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AS 2003 1756

AS 2003 1756

Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 28 maggio 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 57b Durata massima dell’indennità (art. 35 cpv. 2 LADI)

La durata massima dell’indennità per lavoro ridotto è prolungata di sei periodi di conteggio.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003 con effetto sino al 31 marzo 2004.

28 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 837.02

1756 2003-1142

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