AS 2003 1756
AS 2003 1756
Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Modifica del 28 maggio 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Art. 57b Durata massima dell’indennità (art. 35 cpv. 2 LADI)
La durata massima dell’indennità per lavoro ridotto è prolungata di sei periodi di conteggio.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003 con effetto sino al 31 marzo 2004.
28 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 837.02
1756 2003-1142