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AS 2003 2159

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti (Ordinanza sui giudici)

Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale (Ordinanza sui giudici)

del 13 dicembre 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 12 capoverso 3 della legge del 4 ottobre 20021 sul Tribunale penale federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012; visto il rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 23 maggio 20023, decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale.

Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 2 Costituzione del rapporto di lavoro 1 Il rapporto di lavoro sorge in forza della decisione di nomina dell’Assemblea fede- rale, fermo restando l’accordo dell’interessato. I dettagli del rapporto di lavoro (inizio, grado di occupazione, stipendio iniziale, previdenza professionale) sono determinati dalla commissione giudiziaria. Essi sono di regola determinati prima dell’elezione e con riserva della stessa.

Art. 3 Durata della carica La durata della carica è disciplinata dall’articolo 9 della legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale.

RS 173.711.2

2002-1335 2159

Ordinanza sui giudici. O dell’Ass. fed. RU 2003

Art. 4 Disdetta 1 Il giudice può disdire il rapporto di lavoro per la fine di un mese con un termine di disdetta di sei mesi. 2 In singoli casi, la commissione giudiziaria può accordare al giudice un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone.

Sezione 3: Retribuzione

Art. 5 Stipendio 1 I giudici sono classificati nella classe di stipendio 33 secondo l’articolo 36 dell’or- dinanza del 3 luglio 20014 sul personale della Confederazione. 2 Per determinare lo stipendio iniziale la commissione giudiziaria tiene conto in giu- sta misura della formazione e dell’esperienza professionale e di vita del giudice non- ché della situazione sul mercato del lavoro. Lo stipendio iniziale corrisponde almeno all’80 per cento dell’importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 29 secondo l’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale della Confederazione. 3 Il 1° gennaio di ogni anno lo stipendio aumenta del tre per cento dell’importo mas- simo del livello di valutazione A della classe di stipendio 33, fino al raggiungimento di tale importo massimo.

Art. 6 Assegno di presidenza 1 Il presidente del Tribunale penale federale riceve un assegno di presidenza non assicurato di 30 000 franchi all’anno. 2 Il vicepresidente del Tribunale penale federale riceve un assegno di presidenza non assicurato di 20 000 franchi all’anno. 3 I presidenti delle corti del Tribunale penale federale ricevono un assegno di presi- denza non assicurato di 10 000 franchi all’anno.

Art. 7 Indennità di residenza, compensazione del rincaro, assegni di custodia L’indennità di residenza, la compensazione del rincaro e gli assegni di custodia sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell’Am- ministrazione federale.

Art. 8 Retribuzione in caso di lavoro a tempo parziale Lo stipendio, l’indennità di residenza e gli assegni dei giudici a tempo parziale sono determinati secondo il grado di occupazione.

4 RS 172.220.111.3

Ordinanza sui giudici. O dell’Ass. fed. RU 2003

Sezione 4: Prestazioni sociali

Art. 9 Le prestazioni che il datore di lavoro versa ai giudici in caso d’impedimento al lavo- ro dovuto a malattia, infortunio, invalidità, servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile e maternità nonché le prestazioni che il datore di lavoro versa ai superstiti in caso di decesso del giudice sono disciplinate dalle disposizioni con- cernenti i rapporti di lavoro del personale dell’Amministrazione federale.

Sezione 5: Tempo di lavoro, vacanze, congedi

Art. 10 Tempo di lavoro Per il computo del tempo di lavoro parziale si parte da una durata settimanale ordi- naria del lavoro di 42 ore.

Art. 11 Vacanze

1 Ogni anno civile i giudici hanno diritto a:

a. 5 settimane di vacanza fino all’anno civile incluso in cui compiono il 49°anno d’età; b. 6 settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 50° anno d’età; c. 7 settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 60° anno d’età. 2 Di regola, le vacanze devono essere prese nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto. Se non è possibile, devono essere prese l’anno successivo.

Art. 12 Congedo

1 Su richiesta, la direzione del Tribunale può concedere al giudice un congedo.

2 Nell’esame della richiesta, la direzione del Tribunale tiene conto delle disposizioni concernenti il congedo del personale dell’Amministrazione federale.

Sezione 6: Rimborso delle spese

Art. 13 1 Ai giudici sono rimborsate le spese supplementari sostenute nell’esercizio della loro funzione. 2 Gli importi stabiliti dal Dipartimento federale delle finanze per il personale fede- rale si applicano per analogia per:

Ordinanza sui giudici. O dell’Ass. fed. RU 2003

a. pasti, alloggio e viaggi; b. viaggi di servizio all’estero; c. partecipazione a conferenze internazionali; d. trasloco per motivi di servizio; e. spese di rappresentanza.

Sezione 7: Obblighi dei giudici

Art. 14 Domicilio I giudici devono abitare in Svizzera.

Art. 15 Segreto d’ufficio 1 I giudici sono tenuti a mantenere il segreto d’ufficio sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della loro funzione e che sono per loro natura confiden- ziali. 2 La direzione del Tribunale federale è considerata autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d’ufficio (art. 320 n. 2 del Codice penale5).

Sezione 8: Disposizione finale

Art. 16 La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore simultaneamente alla legge del 4 ottobre 20026 sul Tribunale penale federale il 1o agosto 2003.

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002 Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

5 RS 311.0 6 RS 173.71; RU 2003 2133

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