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AS 2002 4167

Ordinanza sull'affiliazione

Ordinanza sull’affiliazione

Modifica del 29 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 ottobre 19771 sull’affiliazione è modificata come segue:

Titolo e abbreviazione Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin)

Ingresso visto l’articolo 316 capoverso 2 del Codice civile2 (CC); visto l’articolo 26 della legge federale del 22 giugno 20013 relativa alla Convenzio- ne dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle ado- zioni internazionali (LF-CAA); visto l’articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 19314 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

Art. 2 Autorità competente 1 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione e l’esercizio della vigilan- za (detta qui di seguito autorità) è: a. in materia di accoglimento in una famiglia, in istituti e a giornata, l’autorità tutoria del luogo del collocamento del minorenne; b. in materia di accoglimento in vista d’adozione, l’autorità unica designata dal Cantone di domicilio dell’affiliante giusta l’articolo 316 capoverso 1bis CC. 2 I Cantoni possono affidare i compiti di cui al capoverso 1 lettera a ad altre autorità o uffici idonei.

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Ordinanza sull’affiliazione RU 2002

Art. 4 cpv. 1 1 Chi accoglie nella propria economia domestica per la cura e l’educazione, durante più di tre mesi o a tempo indeterminato, gratuitamente o verso compenso, un mino- renne che sia ancora sottoposto all’obbligo scolastico o che non abbia ancora com- piuto i quindici anni d’età, dev’esserne autorizzato dall’autorità.

Art. 5 cpv. 2 e 3 Abrogati

Art. 6 Accoglimento di affiliandi stranieri 1 Un affiliando straniero che abbia vissuto finora all’estero può essere accolto in Svizzera presso genitori affilianti che non hanno intenzione di adottarlo, soltanto se è dato un grave motivo. 2 I genitori affilianti devono produrre una dichiarazione scritta del rappresentante le- gale dell’affiliando, competente secondo il diritto del Paese d’origine, sullo scopo del collocamento in Svizzera. Se tale dichiarazione non è redatta in una delle lingue ufficiali svizzere, l’autorità può esigerne la traduzione. 3 I genitori affilianti devono impegnarsi per scritto a provvedere al mantenimento dell’affiliando in Svizzera come se fosse loro figlio, indipendentemente dall’evo- luzione del rapporto di affiliazione, come pure a rimborsare all’ente pubblico le spe- se di mantenimento dell’affiliando sopportate in loro vece.

Art. 6a Abrogato

Art. 6b periodo introduttivo Le condizioni di cui all’articolo 6 non si applicano all’accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all’estero, se: ...

Art. 7 cpv. 2 Abrogato

Art. 8 cpv. 4 4 L’autorizzazione rilasciata per l’accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all’estero (art. 6) produce effetti soltanto dopo che sia rilasciato il vi- sto o assicurato il permesso di dimora (art. 8a).

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Art. 8a Ufficio cantonale degli stranieri 1 L’autorità trasmette all’ufficio cantonale degli stranieri l’autorizzazione per l’acco- glimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all’estero, con il proprio rapporto sulla famiglia affiliante. 2 L’ufficio cantonale degli stranieri decide del rilascio del visto o dell’assicurazione del permesso di dimora per l’affiliando e comunica la decisione all’autorità.

Art. 8b Obbligo di annuncio I genitori affilianti devono annunciare entro dieci giorni all’autorità l’arrivo dell’af- filiando.

Titolo prima dell’art. 11a Sezione 2a: Accoglimento in vista d’adozione

Art. 11a Obbligo d’autorizzazione Chi accoglie in vista d’adozione un affiliando dev’esserne autorizzato dall’autorità.

Art. 11b Premesse dell’autorizzazione

1 L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

a. i futuri genitori adottivi e i loro conviventi, per la loro personalità, salute e idoneità a educare l’affiliato, come pure per le condizioni d’abitazione, of- frono garanzia per la cura, l’educazione e la formazione dell’affiliato e se non è messo in pericolo il bene degli altri figli dei futuri genitori adottivi; e b. non esiste impedimento legale all’adozione e tutte le circostanze, in partico- lare i moventi dei futuri genitori adottivi, permettono di prevedere che l’adozione servirà al bene del figlio. 2 L’attitudine dei futuri genitori adottivi deve essere oggetto d’attenzione speciale, ove siano date circostanze che possano rendere difficile il loro compito, in particola- re se: a. occorre ritenere che età o stadio dello sviluppo del figlio, segnatamente se ha già compiuto i sei anni, possano rendergli difficile l’integrazione nel nuovo ambiente; b. il figlio è fisicamente o mentalmente menomato; c. sono accolti simultaneamente più figli nella stessa famiglia; d. la famiglia conta già più figli.

3 L’autorità tiene conto in modo particolare dell’interesse del figlio se:

a. la differenza d’età tra il figlio e uno dei futuri genitori adottivi supera i qua- rant’anni;

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Ordinanza sull’affiliazione RU 2002

b. l’aspirante all’adozione non è coniugato o non può adottare congiuntamente con il coniuge.

Art. 11c Premesse supplementari dell’autorizzazione per l’accoglimento di un affiliando straniero in vista di adozione 1 Se un affiliando che abbia vissuto finora all’estero è accolto in vista di adozione, oltre ad adempiere alle premesse di cui all’articolo 11b, i futuri genitori adottivi de- vono essere pronti ad accettarlo con la sua indole e fargli conoscere il Paese d’origine in maniera adeguata alla sua età.

2 Essi devono inoltre presentare:

a. un rapporto medico sulla salute dell’affiliando; b. un rapporto sulla vita che l’affiliando ha avuto finora, nella misura in cui questa sia conosciuta; c. il consenso dei genitori all’adozione o una dichiarazione di un’autorità del Paese d’origine dell’affiliando che indichi le ragioni per le quali tale consen- so non può essere fornito; d. la dichiarazione di un’autorità competente secondo il diritto del Paese d’origine dell’affiliando che certifichi che quest’ultimo può essere affidato a genitori affilianti in Svizzera. 3 Se i documenti di cui al capoverso 2 non sono redatti in una delle lingue ufficiali svizzere, l’autorità può esigerne la traduzione.

Art. 11d Indagine L’autorità deve indagare sulle circostanze in maniera adeguata ricorrendo a: a. una persona competente nel settore sociale o in psicologia e con esperienza professionale in materia di affiliazione o di adozione; o b. un ufficio di collocamento riconosciuto in materia di adozione.

Art. 11e Corso preparatorio L’autorità può consigliare ai futuri genitori adottivi di seguire un corso preparatorio appropriato.

Art. 11f Autorizzazione 1 I futuri genitori adottivi devono richiedere l’autorizzazione prima di accogliere l’affiliando. 2 L’autorizzazione può essere limitata nel tempo e gravata di oneri e condizioni.

3 L’affiliando deve essere convenientemente assicurato contro le malattie, gli infor- tuni e la responsabilità civile. 4 In caso di accoglimento di affiliandi stranieri l’autorità deve rendere attenti i futuri genitori adottivi all’obbligo di mantenimento di cui all’articolo 20 LF-CAA.

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5 L’autorizzazione all’accoglimento di un affiliando straniero diventa effettiva sol- tanto dopo che sia rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora.

Art. 11g Autorizzazione provvisoria all’accoglimento di un affiliando che finora abbia vissuto all’estero 1 Se i futuri genitori adottivi soddisfano le condizioni previste dagli articoli 11b e 11c capoverso 1, può essere rilasciata loro l’autorizzazione provvisoria per l’acco- glimento in vista d’adozione di un affiliando che finora abbia vissuto all’estero, an- che se l’affiliando non è ancora determinato.

2 I futuri genitori adottivi devono indicare nella domanda:

a. il Paese d’origine dell’affiliando; b. il servizio o la persona in Svizzera o all’estero al cui aiuto fanno ricorso per la ricerca dell’affiliando; c. condizioni relative all’età dell’affiliando; d. eventuali condizioni relative a sesso o salute dell’affiliando.

3 L’autorizzazione provvisoria può essere limitata nel tempo e gravata da oneri.

4 L’affiliando può essere accolto in Svizzera dai futuri genitori adottivi soltanto do- po che sia stato rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora. 5 L’autorità decide del rilascio dell’autorizzazione definitiva dopo l’arrivo dell’affi- liando in Svizzera.

Art. 11h Ufficio cantonale degli stranieri 1 L’autorità trasmette all’ufficio cantonale degli stranieri l’autorizzazione provviso- ria o definitiva per l’accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all’estero, con il proprio rapporto sulla futura famiglia adottiva. 2 L’ufficio cantonale degli stranieri decide del rilascio del visto o dell’assicurazione del permesso di dimora dell’affiliando. Esso comunica la decisione all’autorità. 3 Se è stata rilasciata soltanto un’autorizzazione provvisoria, l’ufficio cantonale de- gli stranieri o, con il suo consenso, la rappresentanza svizzera nel Paese d’origine dell’affiliando può accordare il visto o l’assicurazione del permesso di dimora sol- tanto dopo aver verificato che: a. sono riuniti i documenti di cui all’articolo 11c capoverso 2; b. sono soddisfatti eventuali oneri e condizioni; c. i futuri genitori adottivi hanno acconsentito per scritto all’accoglimento del- l’affiliando.

Art. 11i Obbligo di annuncio 1 I futuri genitori adottivi devono annunciare entro dieci giorni all’autorità l’arrivo dell’affiliando.

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2 L’autorità informa l’autorità tutoria in vista della nomina di un tutore (art. 18 LF-CAA) e, all’occorrenza, l’ufficio cantonale degli stranieri.

Art. 11j Rinvio Gli articoli 9–11 si applicano per analogia alla modifica delle circostanze, alla vigi- lanza e alla revoca dell’autorizzazione.

II L’ordinanza del 6 ottobre 19865 che limita l’effettivo degli stranieri è modificata come segue:

Art. 35 Affiliati Possono essere rilasciati permessi di dimora ad affiliati se sono adempiute le dispo- sizioni di diritto civile sull’affiliazione.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

29 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 823.21

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