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AS 2002 451

Ordinanza che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone

Ordinanza che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone

Modifica del 27 febbraio 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’8 dicembre 19971 che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone è modificata come segue :

Art. 4 Disposizioni penali 1 Chiunque viola intenzionalmente una disposizione della presente ordinanza è pu- nito con l’arresto o con la multa fino a 500 000 franchi.

2 In caso di infrazione colposa il massimo della multa è di 50 000 franchi.

3 Il tentativo è punibile.

4 L’azione penale si prescrive in cinque anni.

5 La legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale amministrativo è applica- bile. Il Seco è incaricato di perseguire e giudicare le infrazioni. 6 Il Seco può sequestrare o confiscare le merci di cui agli articoli 1 e 2a nonché i veicoli o gli altri mezzi impiegati per il trasporto delle stesse.

7 Se vi è violazione simultanea delle disposizioni della presente ordinanza e di

quelle della legge federale del 1° ottobre 19253 sulle dogane, della legge federale del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico o della legge federale del 13 dicembre 19965 sul controllo dei beni a duplice impiego, si applicano esclusivamente le di- sposizioni penali della legge in questione.

Art. 5 Collaborazione con autorità estere e con le Nazioni Unite 1 Le autorità preposte all’esecuzione, al controllo, alla prevenzione e al persegui- mento penale possono collaborare con le autorità estere competenti e con le Nazioni Unite. 2 Esse possono in particolare chiedere alle autorità estere e alle Nazioni Unite di mettere a loro disposizione i dati necessari per l’esecuzione della presente ordinan- za. A tale scopo possono fornire loro informazioni concernenti la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, lo scopo dell’utilizzazione, i destinatari

2002-0403 451

Ordinanza che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone RU 2002

delle merci, degli elementi costitutivi e delle tecnologie, nonché indicazioni concer- nenti le persone che hanno preso parte alla loro fabbricazione, fornitura o mediazio- ne, se l’autorità estera o le Nazioni Unite: a. sono vincolate al segreto d’ufficio; b. garantiscono che i dati sono utilizzati esclusivamente per ottenere le infor- mazioni desiderate.

Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c e d, nonché cpv. 2 1 Le autorità preposte all’esecuzione, al controllo, alla prevenzione e al persegui- mento penale possono parimenti fornire informazioni alle autorità estere competenti o alle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 5 capoverso 2, se il servizio richie- dente: c. conferma che i dati ottenuti saranno utilizzati in un procedimento penale sol- tanto se l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non è esclusa per il genere di reato in questione; il Seco decide d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia; d. garantisce che i dati ottenuti saranno utilizzati esclusivamente per provvedi- menti conformemente alla presente ordinanza e non saranno trasmessi a ter- zi; e

2 La legge del 20 marzo 19816 sull’assistenza internazionale in materia penale

(AIMP) rimane salva. Le violazioni dell’embargo non costituiscono infrazioni a provvedimenti monetari, economici o commerciali ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 AIMP.

Art. 7a Aggiornamento dell’allegato e proroga della durata di validità Il Dipartimento federale dell’economia, consultato il Dipartimento federale degli affari esteri, può aggiornare l’allegato e prorogare la validità della presente ordinan- za per un periodo limitato.

Art. 8 cpv. 2

2 Essa ha effetto sino al 28 febbraio 2003.

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2002.

27 febbraio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RS 351.1

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