AS 2003 1024
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che modifica l'Accordo del 13 novembre 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e ne agevola l'applicazione
Traduzione1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che modifica l’Accordo del 13 novembre 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e ne agevola l’applicazione
Concluso l’8 luglio 1999 Approvato dall’Assemblea federale il 26 settembre 20002 Ratificato con strumenti scambiati il 15 gennaio 2002 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° marzo 2002
La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, considerato l’Accordo sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria concluso a Berna il 27 aprile 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, nell’intento di facilitare ulteriormente le relazioni nell’ambito dell’assistenza giudi- ziaria, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Modifica dell’Accordo tra la Svizzera e la Germania che completa la Convenzione europea di estradizione L’Accordo del 13 novembre 19694 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e ne agevola l’applicazione è modificato come segue: (1) L’articolo IV paragrafo (1) è riformulato come segue: «L’estradizione non può essere rifiutata con la motivazione che secondo le norme dello Stato richiesto l’azione penale o la pena sono prescritte.» (2) L’articolo IV paragrafo (2) è abrogato.
1 Dal testo originale tedesco (AS 2003 1024).
2 RU 2002 2730 3 RS 0.360.136.1; RU 2003 1026 4 RS 0.353.913.61
1024 1999-5946
Estradizione. Accordo con la Germania RU 2003
Art. 2 Rapporto con l’accordo modificato L’Accordo del 13 novembre 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e ne agevola l’applicazione e il presente accordo si interpretano e si applicano come un’unica Convenzione.
Art. 3 Entrata in vigore (1) Il presente accordo deve essere ratificato; gli strumenti di ratifica saranno scam- biati a Berlino, il più presto possibile. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio dei rispettivi strumenti di ratifica. (2) La registrazione dell’accordo presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite secondo l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite5 sarà curata da parte tede- sca.
Fatto a Berna, l’8 luglio 1999, in due originali in lingua tedesca.
Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica federale di Germania: Peter Huber Klaus Bald
5 RS 0.120; RU 2003 866