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AS 2002 8

Ordinanza sull'equipaggiamento personale

Ordinanza sull’equipaggiamento personale (OEper)

Modifica del 21 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 ottobre 19951 sull’equipaggiamento personale è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 4–8

4 La pistola diventa, senza attestato di tiro, proprietà del militare.

5 In caso di cessione in proprietà del fucile d'assalto o della pistola, l'Ufficio federale rileva i seguenti dati: a. cognome e nome dell'avente diritto; b. numero di matricola; c. indirizzo; d. numero dell'arma; e. anno della cessione. 6 L’Ufficio federale conserva i dati di cui al capoverso 5 per almeno dieci anni.

7 Dal momento della cessione in proprietà dell’arma personale sono applicabili le disposizioni della legislazione sulle armi. I militari sono informati al riguardo dal- l’Ufficio federale.

8 Se sussistono segnatamente motivi d’impedimento secondo l’articolo 8 capoverso

2 della legge sulle armi del 20 giugno 19972, i militari non ricevono in proprietà l’arma personale.