AS 2003 1142
Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO)
Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO)
Modifica del 16 aprile 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19901 che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorre- re è modificata come segue:
Allegato cifre 8, 25 e 30
Elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb o della LPN
Organizzazioni legittimate legittimate a ricorrere ai sensi a ricorrere ai sensi della LPAmb della LPN
8. Equiterre, partner per lo sviluppo sostenibile x x
25. Fondazione svizzera della Greina (FSG) x x
30. Iniziativa delle Alpi x x
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2003.
16 aprile 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 814.076
1142 2002-0251