AS 2002 902
Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di formaggio tra la Svizzera e la Comunità europea (Ordinanza sul commercio di formaggio con la CE)
Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di formaggio tra la Svizzera e la Comunità europea (Ordinanza sul commercio di formaggio con la CE)
dell’8 marzo 2002
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 41 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura; visto l’articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19822 sulle misure economiche esterne; visti gli articoli 4 e 10 della legge del 9 ottobre 19863 sulla tariffa delle dogane, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’importazione e l’esportazione di formaggi della voce di tariffa 0406 tra la Svizzera e la Comunità europea.
Art. 2 Aliquote di dazio
1 Le aliquote di dazio sono fissate negli allegati 1-3.
2 I formaggi sono descritti nell’allegato 5.
Art. 3 Contingenti doganali
1 I contingenti doganali esenti da dazio sono fissati nell’allegato 2.
2 La somma dei contingenti esenti da dazio è aumentata annualmente di 2500 ton-
nellate nel quadro dell’accordo con la Comunità europea. Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) determina l’aumento dei singoli contingenti esenti da dazio, conformemente alle indicazioni della Comunità europea. 3 Le quote dei contingenti esenti da dazio sono aggiudicate all’asta. Ogni semestre l’Ufficio federale dell’agricoltura può aggiudicare il 50 per cento del contingente. Gli aventi diritto ricevono una quota del 25 per cento al massimo dei singoli quan- titativi di contingente messi all’asta.
4 Il periodo di contingentamento ha una durata di dodici mesi.
5 Le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sulle importazioni agricole si applicano per analogia, eccetto l’articolo 11 capoverso 1.
RS 632.110.411
902 2002-0012
O sul commercio di formaggio con la CE RU 2002
Art. 4 Aiuti all’esportazione 1 Le aliquote massime degli aiuti all’esportazione sono fissate nell’allegato 4. Il Di- partimento fissa in base all’accordo le aliquote massime da applicare al momento dell’entrata in vigore. 2 Il Dipartimento fissa l’ammontare degli aiuti all’esportazione, tenendo conto delle aliquote massime di cui all’allegato 4.
Art. 5 Disposizioni concernenti l’origine 1 Le aliquote di dazio di cui agli allegati 1-3 della presente ordinanza si applicano esclusivamente ai formaggi conformi alle disposizioni concernenti l’origine, formu- late nel Protocollo n. 3 del 19 dicembre 19965 relativo all’accordo tra la Confedera- zione Svizzera e la Comunità economica europea. 2 Per «certificato riconosciuto» per i formaggi fusi della voce di tariffa 0406.3010 s’intendono i certificati d’origine previsti nel Protocollo n. 3 del 19 dicembre 1996 relativo all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica euro- pea.
Art. 6 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 Sono abrogate:
1. l’ordinanza del 17 giugno 19966 concernente le aliquote di dazio del for-
maggio proveniente dalla Comunità europea; 2. l’ordinanza del 28 giugno 19787 concernente l’attestato richiesto per lo sdo- ganamento di formaggio in Austria;
3. l’ordinanza del DFE dell’8 giugno 19958 concernente disposizioni speciali
in merito all’importazione di determinati formaggi. 2 L’ordinanza del 7 dicembre 19989 sull’importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibili, nonché di caseina e caseinati è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 3-6
3 Abrogato
4 Il DFE determina il contenuto degli attestati e dei certificati di cui nei capoversi 1 e 2 e riconosce i servizi competenti per l’emissione di questi documenti.
5 e 6 Abrogati
5 RS 0.632.401.3 6 RU 1996 1666, 1997 1542, 1998 1534, 1999 1729, 2000 2588, 2001 3341 7 RU 1978 1157 8 RU 1995 3021, 1999 407 9 RS 916.355.1
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Art. 7 Abrogato
Allegato Abrogato
Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002 con effetto sino al 31 mag- gio 2007. 2 Il primo periodo di contingentamento decorre dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
8 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato 1 (art. 2 cpv. 1)
Elenco dei formaggi esenti da dazio, senza limitazioni quantitative A. Elenco
Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota di dazio
0406.10 10 Mascarpone e Ricotta Romana esente
ex 0406.20 10 Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi con un contenuto esente ex 0406.20 90 in acqua massimo di 400g/kg
0406.40 10 Formaggi a pasta erborinata esente
0406.40 89 0406.90 11 Brie, Camembert, Crescenza, Italico corrispondente all’elenco di esente cui alla lettera B, Pont l’Evêque, Reblochon, Robiola e Stracchino ex 0406.90 19 Feta, corrispondente alla descrizione nell’allegato 5 esente ex 0406.90 19 Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, corrispon- esente dente alla descrizione nell’allegato 5
0406.90 21 Formaggio alle erbe esente
0406.90 31 Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostataler esente
0406.90 39 Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino
(Pecorino Romano, Fiore Sardo, altri Pecorino), Provolone
0406.90 60 Cantal esente
ex 0406.90 91 Manchego, Idiazabal e Roncal corrispondente alla descrizione esente ex 0406.90 99 nell’allegato 5 ex 0406.90 99 Parmigiano Reggiano e Grana Padano, in pezzi, con o senza esente crosta, recante sull’imballaggio almeno la denominazione del formaggio, l’indicazione del contenuto in materia grassa, l’imballatore responsabile e il Paese produttore, conte- nuto in grasso nella sostanza secca almeno 32%. Contenuto in acqua: Parmigiano Reggiano al massimo 32%, Grana Padano al massimo 33.2%.
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B. Lista Italico – Bel Piano Lombardo – Stella Alpina – Cerriolo – Italcolombo – Tre Stelle – Cacio Giocondo – Il Lombardo – Stella d’Oro – Bel Mondo – Bick – Pastorella Cacio Reale – Valsesia – Casoni Lombardi – Formaggio Margherita – Formaggio Bel Paese – Monte Bianco – Metropoli – L’Insuperabile – Universal – Fior d’Alpe – Alpestre – Primavera – Italico Milcosa – Caciotto Milcosa – Italia – Reale – La Lombarda – Codogno – Il Novarese – Mondo Piccolo – Bel Paesino – Primula Gioconda – Alfiere – Costino – Montagnino – Lombardo – Lagoblu – Imperiale – Antica Torta Cascina S. Anna – Torta Campagnola – Martesana – Caciotta Casalpiano
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Allegato 2 (art. 2 cpv. 1 e art. 3 cpv. 1)
Elenco dei formaggi esenti da dazio, con limitazioni quantitative (contingenti esenti da dazio) Numero Voce di tariffa10 Designazione della merce Quantità Aliquota del contingente lorda di dazio
119 ex 0406.10 90 Mozzarella 500 t esente
120 0406.10 20 Mozzarella 1000 t esente
ex 0406.10 90 Formaggi freschi (diversi dalla Mozzarella)
0406.30 10 Formaggi fusi, diversi da quelli
grattugiati o in polvere ex 0406.90 19 Formaggi a pasta molle (diversi da quelli menzionati nell’allega- to 1)
121 0406.90 51 Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Monta- 5000 t11 esente
0406.90 59 sio, Saint-Paulin (Port-Salut),
ex 0406.90 91 Saint-Nectaire; formag- gio da fondere corrispondente alla descrizione nell’allegato 5
122 ex 0406.90 91 Provolone 500 t esente
ex 0406.90 99
123 ex 0406.90 91 Formaggi a pasta dura o semi- 5000 t esente
ex 0406.90 99 dura (diversi da quelli menzio- nati nell’allegato 1, dal formag- gio da fondere corrispondente alla descrizione dell’allegato 5 e dal Provolone)
10 RS 632.10, allegato.
11 Compreso il contingente del Fontal giusta l’ordinanza sull’importazione di prodotti agricoli, allegato 4 «Disciplinamento del mercato: latticini», contingente doganale 07.5 (RS 916.01).
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Allegato 3 (art. 2 cpv. 1)
Elenco dei formaggi per i quali le aliquote di dazio vanno ridotte e aliquote di dazio Voce di tariffa Designazione della merce Dall’entrata Dall’entrata Dall’entrata Dall’entrata Dall’entrata Dall’entrata in vigore in vigore in vigore in vigore in vigore in vigore + 1 anno + 2 anni + 3 anni + 4 anni + 5 anni fr./100 kg fr./100 kg fr./100 kg fr./100 kg fr./100 kg fr./100 kg lordi lordi lordi lordi lordi lordi
ex 0406.10 20 Mozzarella, conservata nel suo liquido di governo, corrispondente alla descrizione dell’allegato 5 185.00 148.00 111.00 74.00 37.00 0.00
0406.30 10 Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati
o in polvere 180.55 144.45 108.35 72.20 36.10 0.00
0406.90 51 Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin
(Port-Salut), Saint-Nectaire 289.00 231.20 173.40 115.60 57.80 0.00
0406.90 91 Formaggi a pasta semidura 315.00 252.00 189.00 126.00 63.00 0.00
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Allegato 4 (art. 4 cpv. 1)
Aliquote massime degli aiuti all’esportazione Voce di tariffa Designazione della merce Dall’entrata in vigore Dall’entrata in Dall’entrata Dall’entrata Dall’entrata in Dall’entrata vigore in vigore in vigore vigore in vigore + 1 anno + 2 anni + 3 anni + 4 anni + 5 anni fr./kg fr./kg fr./kg fr./kg fr./kg fr./kg netto netto netto lordi lordi lordi
0406.20 Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0406.30 Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in pol- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 vere ex 0406.90 19 Vacherin Mont d’Or 0.80 0.56 0.36 0.16 0.08 0.00
0406.90 21 Formaggio alle erbe (Schabziger) 0.21 0.14 0.09 0.04 0.02 0.00
ex 0406.90 91 Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois) 1.04 0.73 0.47 0.21 0.10 0.00 ex 0406.90 91 Bündner Käse 1.04 0.73 0.47 0.21 0.10 0.00 ex 0406.90 91 Tilsiter 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ex 0406.90 91 Tête de Moine 1.04 0.73 0.47 0.21 0.10 0.00 ex 0406.90 91 Appenzeller 1.18 0.82 0.53 0.24 0.12 0.00 ex 0406.90 99 Emmental 1.47 1.03 0.66 0.29 0.15 0.00 ex 0406.90 99 Gruyère 1.47 1.03 0.66 0.29 0.15 0.00 ex 0406.90 99 Sbrinz 1.65 1.15 0.74 0.33 0.16 0.00 ex 0406.90 99 Bergkäse 1.47 1.03 0.66 0.29 0.15 0.00 ex 0406 Formaggi diversi dai succitati: – formaggi freschi e a pasta molle 0.94 0.66 0.42 0.19 0.09 0.00 – formaggi a pasta semidura 1.18 0.82 0.53 0.24 0.12 0.00 – formaggi a pasta dura o extra dura 1.47 1.03 0.66 0.29 0.15 0.00
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Allegato 5 (art. 2 cpv. 2)
Descrizione dei formaggi
1. Feta
Voce di tariffa ex 0406.90 19 Denominazione: Feta Zone di produzione: Tracia, Macedonia, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale, Peloponneso e dipartimento di Lesbo (Grecia) Forma, dimensioni e Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza peso per forma: Caratteristiche: Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca, molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro- piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 30%, con una stagionatura di almeno due mesi. Tenore di materie Almeno il 43% grasse nella sostanza secca: Tenore di sostanza Almeno il 44% secca:
2. Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora
Voce di tariffa ex 0406.90 19 Denominazione: Formaggio bianco in salamoia esclusivamente a base di latte di pecora, Paese d’origine, oppure: formaggio bianco in sa- lamoia a base di latte di pecora o di capra, Paese d’origine. Zone di produzione: Paesi membri dell’Unione europea Forma, dimensioni e Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza peso per forma: Caratteristiche: Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca, molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro- piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 10%, con stagionatura di almeno due mesi. Tenore di materie Almeno il 43% grasse nella sostanza secca: Tenore di sostanza Almeno il 44% secca:
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L’aliquota di dazio convenuta per il formaggio è applicabile solo se l’imballaggio di ogni pezzo reca l’indirizzo completo del produttore e segnala che il formaggio è stato prodotto esclusivamente con latte di pecora o, se del caso, con aggiunta di latte di capra.
3. Manchego
Voce di tariffa ex 0406.90 91 e ex 0406.90 99 Denominazione: Manchego Zone di produzione: Comunità autonoma di Castilla-La Mancha (province di Al- bacete, Ciudad Real, Cuenca e Toledo) Forma, dimensioni e Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 7 a peso per forma: 12 cm. Diametro: da 9 a 22 cm. Peso delle forme: da 1 a 3,5 kg. Caratteristiche: Crosta dura, giallina o nero-verdastra; pasta soda e compatta, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura ottenuto esclusivamente con latte di pecora della razza Manchega crudo o pastorizzato, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati e scaldato a una tempera- tura compresa tra 28 e 32oC per un periodo di 45-60 minuti. Stagionatura di almeno 60 giorni. Tenore di materie Almeno il 50% grasse nella sostanza secca: Tenore di sostanza Almeno il 55% secca:
4. Idiazabal
Voce di tariffa ex 0406.90 99 Denominazione: Idiazabal Zone di produzione: Province di Guipuzcoa, Navarra, Alava e Vizcaya Forma, dimensioni e Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 a 12 peso per forma: cm. Diametro: da 10 a 30 cm. Peso delle forme: da 1 a 3 kg. Caratteristiche: Crosta dura, di colore giallino o marrone scuro, nel caso in cui il formaggio è affumicato. Pasta soda di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio ottenuto esclusivamente con latte crudo delle pecore delle razze Lacha e Carranzana, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una tem- peratura compresa tra 28 e 32oC per un periodo di 20-45 minuti. Stagionatura di almeno 60 giorni.
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Tenore di materie Almeno il 45% grasse nella sostanza secca: Tenore di sostanza Almeno il 55% secca:
5. Roncal
Voce di tariffa ex 0406.90 91, ex 0406.90 99 Denominazione: Roncal Zone di produzione: Valle di Roncal (Navarra) Forma, dimensioni e Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 a peso per forma: 12 cm. Diametro e peso variabili. Caratteristiche: Crosta dura, granulosa e grassa, color paglia. Pasta soda e compatta, di aspetto poroso ma senza occhi, di colore da bianco a giallo avorio. Aroma e sapore caratteristici. For- maggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecora, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi autorizzati a una temperatura compresa tra 32 e 37oC. Tenore di materie Almeno il 50% grasse nella sostanza secca: Tenore di sostanza Almeno il 60% secca:
6. Formaggio da fondere
Voce di tariffa ex 0406.90 91 Denominazione: Paese d’origine, p. es. formaggio da fondere tedesco o for- maggio da fondere francese Zone di produzione: Paesi membri dell’Unione europea Forma, dimensioni e Forme o blocchi. Altezza da 5,5 a 8 cm; diametro da 28 peso per forma: a 42 cm o larghezza da 28 a 36 cm. Peso delle forme: da 4,5 a 7,5 kg. Caratteristiche: Formaggio a pasta semidura e crosta compatta, di colore da giallo dorato a marrone chiaro, talvolta con macchie grigia- stre. Pasta dolce, particolarmente adatta ad essere fusa, di colore avorio o giallastro, compatta ma talvolta caratterizzata da qualche apertura. Sapore e aroma caratteristici, da dolci a decisi. Prodotto con latte vaccino pastorizzato, trattato ter- micamente o crudo, coagulato con fermenti lattici o altri prodotti coagulanti. La cagliata viene pressata e, in generale, si procede al lavaggio dei grani. Durata della stagionatura di almeno 8 settimane.
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Tenore di materie Almeno il 45% grasse nella sostanza secca: Tenore di sostanza Almeno il 55% secca:
7. Mozzarella conservata nel suo liquido di governo
Voce di tariffa ex 0406.10 20 L’aliquota di dazio convenuta per il formaggio è applicabile solo se le forme o i pezzi sono conservati in una soluzione acquosa e imballati sotto vuoto. La parte di soluzione acquosa deve corrispondere almeno al 25% del peso totale, comprendente le forme o i pezzi di formaggio, la soluzione e l’imballaggio diretto.
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