AS 2003 125
Ordinanza del DFI concernente gli indici del livello dei prezzi ed i premi minimi 2003 per il diritto alla riduzione dei premi nella Comunità europea, in Islanda e in Norvegia
Ordinanza del DFI concernente gli indici del livello dei prezzi ed i premi minimi 2003 per il diritto alla riduzione dei premi nella Comunità europea, in Islanda e in Norvegia
del 16 dicembre 2002
Il Dipartimento federale dell’interno, visti gli articoli 6, 7 e 19 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMCE), ordina:
Art. 1 Per il calcolo del reddito determinante sono applicabili ai singoli Stati membri della Comunità europea, all’Islanda ed alla Norvegia i seguenti indici del livello dei prez- zi (fattori di conversione):
Stato Indici del livello dei prezzi in fr. Valore di riferimento: Svizzera 100
Austria 73 Belgio 73 Danimarca 88 Finlandia 86 Francia 74 Germania 74 Gran Bretagna 81 Grecia 58 Irlanda 80 Islanda 87 Italia 62 Lussemburgo 71 Norvegia 102 Paesi Bassi 72 Portogallo 54 Spagna 61 Svezia 85
RS 832.112.51 1 RS 832.112.5
2002-2740 125
Indici del livello dei prezzi ed i premi minimi 2003per il diritto alla RU 2003 riduzione dei premi nella Comunità europea, in Islanda e in Norvegia. O del DFI
Art. 2 Per il calcolo del diritto alla riduzione dei premi nei singoli Stati membri della Comunità europea, in Islanda e in Norvegia sono determinanti i seguenti premi:
Stato Premio per Premio per Premio per adulti giovani adulti bambini
Austria 299.– 203.– 64.– Belgio 253.– 168.– 64.– Danimarca 239.– 159.– 68.– Finlandia 239.– 159.– 68.– Francia 336.– 228.– 89.– Germania 229.– 187.– 40.– Gran Bretagna 239.– 159.– 68.– Grecia 133.– 91.– 40.– Irlanda 239.– 159.– 68.– Islanda 357.– 268.– 90.– Italia 240.– 169.– 60.– Lussemburgo 239.– 159.– 68.– Norvegia 357.– 268.– 90.– Paesi Bassi 253.– 168.– 71.– Portogallo 174.– 118.– 52.– Spagna 209.– 146.– 53.– Svezia 184.– 122.– 52.–
Art. 3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003 con effetto fino al 31 dicembre 2003.
16 dicembre 2002 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss