AS 2002 775
Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)
Modifica dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19991, decreta:
I La legge del 5 ottobre 19922 sulle derrate alimentari è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 32ter, 64 e 69bis della Costituzione federale3; ...
Art. 17a Produzione, trasformazione e deposito di derrate alimentari di origine animale Le aziende nelle quali sono prodotte, trasformate o depositate derrate alimentari di origine animale necessitano di un’autorizzazione d’esercizio rilasciata dal Cantone. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
Art. 23 titolo e cpv. 2 e 5 Titolo: concerne soltanto il testo francese
2 Concerne soltanto il testo francese.
5 Il Consiglio federale può disciplinare la documentazione del controllo autonomo.
Art. 26a Controllo delle derrate alimentari di origine animale Il Consiglio federale può prescrivere che le derrate alimentari di origine animale sia- no sottoposte a controlli sistematici; può disciplinare la modalità d’esecuzione e l’attestazione dei controlli.
3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 97 capoverso 1*, 105, 118 e 122 capoverso 1* della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). * Corretto dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC).
1999-4593 775
Legge sulle derrate alimentari RU 2002
Art. 36 cpv. 3 frase introduttiva
3 A tale scopo, la Confederazione può: ...
Art. 37 cpv. 2 2 Può delegare il compito di emanare le disposizioni di natura prevalentemente tec- nica o amministrativa agli uffici federali competenti in materia.
Art. 45 cpv. 2 lett. e
2 Sono riscossi emolumenti per:
e. le autorizzazioni, escluse quelle ai sensi dell’articolo 17a.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.4 2 La presente legge, fatti salvi gli articolo 17a, entra in vigore il 1º giugno 2002.
3 L’entrata in vigore dell’articolo 17a sarà fissata ulteriormente.
24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 FF 1999 7559