AS 2003 1852
Ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi organizzati nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione
Ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi organizzati nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione
del 18 giugno 2003
Il Dipartimento federale dell’economia pubblica, visto l’articolo 85 capoverso 3 dell’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI), ordina:
Art. 1 Tariffe concernenti le spese di vitto nel luogo del corso
1 Il rimborso delle spese di vitto nel luogo del corso ammonta a:
a. 5 franchi per la prima colazione consumata all’esterno; b. 15 franchi per il pasto principale consumato all’esterno. 2 Se il partecipante a un corso può consumare i pasti al prezzo di costo in una mensa aziendale o in uno stabilimento analogo, il rimborso ammonta a 10 franchi per un pasto principale.
Art. 2 Tariffe concernenti le spese di alloggio nel luogo del corso 1 Il rimborso delle spese di alloggio nel luogo del corso ammonta a 300 franchi il mese. 2 Al partecipante a un corso che deve alloggiare in albergo a causa della breve durata del corso o per altri motivi di forza maggiore è rimborsato l’80 per cento delle spese attestate, ma al massimo 80 franchi per notte. 3 Il capoverso 2 non è applicabile al sussidio per le spese di soggiorno settimanale.
Art. 3 Tariffe concernenti le spese di viaggio Il rimborso delle spese di viaggio in caso di utilizzazione di un veicolo privato ammonta per chilometro a: a. 50 centesimi per le autovetture; b. 25 centesimi per le motociclette; c. 10 centesimi per i ciclomotori.
RS 837.056.2 1 RS 837.02
1852 2003-0839
Tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi organizzati RU 2003 nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 4 Abrogazione del diritto previgente ed entrata in vigore 1 L’ordinanza del 3 dicembre 19902 concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi organizzati nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione è abrogata.
2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2003.
18 giugno 2003 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss
2 RU 1990 2047