AS 2002 885
Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)»
Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «per l’adesione della Svizzera all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)»
del 5 ottobre 20011
La Costituzione federale è completata come segue: Art. 196 rubrica Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale Art. 197 (nuovo) Disposizioni transitorie successive all’accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999
1. Adesione della Svizzera all’ONU
1 La Svizzera aderisce all’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2 Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell’Organiz- zazione delle Nazioni Unite una richiesta della Svizzera ai fini dell’ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l’adempimento degli obblighi che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite.
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore 1 La presente modifica costituzionale è stata accettata dal popolo e dai Cantoni il 3 marzo 20022.
2 Conformemente all’articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre
19763 sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 3 marzo 2002.
26 aprile 2002 Cancelleria federale