiari; c) disponendo gli opportuni principi che consentano di massimizzare l’impatto, l’efficacia e la qualità dell’aiuto alimentare come mezzo di promozione della sicurezza alimentare; d) definendo un quadro idoneo alla cooperazione, al coordinamento e allo scambio di informazioni tra i membri in materia di aiuto alimentare, onde accrescere l’efficienza delle operazioni di aiuto alimentare sotto tutti gli aspetti e renderle più coerenti con gli altri strumenti politici adoperati.

Art. II Definizioni a) Ai fini della presente convenzione, tranne qualora il contesto giustifichi un’interpretazione diversa: i) per «cif» si intende costo, assicurazione, nolo; ii) per «impegno» si intende la quantità minima di aiuto alimentare che ciascun membro si impegna a fornire annualmente ai sensi dell’articolo III, lettera e) della presente convenzione; iii) per «comitato» si intende il comitato per l’aiuto alimentare di cui all’articolo XV della presente convenzione; iv) per «contributo» si intende la quantità di aiuto alimentare che ciascun membro fornisce e notifica al comitato annualmente secondo le dispo- sizioni della presente convenzione; v) per «convenzione» si intende la convenzione sull’aiuto alimentare del 1999; vi) la sigla «DAC» designa il comitato di assistenza allo sviluppo (Deve- lopment Assistance Committee) dell’OSCE; vii) per «Paese in via di sviluppo» si intende qualsiasi Paese o territorio ammesso a beneficiare dell’aiuto alimentare conformemente all’articolo VII della presente convenzione;

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viii) per «prodotto ammissibile» si intende uno dei prodotti elencati all’arti- colo IV, che possono essere forniti dai membri a titolo di aiuto alimen- tare come contributo ai termini della presente convenzione; ix) per «direttore esecutivo» si intende il direttore esecutivo del Consiglio internazionale dei cereali; x) la sigla «fob» significa franco a bordo; xi) i termini «prodotti alimentari» o «aiuto alimentare» comprendono, se del caso, le sementi per colture alimentari; xii) per «membro» si intende una delle Parti della convenzione. xiii) per «oligoelementi» si intendono le vitamine e i minerali forniti a com- plemento del prodotto oggetto dell’aiuto alimentare e che, ai sensi dell’articolo IV, lettera c), possono considerarsi parte del contributo dei membri; xiv) «OCSE» significa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici; xv) il termine «prodotti di prima trasformazione» comprende: – farine di cereali, – semole e semolini di cereali, – i granelli mondati, perlati, schiacciati, spezzati (anche in fiocchi), ma non preparati ulteriormente), escluso il riso semigreggio, bril- lato, lucidato o le rotture di riso, – germi di cereali, anche in farina, – bulgur, e – qualsiasi altro prodotto cerealicolo analogo stabilito dal comitato; xvi) il termine «prodotti di seconda trasformazione» comprende: – maccheroni, spaghetti e prodotti analoghi, e – qualsiasi altro prodotto stabilito dal comitato la cui fabbricazione comporti l’impiego di un prodotto di prima trasformazione; xvii) il termine «riso» comprende il riso semigreggio, brillato, lucidato o le rotture di riso; xviii) per «segretariato» si intende il segretariato del Consiglio internazio- nale dei cereali: xix) il termine «tonnellata» designa una tonnellata metrica di 1000 kg; xx) con i termini «costi di trasporto ed altri costi operativi», elencati nel- l’allegato A, si intendono dei costi al di là della fase fob o, in caso di acquisto sul mercato locale, al di là del punto di acquisto, inerenti ad un’operazione di aiuto alimentare, i quali possono essere addebitati in tutto o in parte al contributo dei membri; xxi) per «valore» si intende l’impegno di ciascun membro espresso in valuta convertibile; xxii) per «equivalente grano» si intende l’entità dell’impegno o del contri- buto di ciascun membro valutata conformemente alle disposizioni del- l’articolo V; xxiii) «OMC» significa Organizzazione mondiale del commercio;

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xxiv) per «anno» si intende il periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno dell’anno successivo. b) Nella presente convenzione, il termine «governo(i)» o «membro(i)» include anche la Comunità europea (in appresso denominata CE). Di conseguenza, le espressioni «firma» o «deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione» o «strumento di adesione» o «dichiarazione di applica- zione provvisoria» da parte di un governo designano anche la firma da parte dell’autorità competente della CE, ovvero una dichiarazione di applicazione provvisoria in nome della CE da parte di tale autorità, ovvero il deposito, da parte della stessa, dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale co- munitaria per la conclusione di un accordo internazionale. c) Nella presente convenzione, il termine «governo(i)» o «membro(i)» include, se del caso, ogni singolo territorio doganale ai sensi dell’Accordo generale sulle tariffe e il commercio4 o dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio5.

Parte II Contributi e fabbisogno

Art. III Quantità e qualità a) I membri convengono di fornire ai Paesi in via di sviluppo aiuti alimentari, oppure il loro equivalente in denaro, per i quantitativi annui minimi precisati alla lettera e) (in appresso denominati «l’impegno»). b) L’impegno di ciascun membro è espresso in tonnellate di equivalente grano o in valore, oppure in entrambi. I membri che esprimono il loro impegno in termini di valore devono anche indicare una quantità annua garantita in ton- nellate. c) Se l’impegno di un membro viene espresso in valore, oppure in tonnellate e valore, quest’ultimo può includere anche il trasporto ed altri costi operativi connessi alle operazioni di aiuto alimentare. d) Nel proprio impegno, sia esso espresso in quantitativi, in valore o in entram- bi, un membro può includere anche un valore indicativo che rappresenti il costo totale stimato, comprensivo del trasporto e degli altri costi operativi connessi alle operazioni di aiuto alimentare. e) Fatte salve le disposizioni dell’articolo VI, l’impegno di ciascun membro è il seguente:

4 RS 0.632.21 5 RS 0.632.20

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Membro Tonnellate1 Valore1 Valore indicativo totale (equivalente grano) (milioni) (milioni)

Argentina 35 000 – – Australia 250 000 – A$ 902 Canada 420 000 – $ 1502 Comunità europea e suoi Stati membri 1 320 000 Euro 1302 Euro 4222 Giappone 300 000 – – Norvegia 30 000 – NOK 592 Stati Uniti d’America 2 500 000 US$ 900–10002 Svizzera 40 000 – –

1 I membri devono notificare le loro operazioni d’aiuto alimentare secondo le

pertinenti norme del regolamento interno.

2 Comprese le spese di trasporto e altri costi operativi.

f) Le spese di trasporto e gli altri costi operativi, se addebitati all’impegno di un membro, devono essere inerenti ad un’operazione di aiuto alimentare che sia anch’essa imputabile all’impegno di detto membro. g) Relativamente alle spese di trasporto e agli altri costi operativi, un membro non può imputare al proprio impegno un importo superiore al costo di ac- quisto dei prodotti ammissibili, tranne in situazioni di emergenza internazio- nalmente riconosciute. h) Qualsiasi membro che abbia aderito alla presente convenzione ai sensi del- l’articolo XXIII, lettera b), si considera automaticamente incluso nell’elenco di cui alla lettera e) del presente articolo, unitamente al proprio impegno. i) L’impegno di un membro aderente di cui alla lettera h) del presente articolo non può essere inferiore a 20 000 tonnellate o ad un congruo valore appro- vato dal comitato. Questa disposizione si applica a decorrere dal primo anno in cui il comitato giudica che il Paese in questione abbia aderito alla con- venzione. Tuttavia, per agevolare l’adesione di nuovi Stati, diversi da quelli elencati alla lettera e) del presente articolo, il comitato può accettare che l’impegno di un membro aderente venga scaglionato su un massimo di tre anni, a condizione che l’impegno iniziale per il primo anno sia pari ad alme- no 10 000 tonnellate o ad un valore corrispondente e che sia maggiorato di almeno 5000 tonnellate l’anno – o di un valore corrispondente – ad ogni an- no consecutivo. j) Tutti i prodotti forniti a titolo di aiuto alimentare devono essere conformi alle norme internazionali di qualità, confacenti alle abitudini alimentari e alle esigenze nutrizionali dei beneficiari e, ad eccezione delle sementi, ido- nei al consumo umano.

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Art. IV Prodotti a) I seguenti prodotti possono essere forniti a titolo di aiuto alimentare ai sensi della presente convenzione, secondo le modalità stabilite dal pertinente re- golamento interno: i) cereali (frumento, orzo, granturco, miglio, avena, segala, sorgo o triti- cale) o riso; ii) prodotti di prima o seconda trasformazione derivati dai cereali o dal riso; iii) leguminose; iv) olio commestibile; v) radici e tuberi commestibili (manioca, patate, patate dolci, igname, co- locasia), qualora siano forniti nell’ambito di operazioni triangolari o acquistati sul mercato locale; vi) latte scremato in polvere; vii) zucchero; viii) sementi di prodotti ammissibili, e, ix) nei limiti fissati alla lettera b) del presente articolo, prodotti che com- pongono la dieta tradizionale delle popolazioni vulnerabili o che fanno parte di un programma di integrazione alimentare, purché rispondano ai requisiti di cui all’articolo III, lettera j) della presente convenzione. b) La quantità di aiuti alimentari fornita da un membro nel corso di un anno nell’adempimento del proprio impegno, sotto forma di: i) tutti i prodotti di cui alla lettera a), punti vi), vii) e viii) del presente ar- ticolo, non deve superare complessivamente il 15 per cento e nessuna categoria di prodotti può superare singolarmente il 7 per cento del- l’impegno, esclusi il trasporto e i costi operativi; ii) tutti i prodotti di cui alla lettera a), punto ix) del presente articolo, non deve superare complessivamente il 5 per cento e nessun prodotto può superare singolarmente il 3 per cento dell’impegno, esclusi il trasporto e i costi operativi; iii) se l’impegno è espresso sia in tonnellate che in valore, le percentuali di cui ai precedenti punti i) e ii) dovranno essere calcolate distintamente per la quantità e per il valore, esclusi il trasporto e altri costi operativi. c) Ai fini dell’adempimento dei rispettivi impegni i membri possono fornire oligoelementi a complemento dei prodotti ammissibili, possibilmente inte- gratori alimentari arricchiti, in particolare nelle situazioni di emergenza e nell’ambito di progetti di sviluppo mirati.

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Art. V Equivalenza a) I contributi alimentari dei membri sono valutati come segue in termini di equivalente grano: i) i cereali per consumo umano equivalgono al frumento; ii) i contributi in riso sono valutati in base al rapporto tra i prezzi interna- zionali all’esportazione per il riso e il frumento, secondo le modalità definite nel regolamento interno; iii) i prodotti di prima o seconda trasformazione derivati dai cereali o dal riso sono valutati in base al rispettivo tenore di cereali o di riso, secon- do le modalità stabilite nel regolamento interno; iv) le leguminose, le sementi di cereali, di riso o di altre piante alimentari e tutti gli altri prodotti ammissibili sono valutati in base al costo di acqui- sto, secondo le modalità definite nel regolamento interno. b) Nel caso di contributi sotto forma di composti o miscele di prodotti, verrà presa in considerazione soltanto la proporzione del composto o della miscela costituita da prodotti ammissibili. c) Il comitato adotta un regolamento interno per determinare l’equivalente gra- no dei prodotti arricchiti e degli oligoelementi. d) I contributi in denaro per l’acquisito di prodotti ammissibili forniti a titolo di aiuto alimentare sono valutati in base all’equivalente grano di tali prodotti, oppure ai prezzi praticati per il frumento sul mercato internazionale, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno.

Art. VI Riporti a) Ciascun membro provvede affinché le operazioni relative al proprio impe- gno per un dato anno siano eseguite per quanto possibile nel corso di quel- l’anno. b) Se un membro non è in grado di fornire la quantità indicata all’articolo III, lettera e) in un dato anno, ne informa il comitato al più presto possibile e comunque non oltre la prima sessione tenuta dopo la fine dell’anno. Salvo qualora il comitato decida altrimenti, il quantitativo non fornito viene ag- giunto all’impegno del membro per l’anno successivo. c) Se il contributo di un membro supera il suo impegno per un dato anno, il

5 per cento al massimo dell’impegno totale o il quantitativo eccedente – a

seconda di quale dei due quantitativi è inferiore – viene detratto dall’im- pegno per l’anno successivo.

Art. VII Beneficiari a) L’aiuto alimentare oggetto della presente convenzione può essere fornito ai Paesi e ai territori in via di sviluppo elencati nell’allegato B, segnatamente: i) Paesi meno sviluppati; ii) Paesi a basso reddito;

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iii) Paesi a reddito medio-basso e altri Paesi che figurano nell’elenco dell’OMC dei Paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti ali- mentari al momento della conclusione della presente convenzione, in caso di emergenza alimentare o di crisi finanziaria internazionalmente riconosciuta e avente come conseguenza una grave penuria alimentare oppure nel quadro di operazioni di aiuto alimentare mirate a popolazio- ni particolarmente vulnerabili. b) Ai fini dell’applicazione della lettera a) del presente articolo, ogni eventuale modifica apportata all’elenco del DAC dei Paesi e territori in via di svilup- po, riportato nell’allegato B, lettere a), b) e c), si applica anche all’elenco dei beneficiari ai sensi della presente convenzione. c) Nella ripartizione dell’aiuto alimentare vanno privilegiati i Paesi meno svi- luppati e i Paesi a basso reddito.

Art. VIII Fabbisogno a) L’aiuto alimentare deve essere fornito soltanto quando esso rappresenta il mezzo di assistenza più efficace ed opportuno. b) L’aiuto alimentare deve essere basato su una valutazione del fabbisogno dei beneficiari, effettuata sia dai membri che dai beneficiari stessi nelle rispetti- ve sfere di competenza, e deve essere finalizzato al potenziamento della si- curezza alimentare nei Paesi beneficiari. Nel sovvenire a tali necessità, i membri prestano particolare attenzione alle esigenze nutrizionali delle donne e dei bambini. c) L’aiuto alimentare da distribuirsi gratuitamente deve essere destinato alle popolazioni vulnerabili. d) La fornitura di aiuti alimentari in situazioni di emergenza deve accordarsi agli obiettivi di recupero e di sviluppo a lungo termine dei Paesi beneficiari e rispettare i principi fondamentali di carattere umanitario. I membri provve- deranno per quanto in loro potere acciocché l’aiuto alimentare giunga tem- pestivamente ai destinatari. e) Per quanto possibile, i membri forniscono gli aiuti alimentari non urgenti sulla base di una pianificazione preventiva, affinché i Paesi beneficiari pos- sano tener conto, in sede di elaborazione dei loro programmi di sviluppo, del flusso probabile di aiuti alimentari che riceveranno annualmente durante il periodo di validità della presente convenzione. f) Qualora, in conseguenza di un raccolto particolarmente scarso o di altre cir- costanze, un Paese, una regione o più regioni siano colpite da un’eccezio- nale penuria alimentare, la situazione verrà esaminata dal comitato, il quale potrà raccomandare ai membri di aumentare la quantità di aiuto alimentare fornita. g) In sede di valutazione del fabbisogno, i membri o i loro partner si consultano per quanto possibile su scala regionale o a livello di Paesi beneficiari per cercare di definire una metodologia comune di analisi del fabbisogno.

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h) Nel quadro dei loro programmi di aiuto alimentare, i membri acconsentono eventualmente a designare Paesi o regioni prioritari. Essi garantiscono la tra- sparenza delle loro priorità, politiche e programmi e forniscono informazioni agli altri donatori. i) I membri si consultano, direttamente o tramite i rispettivi partner, circa le possibilità di stabilire piani d’azione comuni per i Paesi prioritari, possibil- mente su base pluriennale.

Art. IX Forme e condizioni dell’aiuto a) L’aiuto alimentare oggetto della presente convenzione può essere fornito sotto una delle forme seguenti: i) doni di prodotti alimentari o doni in denaro per l’acquisto di prodotti alimentari a favore o da parte del Paese beneficiario; ii) vendita di prodotti alimentari contro una somma nella moneta del Paese beneficiario, non trasferibile né convertibile in valuta o in merci e ser- vizi atti ad essere utilizzati dal membro donatore; iii) vendita di prodotti alimentari a credito, contro pagamento a congrue rate annue ripartite su venti anni o più, ad un tasso d’interesse inferiore ai tassi commerciali in vigore sul mercato mondiale. b) Limitatamente all’aiuto alimentare imputato all’impegno dei membri, l’aiuto alimentare fornito ai Paesi meno sviluppati deve essere interamente erogato sotto forma di doni. c) L’aiuto alimentare erogato sotto forma di doni deve rappresentare almeno l’80 per cento del contributo di un membro e, nella misura del possibile, i membri si sforzeranno di superare progressivamente questa percentuale. d) I membri si impegnano ad effettuare tutte le operazioni di aiuto alimentare oggetto della presente convenzione in modo da evitare qualsiasi interferenza con le normali strutture della produzione e degli scambi internazionali. e) I membri devono garantire in particolare: i) che la fornitura di aiuti alimentari non sia collegata – direttamente o in- direttamente, in modo formale o informale, esplicitamente o implicita- mente – ad esportazioni commerciali di prodotti agricoli o di altri beni e servizi verso i Paesi beneficiari; ii) che le operazioni di aiuto alimentare, compresi gli aiuti alimentari bila- terali forniti in denaro, vengano realizzate in maniera conforme ai prin- cipi della FAO in materia di smaltimento delle eccedenze e agli obbli- ghi dei membri della FAO in materia di consultazioni.

Art. X Trasporto e consegna a) I costi di trasporto e di consegna dell’aiuto alimentare oltre la fase fob sono, per quanto possibile, a carico dei donatori, segnatamente in caso di emer- genza o quando il beneficiario è un Paese prioritario.

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b) Al momento di pianificare le operazioni di aiuto alimentare, va tenuto conto delle eventuali difficoltà che possono pregiudicare il trasporto, la trasforma- zione o il magazzinaggio delle derrate, nonché degli effetti che la consegna degli aiuti potrebbe avere sulla commercializzazione della produzione locale nel Paese beneficiario. c) Per sfruttare al meglio la capacità logistica disponibile, i membri, di con- certo con altri donatori, con i Paesi beneficiari e con eventuali altre parti coinvolte nella consegna degli aiuti alimentari, stabiliscono per quanto pos- sibile un calendario coordinato di consegna dei rispettivi aiuti. d) Qualsiasi resoconto dell’operato dei membri nell’ambito della presente con- venzione deve menzionare il pagamento delle spese di trasporto e degli altri costi operativi. e) Le spese di trasporto e gli altri costi operativi devono essere inerenti ad un’operazione di aiuto alimentare che sia imputabile all’impegno di uno dei membri.

Art. XI Canalizzazione a) I membri possono fornire l’aiuto alimentare in forma bilaterale, tramite or- ganizzazioni intergovernative od altri organismi internazionali o non gover- nativi. b) I membri prendono in debita considerazione la convenienza di convogliare l’aiuto alimentare attraverso canali multilaterali, in particolare attraverso il Programma alimentare mondiale. c) Nella progettazione ed esecuzione delle operazioni di aiuto alimentare, i membri si avvalgono, ove possibile, delle informazione e delle competenze disponibili presso le organizzazioni internazionali competenti, intergoverna- tive o non governative, operanti nel campo dell’aiuto alimentare. d) I membri sono invitati a coordinare le loro politiche di aiuto alimentare e le attività svolte nei confronti delle organizzazioni internazionali che si occu- pano di aiuto alimentare, al fine di rafforzare la coerenza delle operazioni di aiuto alimentare.

Art. XII Acquisti sul mercato locale e operazioni triangolari a) Al fine di promuovere lo sviluppo agricolo locale, consolidare i mercati re- gionali e locali e potenziare la sicurezza alimentare a lungo termine dei Paesi beneficiari, i membri prenderanno in considerazione l’opportunità di utiliz- zare o di orientare i doni in denaro per l’acquisto di prodotti alimentari: i) destinati al Paese beneficiario e provenienti da altri Paesi in via di svi- luppo (cosiddette «operazioni triangolari»), oppure ii) destinati ad una regione deficitaria di un Paese in via di sviluppo e pro- venienti da un’altra regione dello stesso Paese («acquisti sul mercato locale»).

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b) I contributi in denaro non devono di norma servire all’acquisto di prodotti alimentari dello stesso tipo di quelli ricevuti dal Paese di provenienza a ti- tolo di aiuto alimentare bilaterale o multilaterale durante lo stesso anno in cui ha luogo l’acquisto, o negli anni precedenti se l’aiuto non è ancora esau- rito. c) Per agevolare l’acquisto di prodotti alimentari nei Paesi in via di sviluppo, i membri comunicano al segretariato, nella misura del possibile, tutte le in- formazioni di cui dispongono sulle eventuali eccedenze alimentari esistenti o previste in tali Paesi. d) I membri avranno a cuore di evitare che le variazioni di prezzi provocate da- gli acquisti sul mercato locale rechino pregiudizio ai consumatori a basso reddito.

Art. XIII Efficacia e impatto a) In tutte le operazioni di aiuto alimentare, i membri si adopereranno in parti- colare per: i) evitare effetti deleteri sul raccolto locale e sulle strutture di produzione e di commercializzazione del Paese beneficiario, programmando op- portunamente la distribuzione degli aiuti alimentari; ii) rispettare le abitudini alimentari locali e le esigenze nutrizionali dei be- neficiari e minimizzare gli eventuali effetti negativi sulla loro alimenta- zione; iii) favorire la partecipazione delle donne al processo decisionale e alla realizzazione delle operazioni di aiuto alimentare, in modo da accresce- re la sicurezza alimentare a livello dei nuclei familiari. b) I membri sosterranno gli sforzi dei governi dei Paesi beneficiari per elabora- re ed attuare programmi di aiuto alimentare conformi alla presente conven- zione. c) I membri sostengono e, se necessario, contribuiscono a potenziare la com- petenza e la capacità dei governi e della società civile dei Paesi beneficiari di elaborare e porre in essere strategie di sicurezza alimentare che amplifichino l’impatto dei programmi di aiuto alimentare. d) Se l’aiuto alimentare viene venduto nel Paese beneficiario, la vendita sarà effettuata per quanto possibile attraverso il settore privato, in base ad un’analisi di mercato. I proventi di tali vendite saranno devoluti di preferen- za a favore di progetti intesi a migliorare la sicurezza alimentare dei benefi- ciari. e) Si studierà il modo di integrare l’aiuto alimentare con altri mezzi (contributi finanziari, assistenza tecnica, ecc.) in modo da accrescerne l’efficacia ai fini della sicurezza alimentare e da potenziare la capacità dei governi e della so- cietà civile di elaborare strategie di sicurezza alimentare a tutti i livelli.

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f) I membri si adoperano affinché la loro politica di aiuto alimentare sia coe- rente con altre politiche, segnatamente in materia di sviluppo, agricoltura e commercio. g) I membri convengono di consultarsi il più possibile con tutti i partner inte- ressati nei singoli Paesi beneficiari per controllare il coordinamento dei pro- grammi e delle operazioni di aiuto alimentare. h) I membri provvederanno a svolgere valutazioni congiunte dei loro pro- grammi di aiuto alimentare sulla base di criteri internazionalmente ricono- sciuti. i) Nel valutare i loro programmi e le loro operazioni di aiuto alimentare, i membri prenderanno in considerazione le disposizioni della convenzione relative all’efficacia e all’impatto dell’aiuto alimentare. j) I membri sono invitati a valutare l’impatto dei loro programmi di aiuto ali- mentare – attuati attraverso canali bilaterali o multilaterali o tramite organiz- zazioni non governative – con l’ausilio di opportuni indicatori, quali la si- tuazione nutrizionale dei beneficiari o altri parametri attinenti alla sicurezza alimentare mondiale.

Art. XIV Informazione e coordinamento a) I membri informano regolarmente il comitato della quantità, della natura, delle modalità di canalizzazione, dei costi – comprese le spese di trasporto e altri costi operativi –, della forma e delle condizioni dei loro contributi, in conformità con il regolamento interno. b) I membri si impegnano a fornire dati statistici ed altre informazioni utili ai fini dell’applicazione della convenzione, con particolare riguardo: i) agli aiuti consegnati, compresi i prodotti acquistati grazie ai contributi in denaro, gli acquisti effettuati sul mercato locale e le operazioni trian- golari, nonché agli aiuti canalizzati tramite organizzazioni internazio- nali; ii) agli accordi conclusi per la fornitura di aiuti alimentari in futuro; iii) alle politiche che influiscono sulla fornitura e sulla distribuzione del- l’aiuto alimentare. Nella misura del possibile, dette relazioni saranno trasmesse per iscritto al direttore esecutivo prima di ogni sessione ordi- naria del comitato. c) I membri che prestano il loro contributo ai sensi della presente convenzione sotto forma di versamenti multilaterali in denaro a favore di organizzazioni internazionali devono riferire in merito all’adempimento dei loro obblighi conformemente al regolamento interno. d) I membri si scambiano informazioni sulle rispettive politiche e programmi di aiuto alimentare e sui risultati delle valutazioni condotte in merito a tali po- litiche e programmi; essi si adoperano affinché i loro programmi di aiuto alimentare siano coerenti con le strategie in materia di sicurezza alimentare a livello nazionale, regionale, locale e familiare.

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e) I membri comunicano preventivamente al comitato la proporzione del loro impegno che intendono fornire in forma diversa dai doni e le condizioni di tale aiuto.

Parte III Amministrazione

Art. XV Comitato per l’aiuto alimentare a) Il comitato per l’aiuto alimentare, istituito dalla convenzione sull’aiuto ali- mentare dell’accordo internazionale sui cereali del 19676, continua ad esiste- re ai fini dell’applicazione della presente convenzione, con i poteri e le fun- zioni da questa previsti. b) Il comitato è composto di tutte le Parti della presente convenzione. c) Ciascun membro designa un rappresentante residente presso la sede del co- mitato, al quale vengono normalmente indirizzati gli avvisi ed altre comuni- cazioni del segretariato relative alle attività del comitato. Qualsiasi membro può adottare altre disposizioni d’intesa con il direttore esecutivo.

Art. XVI Poteri e funzioni del comitato a) Il comitato prende le decisioni ed espleta le funzioni necessarie per attuare le disposizioni della presente convenzione. A questo scopo esso adotta un re- golamento interno. b) Il comitato delibera all’unanimità. c) Il comitato verifica il fabbisogno di aiuto alimentare dei Paesi in via di svi- luppo e la capacità dei membri di sopperire a tale fabbisogno. d) Il comitato verifica i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi enunciati all’articolo I della presente convenzione ed il rispetto delle dispo- sizioni della convenzione. e) Il comitato può ottenere informazioni dai Paesi beneficiari e consultare tali Paesi.

Art. XVII Presidente e vicepresidente a) Nell’ultima sessione di ogni anno, il comitato designa un presidente e un vi- cepresidente per l’anno successivo. b) Il presidente ha i seguenti compiti: i) approvare l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione; ii) presiedere le sessioni; iii) aprire e chiudere le riunioni e le sessioni del comitato;

6 RU 1968 655

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iv) sottoporre l’ordine del giorno provvisorio al comitato, che lo adotta all’inizio di ciascuna sessione; v) dirigere i dibattiti e assicurare l’osservanza del regolamento interno; vi) accordare il diritto di parola e decidere tutte le questioni di procedura conformemente al regolamento interno; vii) rivolgere domande al comitato e annunciare le decisioni, e viii) deliberare sulle eventuali questioni di procedura sollevate dai delegati. c) In caso di assenza del presidente ad una sessione o parte di essa, o in caso di impossibilità temporanea dello stesso ad esercitare le proprie funzioni, il vi- cepresidente lo sostituisce. In caso di assenza sia del presidente che del vi- cepresidente, il comitato designa un presidente ad interim. d) Se, per qualunque motivo, il presidente è impossibilitato ad esercitare ulte- riormente il proprio incarico, il vicepresidente gli subentra nell’ufficio, in attesa che il comitato nomini un nuovo presidente. e) Il vicepresidente facente funzione di presidente o il presidente ad interim hanno gli stessi poteri e obblighi del presidente.

Art. XVIII Sessioni a) Il comitato si riunisce almeno due volte all’anno, in occasione delle sessioni statutarie del Consiglio internazionale dei cereali. Il comitato si riunisce inoltre in qualsiasi altra occasione su decisione del presidente, o a richiesta di almeno tre membri, o quando lo richiedano le disposizioni della presente convenzione. b) Le sessioni del comitato sono valide soltanto se vi partecipa un numero di delegati pari almeno ai due terzi dei membri del comitato stesso. c) Se del caso, il comitato può invitare a partecipare alle sue sessioni, in qualità di osservatori, qualsiasi Stato non membro e i rappresentanti di altre orga- nizzazioni internazionali intergovernative. d) Il comitato ha sede a Londra.

Art. XIX Segretariato a) Il comitato, per i compiti amministrativi di cui può chiedere l’esecuzione, in particolare per la riproduzione e la distribuzione della documentazione e delle relazioni, si avvale dei servizi del segretariato del Consiglio interna- zionale dei cereali. b) Il direttore esecutivo applica le direttive del comitato e adempie gli incarichi attribuitigli dalla convenzione e dal regolamento interno.

Art. XX Inosservanza degli impegni e contenzioso a) In caso di controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione o di inadempimento degli obblighi contratti in virtù della stessa, il comitato si riunisce per decidere le misure da adottare.

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b) In caso di divergenza sull’applicazione delle disposizioni della convenzione, i membri convengono di attenersi alle raccomandazioni e alle conclusioni adottate all’unanimità dal comitato.

Parte IV Disposizioni finali

Art. XXI Depositario Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato deposita- rio della presente convenzione.

Art. XXII Firma e ratifica a) La presente convenzione sarà aperta alla firma dei governi di cui all’articolo III, lettera e), dal 1o maggio 1999 al 30 giugno 1999 incluso. b) La presente convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’ap- provazione di ciascun governo firmatario, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di ap- provazione saranno depositati presso il segretario generale dell’Organizza- zione delle Nazioni Unite non oltre il 30 giugno 1999, restando tuttavia inte- so che il comitato può concedere una o più proroghe del termine a ogni go- verno firmatario che non abbia depositato entro tale data il proprio stru- mento di ratifica, di accettazione o di approvazione. c) Ogni governo firmatario può depositare presso il segretario generale del- l’Organizzazione delle Nazioni Unite una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente convenzione. Il firmatario che depositi tale dichia- razione applica la presente convenzione provvisoriamente, conformemente alla sua legislazione, ed è considerato provvisoriamente parte della stessa. d) Il depositario notifica a tutti i governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifi- ca, accettazione, approvazione e applicazione provvisoria della presente convenzione, nonché ogni adesione alla stessa.

Art. XXIII Adesione a) La presente convenzione è aperta all’adesione di ciascuno dei governi di cui all’articolo III, lettera e), che non abbia firmato la convenzione stessa. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite non oltre il 30 giugno 1999, restan- do inteso che il comitato può concedere una o più proroghe del termine ad ogni governo che non abbia depositato il proprio strumento entro tale data. b) La presente convenzione, quando sarà entrata in vigore conformemente al disposto dell’articolo XXIV, sarà aperta all’adesione dei governi diversi da quelli di cui all’articolo III, lettera e), alle condizioni che il comitato riterrà

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opportune. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. c) Ogni governo aderente alla presente convenzione in virtù della lettera a) del presente articolo o la cui adesione sia stata decisa dal comitato in virtù della lettera b) dello stesso può depositare presso il segretario generale dell’Orga- nizzazione delle Nazioni Unite una dichiarazione di applicazione provviso- ria della convenzione stessa, in attesa di depositare il proprio strumento di adesione. Il governo che abbia depositato tale dichiarazione applica provvi- soriamente la convenzione, conformemente alla sua legislazione, ed è consi- derato provvisoriamente parte della stessa.

Art. XXIV Entrata in vigore a) La presente convenzione entrerà in vigore il 1° luglio 1999 a condizione che, entro il 30 giugno 1999, siano stati depositati gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o le dichiarazioni di applicazio- ne provvisoria da parte di governi la cui somma degli impegni, indicati all’articolo III, lettera e), rappresenta almeno il 75 per cento degli impegni totali di tutti i governi ivi elencati e a condizione che sia in vigore la con- venzione sul commercio dei cereali del 19957. b) Qualora la convenzione non entri in vigore conformemente alla lettera a) del presente articolo, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere all’unanimità che essa entrerà in vigore fra di essi, a condizione che sia entrata in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

Art. XXV Durata e recesso dalla convenzione a) Salvo che non sia prorogata in applicazione della lettera b) del presente arti- colo o che non vi sia posto fine anticipatamente in applicazione della lette- ra f), la presente convenzione resterà in vigore sino al 30 giugno 2002 inclu- so, a condizione che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 o una nuova convenzione sul commercio dei cereali sostitutiva di quest’ultima resti in vigore sino a tale data inclusa. b) Il comitato potrà prorogare la presente convenzione oltre il 30 giugno 2002 per periodi successivi non superiori a due anni ciascuno, a condizione che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 o una nuova convenzione sul commercio dei cereali sostitutiva di quest’ultima resti in vigore sino alla fine del periodo di proroga. c) Se la presente convenzione verrà prorogata in virtù del presente articolo, gli impegni dei membri di cui all’articolo III, lettera e), potranno essere sotto- posti a revisione da parte dei membri prima dell’entrata in vigore di ciascuna

7 RS 0.916.111.311; RU 1996 2643

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proroga. Gli impegni individuali, nella loro forma così riveduta, rimarranno invariati per l’intera durata di ciascuna proroga. d) L’applicazione delle presente convenzione sarà oggetto di costante verifica, in particolare alla luce dei risultati di eventuali negoziati multilaterali con- cernenti la fornitura di aiuti alimentari, in particolare a condizioni di credito agevolate, nonché della necessità di applicare tali risultati. e) La situazione di tutte le operazioni di aiuto alimentare e in particolare di quelle che prevedono la concessione di credito a condizioni agevolate sarà sottoposta a verifica prima di qualsiasi decisione di proroga della presente convenzione o di conclusione di una nuova convenzione. f) Se verrà posto fine alla presente convenzione, il comitato continuerà ad esi- stere per il tempo indispensabile per procedere alla sua liquidazione ed eser- citerà i poteri e le funzioni all’uopo necessari. g) Un membro potrà ritirarsi dalla presente convenzione alla fine di un anno, notificando per iscritto il suo recesso al depositario almeno novanta giorni prima della fine dell’anno in causa, ma non sarà dispensato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione non ancora adempiuti alla fine dello stesso anno. Detto membro notificherà simultaneamente la propria de- cisione al comitato. h) Il membro che si ritira dalla presente convenzione potrà successivamente ri- divenirne parte, notificando la sua decisione al comitato. Tuttavia, la riam- missione è subordinata alla condizione che il membro in causa adempia in- tegralmente i suoi obblighi annuali a decorrere dall’anno in cui ridiviene parte della convenzione.

Art. XXVI Accordo internazionale sui cereali La presente convenzione sostituisce la convenzione sull’aiuto alimentare del 1995, successivamente prorogata, e rappresenta uno degli elementi costitutivi dell’accordo internazionale sui cereali del 19958.

Art. XXVII Testi facenti fede I testi della presente convenzione in lingua inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.

Fatto a Londra, il 13 aprile 1999.

Seguono le firme

8 RS 0.916.111.311; RU 1996 2642

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Allegato A

Trasporto ed altri costi operativi

I seguenti costi di trasporto e altri costi operativi inerenti ai contributi di aiuto ali- mentare sono presi in considerazione a norma degli articoli II, lettera a), punto vii), III, X e XIV della presente convenzione: a) costi di trasporto: – nolo, compresi carico e scarico, – constrostallie e premio di acceleramento, – trasbordo, – imballaggio in sacchi, – assicurazione e sorveglianza, – tasse portuali e diritti di magazzinaggio in porto, – impianti di deposito temporaneo e tasse in porto e durante il viaggio, – trasporto stradale, noleggio di veicoli, pedaggi e scorta, tasse di convo- glio e dazi, – noleggio di attrezzatura, – velivoli, ponte aereo; b) altri costi operativi: – beni non alimentari utilizzati dai beneficiari (attrezzi, utensili, fattori di produzione agricoli), – beni non alimentari forniti ai partner esecutori (veicoli, infrastrutture per magazzinaggio), – costi di formazione della controparte locale, – costi operativi dei partner locali, non altrimenti classificati come costi di trasporto, – lavorazione e altri costi specifici, – costi delle ONG nel Paese beneficiario, – servizi di assistenza tecnica e gestione logistica, – allestimento, studio di fattibilità, supervisione e valutazione del pro- getto, – censimento dei beneficiari, – servizi tecnici nel Paese beneficiario.

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Allegato B

Beneficiari dell’aiuto alimentare

I beneficiari dell’aiuto alimentare ai sensi dell’articolo VII della presente conven- zione sono i Paesi e territori in via di sviluppo elencati come beneficiari di aiuti dal comitato di assistenza allo sviluppo (Development Assistance Committe - DAC) del- l’OCSE a decorrere dal 1° gennaio 1997, nonché i Paesi che figurano nell’elenco dell’OMC dei Paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari a de- correre dal 1° marzo 1999. a) Paesi meno sviluppati Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Capo Verde, Repubblica centrafricana, Ciad, Comore, Repubbli- ca Democratica del Congo, Gibuti, Guinea equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Sierra Leone, Isole Salomone, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Samoa occi- dentale, Yemen, Zambia. b) Paesi a basso reddito Albania, Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Cina, Repub- blica del Congo, Costa d’Avorio, Georgia, Ghana, Guyana, Honduras, India, Kenia, Kirghizistan, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Senegal, Sri Lanka, Tagikistan, Vietnam, Zimbabwe. c) Paesi a reddito medio-basso Algeria, Belize, Bolivia, Botswana, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Repubblica dominicana, Ecuador, Egitto, El Salvador, Figi, Grenada, Gua- temala, Indonesia, Iran, Iraq, Giamaica, Giordania, Kazakistan, Repubblica democratica di Corea, Libano, Macedonia (ex Repubblica iugoslava), Isole Marshall, Stati federati di Micronesia, Moldavia, Marocco, Namibia, Niué, Isole Palau, Territori in amministrazione palestinese, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Filippine, Saint-Vincent e Grenadine, Suriname, Swaziland, Siria, Tailandia, Timor, Tokelau, Tonga, Tunisia, Turchia, Tur- kmenistan, Uzbekistan, Venezuela, Wallis e Futuna, Repubblica federale di Iugoslavia. d) Paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari (elenco del- l’OMC) (non compresi sopra) Barbados, Maurizio, Saint Lucia, Trinidad e Tobago.

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Campo d’applicazione della Convenzione il 1° marzo 20029

Conformemente all’articolo XXIV lettera (b) della Convenzione, una Conferenza di Governi tenuta a Londra il 2 luglio 1999 ha deciso di mettere in vigore la Conven- zione sull’aiuto alimentare del 1999 a decorrere dal 1° luglio 1999 tra i Governi e l’organizzazione intergovernativa qui appresso che il 30 giugno 1999 avevano già depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o dichia- razioni d’applicazione provvisoria della Convenzione medesima: Australia Lussemburgo Belgio Norvegia Canada Paesi Bassi Danimarca Regno Unito Comunità Europea Spagna Finlandia Stati Uniti d’America Francia Svezia Germania Svizzera Giappone Irlanda Italia

9 Il campo d’applicazione dettagliato sarà pubblicato quando la Convenzione sarà entrata definitivamente in vigore.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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