AS 2003 1489
Ordinanza sulla pianificazione del territorio
Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)
Modifica del 21 maggio
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 giugno 20001 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:
Art. 42a Trasformazione di edifici abitativi agricoli in vista di un’utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli (art. 24d cpv. 1 LPT)
1 Nel quadro dell’articolo 24d capoversi 1 e 3 LPT, sono ammessi gli ampliamenti
indispensabili per un’utilizzazione a scopo abitativo al passo con i tempi. 2 Per gli edifici abitativi agricoli costruiti legalmente, prima che il fondo in questio- ne diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale, possono essere ammessi ampliamenti all’interno del volume esistente dell’edificio, entro i limiti definiti nell’articolo 42 capoverso 3 lettere a e b. 3 In entrambi i casi può essere ammessa la ricostruzione degli edifici distrutti per cause di forza maggiore.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.
21 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 700.1
2003-0688 1489