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AS 2002 4133

Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sui documenti d'identità

Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sui documenti d’identità (O-ODI-DFAE)

del 13 novembre 2002

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), visti gli articoli 55 capoverso 3 e 56 dell’ordinanza del 20 settembre 20021 sui documenti d’identità (ODI), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Passaporti diplomatici e di servizio 1 Passaporti diplomatici o di servizio possono essere consegnati d’ufficio a persone che, in virtù della loro funzione o su incarico della Confederazione, sono incaricate di tutelare gli interessi svizzeri all’estero.

2 I passaporti diplomatici e di servizio hanno l’unico scopo di:

a. facilitare il passaggio di confine in uno Stato estero; b. consentire l’annuncio nello Stato accreditatario.

3 Essi non danno diritto a nessun privilegio di natura consolare o diplomatica.

4 Passaporti diplomatici sono rilasciati a persone incaricate di tutelare interessi di- plomatici o consolari; negli altri casi sono rilasciati passaporti di servizio.

Art. 2 Passaporti ordinari e provvisori 1 Un passaporto diplomatico o di servizio ordinario è rilasciato per la durata del mandato, della carica, della funzione o di una missione. 2 Un passaporto diplomatico o di servizio provvisorio è rilasciato soltanto in casi urgenti se non vi è tempo sufficiente per rilasciare un passaporto ordinario.

Art. 3 Cittadinanza svizzera Passaporti diplomatici e di servizio possono essere rilasciati soltanto a persone in possesso della cittadinanza svizzera.

Art. 4 Impiegati in prova Agli impiegati in prova non sono rilasciati passaporti diplomatici e di servizio.

RS 143.116 1 RS 143.11; RU 2002 3151

2002-2375 4133

Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sui documenti d’identità RU 2002

Art. 5 Autorità competenti 1 La Direzione delle risorse e rete esterna del DFAE (Direzione) è l’autorità richie- dente e l’autorità di rilascio ai sensi della legge del 22 giugno 20012 sui documenti d’identità (LDI). 2 Essa decide in merito al rilascio, alla restituzione e al ritiro di un passaporto di- plomatico o di servizio (documenti d’identità ufficiali). 3 Essa può derogare, in via eccezionale, alle disposizioni della presente ordinanza:

a. su domanda; b. in presenza di motivi importanti; e c. se la deroga è indispensabile al fine di tutelare interessi nazionali.

Capitolo 2: Titolari del passaporto Sezione 1: Passaporto diplomatico

Art. 6 Impiegati del DFAE Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato durante il rapporto d’impiego per una durata illimitata: a. agli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento e attivi in una funzione corrispondente o superiore alla classe di stipendio 18; b. agli altri impiegati del DFAE che adempiono funzioni intese a tutelare gli interessi diplomatici e consolari; c. agli altri impiegati del DFAE occupati all’estero o incaricati di una missione all’estero, sempreché sia necessario per importanti ragioni di servizio o di altra natura e sia stato autorizzato dalla Direzione dopo aver sentito la divi- sione politica competente nel caso singolo oppure per determinati luoghi di lavoro in generale.

Art. 7 Impiegati di altri Dipartimenti Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato durante il rapporto d’impiego per una durata illimitata: a. agli impiegati degli altri Dipartimenti occupati all’estero che sono distaccati presso il DFAE e adempiono funzioni intese a tutelare gli interessi diploma- tici o consolari; b. agli impiegati degli altri Dipartimenti aventi rango di segretario di Stato, ambasciatore o ministro.

2 RS 143.1; RU 2002 3061

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Art. 8 Magistrati della Confederazione Un passaporto diplomatico è rilasciato e consegnato per una durata illimitata: a. ai consiglieri federali in carica o in pensione; b. al cancelliere in carica e ai cancellieri in pensione.

Art. 9 Altre persone Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato per la durata del man- dato, della carica, della funzione o di una missione: a. al presidente del Consiglio nazionale; b. al presidente del Consiglio degli Stati; c. ai membri delle Camere federali che rappresentano la Svizzera presso il Consiglio d’Europa; d. ai membri delle Camere federali che siedono in commissioni internazionali; e. al presidente del Tribunale federale; f. ai membri delle Camere federali che viaggiano all’estero per conto del Par- lamento; g. agli impiegati dei Servizi del Parlamento che accompagnano all’estero i membri di Commissioni parlamentari o una delegazione ufficiale; h. al procuratore generale della Confederazione; i. agli impiegati superiori presso le organizzazioni internazionali a partire dalla classe D1 in avanti; j. ai delegati svizzeri e ai loro supplenti nella commissione centrale per la na- vigazione sul Reno; k. ai giudici svizzeri alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia, alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, alla Camera d’appello della commissione centrale per la navigazione sul Reno e presso gli organi inter- nazionali di giustizia, arbitrato, inchiesta o conciliazione; l. alle persone incaricate per una durata limitata dal Consiglio federale di adempiere una missione ufficiale presso un governo estero, un’organizza- zione o una conferenza internazionali; m. al presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e ai membri e delegati della CICR nella categoria fuori classe I; n. ai collaboratori della CICR nella categoria fuori classe II; o. agli altri collaboratori e delegati della CICR, purché necessario per motivi di sicurezza o per altri motivi importanti; p. al presidente e al medico capo della Croce Rossa svizzera.

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Sezione 2: Passaporto di servizio

Art. 10 Impiegati del DFAE Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato durante il rapporto d’impiego per una durata illimitata: a. agli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento che non rice- vono un passaporto diplomatico; b. ai membri onorari ai quali la Direzione ha conferito un titolo consolare.

Art. 11 Impiegati di altri Dipartimenti Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato durante il rapporto d’impiego per una durata illimitata agli impiegati degli altri Dipartimenti occupati all’estero, sempreché questi siano distaccati presso il DFAE e non ricevano un pas- saporto diplomatico.

Art. 12 Altre persone Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato per la durata della mis- sione ufficiale all’estero: a. alle persone incaricate dal Consiglio federale o dal capo del DFAE di adem- piere una missione temporanea all’estero che non si svolge presso un gover- no straniero, un’organizzazione internazionale o una conferenza internazio- nale; b. ai delegati della Croce Rossa svizzera per i loro impieghi all’estero; c. al presidente, al direttore, ai sostituti-direttori e agli impiegati in servizio esterno dell’Ufficio svizzero per l’espansione commerciale (OSEC); d. al presidente, al vicepresidente e al direttore della fondazione Pro Helvetia come pure ai capi delle agenzie estere della fondazione Pro Helvetia; e. al presidente e al direttore di Svizzera Turismo, ai capi delle agenzie estere di Svizzera Turismo come pure agli impiegati di queste agenzie.

Sezione 3: Passaporti per congiunti

Art. 13 Passaporto diplomatico Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato per una durata illimi- tata: a. al coniuge del titolare del passaporto secondo gli articoli 6–8; b. al partner del titolare del passaporto secondo gli articoli 6 e 7 lettera a per la durata dell’impiego all’estero del titolare del passaporto;

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c. ai figli del titolare del passaporto secondo gli articoli 6–8 fino al compi- mento del 18° anno di età; d. ai figli in formazione del titolare del passaporto secondo gli articoli 6 e 7 aventi un’età compresa tra 18 e 25 anni, a scopo di visita o viaggi in comu- ne, per la durata dell’impiego all’estero del titolare del passaporto.

Art. 14 Passaporto di servizio Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato per una durata illimi- tata: a. al coniuge del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 e 11; b. al partner del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 e 11 per la durata dell’impiego all’estero del titolare del passaporto; c. ai figli del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 e 11 fino al compi- mento del 18° anno di età; d. ai figli in formazione del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 e 11 aventi un’età compresa tra 18 e 25 anni, a scopo di visita o viaggi in comu- ne, per la durata dell’impiego all’estero del titolare del passaporto;

Art. 15 Partner 1 È considerato partner la persona con la quale il titolare del passaporto convive.

2 Vi è convivenza quando:

a. il partner e il titolare del passaporto vivono in economia domestica comune; e b. il partner prende parte con il titolare del passaporto a un impiego all’estero. 3 Il partner che vuole ricevere un passaporto diplomatico o di servizio deve attestare alla Direzione per scritto l’effettiva esistenza e la durata della convivenza.

Sezione 4: Eccezioni alla consegna dei passaporti per una durata limitata

Art. 16 Eccezioni La Direzione può rilasciare a persone che devono intraprendere più viaggi all’anno per adempiere missioni ufficiali passaporti diplomatici o di servizio secondo gli arti- coli 9 e 12 per una durata illimitata.

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Capitolo 3: Validità dei passaporti

Art. 17

1 I passaporti diplomatici e di servizio ordinari sono validi:

a. dieci anni al massimo per persone che, al momento della domanda, hanno compiuto il 18° anno di età; b. cinque anni al massimo per persone che, al momento della domanda, hanno compiuto il 3° anno di età, ma non ancora il 18°; c. tre anni al massimo per persone che, al momento della domanda, non hanno ancora compiuto il 3° anno di età. 2 I passaporti diplomatici e di servizio provvisori sono validi al massimo 12 mesi.

3 La Direzione stabilisce la durata di validità del passaporto al momento del rilascio.

4 La validità si calcola in mesi e decorre a partire dalla data di emissione del docu- mento.

5 La durata di un passaporto diplomatico o di servizio non è prorogabile.

6 Se per un lungo periodo non è possibile la produzione dei passaporti diplomatici e di servizio, la durata dei passaporti validi può essere prorogata fino a un massimo di 3 anni e i passaporti provvisori possono essere rilasciati con una validità di 3 anni.

Capitolo 4: Rilascio, perdita e restituzione Sezione 1: Procedura di richiesta e di rilascio

Art. 18 Richiesta

1 Per richiedere un passaporto diplomatico o di servizio occorre:

a. compilare un modulo di richiesta; b. provare l’identità del richiedente; c. presentare una fotografia del futuro titolare del passaporto.

2 Le esigenze concernenti le foto sono rette dall’articolo 9 ODI.

3 La Direzione può apprestare moduli complementari secondo cui allestire il modulo di richiesta ordinario.

Art. 19 Compilazione del modulo di richiesta

1 La Direzione compila il modulo di richiesta nel modo seguente:

a. per persone domiciliate in Svizzera:

1. secondo il modulo complementare allestito e firmato dal Comune di

domicilio sulla base del registro delle famiglie, oppure

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2. secondo il passaporto diplomatico o di servizio valido, sempreché non

sussistano dubbi sull’attualità dei dati; b. per persone domiciliate all’estero:

1. secondo il modulo complementare allestito e firmato dalla rappresen-

tanza competente sulla base del registro d’immatricolazione; e

2. secondo il registro d’immatricolazione.

2 Il richiedente conferma con la propria firma la veridicità dei dati riportati nel mo- dulo di richiesta.

Art. 20 Obbligo di presentarsi personalmente Ai fini del controllo dell’identità e della firma, la Direzione può obbligare il richie- dente a presentarsi personalmente.

Art. 21 Controllo e registrazione dei dati concernenti l’identità

1 La Direzione controlla le richieste.

2 In caso di dubbi sulla completezza o sulla veridicità dei dati, la Direzione li con- fronta con quelli del Comune di domicilio o della rappresentanza presso cui il ri- chiedente è notificato. 3 La Direzione registra i dati nel Sistema d’informazione per i documenti d’identità (ISA).

Art. 22 Contenuto dei passaporti Nei passaporti diplomatici e di servizio possono essere iscritti, oltre ai dati secondo l’articolo 14 ODI, la descrizione della funzione e altri dati necessari per svolgere una missione, una carica, un mandato o un’attività.

Art. 23 Passaporti sostitutivi 1 In presenza di gravi motivi, la Direzione può rilasciare al titolare di un passaporto diplomatico o di servizio ulteriori passaporti (passaporti sostitutivi). 2 Venuti meno i gravi motivi, i passaporti sostitutivi devono essere restituiti imme- diatamente e spontaneamente alla Direzione.

Art. 24 Deposito dei passaporti svizzeri ordinari

1 Alla consegna di un passaporto diplomatico o di servizio, eventuali passaporti

svizzeri ordinari già rilasciati devono essere depositati presso la Direzione. 2 La Direzione può permettere che tali passaporti siano depositati altrove, sempreché sia escluso ogni abuso.

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Art. 25 Deposito dei passaporti diplomatici e di servizio Il titolare di un passaporto diplomatico o di servizio deve depositarlo presso la Dire- zione quando fa domanda per ottenere un passaporto svizzero ordinario.

Art. 26 Consegna 1 Dopo la loro produzione, i passaporti diplomatici e di servizio sono consegnati alla Direzione.

2 La Direzione li inoltra ai rispettivi titolari.

Sezione 2: Perdita

Art. 27 Denuncia della perdita 1 Il titolare di un passaporto diplomatico o di servizio deve notificarne immediata- mente la perdita alla Direzione.

2 La Direzione mette a disposizione un modulo per notificare la perdita.

3 Il titolare del passaporto deve allegare alla notifica della perdita, per quanto possi- bile, un rapporto del posto di polizia competente per territorio. 4 La Direzione segnala i passaporti di cui è stata notificata la perdita all’Ufficio fede- rale di polizia affinché siano iscritti nella ricerca d’oggetti RIPOL.

Art. 28 Passaporti perduti e ritrovati 1 La Direzione dichiara non validi i passaporti diplomatici o di servizio di cui è stata notificata la perdita. 2I passaporti ritrovati devono essere restituiti alla Direzione. Questa informa l’Ufficio federale di polizia.

Sezione 3: Restituzione, ritiro e dichiarazione di nullità

Art. 29 Restituzione e ritiro 1 Un passaporto diplomatico o di servizio deve essere restituito o è ritirato dalla Direzione se: a. le condizioni necessarie per il rilascio non sono o non sono più adempiute (art. 7 cpv. 1 lett. a LDI3); b. un’identificazione chiara del titolare del passaporto non è più possibile (art. 7 cpv. 1 lett. b LDI);

3 RS 143.1; RU 2002 3061

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c. contiene iscrizioni false o non ufficiali o è stato altrimenti modificato (art. 7 cpv. 1 lett. c LDI); d. non è più valido; e. si tratta di un passaporto per congiunti che vivono separati dall’impiegato non per motivi di salute o di servizio; f. il titolare riceve un congedo non pagato superiore a 30 giorni civili; se il ti- tolare è impiegato presso il DFAE ed è distaccato presso un altro Diparti- mento durante il congedo, la Direzione può rinunciare a ritirargli il passa- porto per la durata del distacco. 2 Un passaporto diplomatico o di servizio deve essere restituito o può essere ritirato dalla Direzione se: a. il titolare è penalmente perseguito in Svizzera per un crimine o un delitto o è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato (art. 7 cpv. 2 LDI); b. si tenta in modo illecito o abusivo di trarre vantaggi dal passaporto; c. il titolare svolge all’estero un’occupazione remunerata che potrebbe danneg- giare gli interessi della Confederazione svizzera.

Art. 30 Dichiarazione di nullità Se il titolare di un passaporto diplomatico o di servizio non dà alcun seguito all’invito di restituirlo o se si oppone al ritiro, la Direzione può dichiarare non vali- do il passaporto e ordinarne l’iscrizione nella ricerca d’oggetti RIPOL.

Capitolo 5: Emolumenti e spese

Art. 31 Emolumenti I passaporti diplomatici e di servizio sono consegnati gratuitamente.

Art. 32 Spese 1 Le spese possono essere addebitate al titolare di un passaporto diplomatico o di servizio.

2 Esse sono calcolate secondo i costi effettivi.

3 Sono spese i costi secondo l’articolo 49 capoverso 2 ODI.

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Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 33 Diritto previgente: abrogazione Il regolamento del DFAE del 28 ottobre 19984 sui passaporti diplomatici, di servizio e speciali è abrogato.

Art. 34 Disposizioni transitorie I passaporti diplomatici, di servizio e speciali rilasciati secondo il diritto previgente sono validi fino alla loro scadenza, tuttavia al più tardi fino al 31 dicembre 2007. Se sono scaduti o se le condizioni per il rilascio non sono più adempiute, devono essere restituiti o sono ritirati.

Art. 35 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

13 novembre 2002 Dipartimento federale degli affari esteri: Joseph Deiss

4 Non pubblicato nella RU.

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