AS 2003 2365
Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d'Austria sullo scambio d'informazioni nel settore della sicurezza nucleare e della radioprotezione («Accordo sull'informazione nucleare» Svizzera Austria) (con all.)
Traduzione1
Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Austria sullo scambio d’informazioni nel settore della sicurezza nucleare e della radioprotezione («Accordo sull’informazione nucleare» Svizzera – Austria)
Concluso il 19 marzo 1999 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Austria (di seguito denominati «Parti»), animati dal desiderio di sviluppare ulteriormente i rapporti di buon vicinato tra la Confederazione svizzera e la Repubblica d’Austria, nell’intento di soddisfare i principi di cooperazione riconosciuti nel quadro dell’Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, persuasi che tra le due Parti debba essere garantito lo scambio d’informazioni importanti sui pericoli radiologici in modo che le eventuali conseguenze attraverso le frontiere possano essere limitate il più possibile, persuasi che un tempestivo scambio d’informazioni e d’esperienze importanti con- cernenti la sicurezza nucleare e la radioprotezione possa contribuire in misura signi- ficativa alla sicurezza della popolazione delle due Parti, considerando la Convenzione del 26 settembre 19862 sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare e i principi di cooperazione riconosciuti nel quadro dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, rinviando all’Accordo sotto forma di scambio di lettere dei 21 giugno/2 ottobre
19953 tra la Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM) e la Svizzera
concernente il raccordo di quest’ultima al sistema ECURIE (European Community Urgent Radiological Informazione Exchange), allestito in virtù della Decisione del Consiglio 87/600/Euratom concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d’informazioni in caso di emergenza radioattiva, hanno convenuto quanto segue:
RS 0.732.321.63
1 Dal testo originale tedesco (RU 2003 2365).
2 RS 0.732.321.1
3 Non pubblicato nella RU.
2001-2129 2365
Sicurezza nucleare. Accordoo con l’Austria RU 2003
Art. 1 Definizioni
1. Eventi ai sensi del presente Accordo sono:
a) gli avvenimenti connessi alle installazioni o alle attività elencate al paragra- fo 2 qui di seguito e in seguito ai quali vi è o vi può essere una dispersione di sostanze radioattive nell’ambiente; b) la registrazione di tassi di radioattività anormali sul territorio o al di fuori del territorio di una delle Parti che potrebbero avere conseguenze dannose per la salute della popolazione di una delle Parti; c) gli avvenimenti che possono avere ripercussioni sulla sicurezza delle instal- lazioni o delle attività di cui al paragrafo 2 qui di seguito, sempre che il pub- blico venga informato dagli organi competenti della Parte sul cui territorio si verificano.
2. Installazioni o attività ai sensi dell’Accordo sono:
a) i reattori nucleari, b) gli impianti del ciclo del combustibile nucleare, c) gli impianti di trattamento e di eliminazione delle scorie radioattive, d) il trasporto e lo stoccaggio (provvisorio) di combustibili nucleari o di scorie radioattive, e) la fabbricazione, l’utilizzazione e lo stoccaggio provvisorio, lo stoccaggio definitivo e il trasporto di radio-isotopi a fini agricoli, industriali e medici, a fini scientifici connessi e per la ricerca, f) l’utilizzazione di radio-isotopi per la produzione di energia elettrica negli impianti spaziali.
Art. 2 Prime informazioni 1. Al verificarsi di un evento, la Parte sul cui territorio esso si è verificato deve trasmettere appena possibile le seguenti informazioni: – la data, l’ora e il luogo dell’evento; – la natura dell’evento; – le possibili conseguenze e misure. 2. Su richiesta di una Parte, l’altra Parte, per quanto possibile, fornisce chiarimenti in merito alle informazioni di terzi che si riferiscono effettivamente o presumibil- mente a eventi, installazioni o attività ai sensi dell’articolo 1.
Art. 3 Informazioni complementari 1. Le informazioni di cui all’articolo 2 vanno costantemente completate con tutte le informazioni disponibili successive affinché sia possibile giudicare i fatti e valutare i rischi, in particolare:
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– le cause presunte o appurate e la prevedibile evoluzione dell’evento; – le caratteristiche di un’eventuale emissione (natura, forma fisica e chimica e, per quanto possibile, quantità di sostanze radioattive emesse); – l’evoluzione prevedibile dell’emissione nel tempo; – la natura dell’ambiente di trasferimento (aria, acqua),; – i dati meteorologici e idrologici che permettono di prevedere il trasferi- mento; – i dati sulla radioattività nell’ambiente, inclusi alimenti e foraggi; – le misure di protezione adottate o previste; – le misure atte alla notifica al pubblico. 2. La Parte che effettua la notifica, per quanto possibile, fornisce all’altra Parte, su sua richiesta, chiarimenti in merito ai dati trasmessi in virtù del paragrafo 1.
Art. 4 Punti di contatto e collaborazione
1. Immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti
s’informano vicendevolmente, per via diplomatica, sulle loro autorità competenti e sui loro punti di contatto incaricati di fornire e ricevere informazioni in virtù degli articoli 2 e 3. Siffatti punti di contatto saranno costantemente a disposizione. 2. Le Parti s’informano vicendevolmente, senza indugio, su ogni eventuale modifica riguardante l’informazione di cui al paragrafo 1.
3. Immediatamente dopo essere stati notificati conformemente al paragrafo 1, i
punti di contatto giungono all’intesa relativa alla natura esatta della trasmissione di informazioni. La verifica di funzionamento di questo sistema di trasmissione ha luogo almeno una volta all’anno. 4. In caso di eventi, le Parti intrattengono il migliore rapporto di collaborazione possibile per evitare danni alla salute, all’ambiente e ai beni materiali. Se entrambe lo reputano opportuno, ciascuna delle Parti può inviare un rappresentante nel territo- rio dell’altra Parte. Le Parti si adoperano al fine di facilitarne il compito/di facilitare il compito del rappresentante.
Art. 5 Ulteriori informazioni
1. Le Parti s’informano vicendevolmente una volta all’anno sui propri programmi
nucleari, sulle esperienze acquisite dall’esercizio di impianti nucleari e sulla loro legislazione nel settore della sicurezza nucleare e della radioprotezione. 2. Le Parti s’informano vicendevolmente anche sulle loro installazioni esistenti, in costruzione o progettate ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 lettere a–c e si trasmet- tono i dati contenuti nell’allegato. Le Parti s’informano vicendevolmente, con sei mesi d’anticipo, sulla prevista messa in servizio delle installazioni in costruzione.
3. Le Parti s’informano poi vicendevolmente sulle modifiche essenziali, sullo
spegnimento e sullo smantellamento degli impianti ai sensi dell’articolo 1 paragra- fo 2 lettere a–c e si mettono a disposizione la pertinente documentazione.
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Art. 6 Informazioni sulle procedure d’autorizzazione in base al diritto in materia di energia nucleare Nelle procedure d’autorizzazione per impianti nucleari rilasciate in virtù del diritto in materia di energia nucleare, ciascuna Parte mette a disposizione dell’altra la documentazione relativa alla domanda secondo i medesimi criteri applicati nei confronti dello Stato terzo più favorito. L’informazione è fornita a un momento della procedura che consente all’altra Parte di esprimersi in tempo sul progetto. I pareri di quest’altra Parte sono integrati negli esami che si effettuano durante la procedura.
Art. 7 Programma di misurazioni Ciascuna Parte conduce sul proprio territorio un programma per misurare le radia- zioni ionizzanti e dei radionuclidi nell’ambiente. I risultati delle misurazioni vengo- no comunicati all’altra Parte una volta all’anno.
Art. 8 Sistemi di allarme precoce per le radiazioni Le Parti intendono approntare un metodo per lo scambio dei dati dei loro sistemi di allarme precoce per le radiazioni.
Art. 9 Riunioni di periti Per l’applicazione del presente Accordo e per l’esame di altre questioni che interes- sano le due Parti, queste organizzano annuali riunioni di periti su temi prioritari concordati assieme. Qualora entrambe le Parti lo reputino opportuno, a titolo com- pletivo possono essere organizzate conferenze di periti.
Art. 10 Coordinatori 1. Per l’applicazione del presente Accordo, ciascuna Parte designa un coordinatore e lo notifica all’altra Parte per via diplomatica.
2. I coordinatori provvedono in particolare
a) allo scambio dell’intera documentazione e di tutte le informazioni che devo- no essere trasmesse nel quadro della collaborazione di cui agli articoli 5 e 7, sempre che, per singoli casi, non entri in linea di conto un canale d’infor- mazione particolare; b) all’organizzazione delle riunioni, ovvero delle conferenze, di periti di cui all’articolo 9.
Art. 11 Confidenzialità delle informazioni 1. Il contenuto delle informazioni trasmesse può essere utilizzato senza restrizione, a meno che una Parte non lo dichiari confidenziale. 2. L’inoltro a terzi di informazioni confidenziali avviene soltanto di comune intesa.
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Art. 12 Spese Lo scambio d’informazioni in virtù del presente Accordo è gratuito. Se l’acquisi- zione d’informazioni complementari causa spese considerevoli, esse verranno rim- borsate dalla Parte che ha chiesto le informazioni complementari.
Art. 13 Obbligazioni di diritto internazionale pubblico I diritti e gli obblighi più ampi delle Parti risultanti dal diritto internazionale pubbli- co non sono interessati dal presente Accordo.
Art. 14 Entrata in vigore, durata e denuncia dell’Accordo 1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese che segue il mese in cui le due Parti si sono comunicate vicendevolmente per via diplomatica che sono soddisfatti i relativi presupposti a livello nazionale per l’entrata in vigore.
2. Il presente Accordo è concluso a tempo illimitato.
3. Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento da una Parte. La
denuncia deve avvenire per scritto e per via diplomatica. Essa diventa effettiva sei mesi dopo essere stata rimessa all’altra Parte.
Fatto a Berna, il 19 marzo 1999, in due originali in lingua tedesca.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica d’Austria: Flavio Cotti Wolfgang Schüssel
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Allegato
I dati da trasmettere all’altra Parte in virtù dell’articolo 5 paragrafo 2 sono: – nome dell’installazione, – luogo e indirizzo dell’installazione, – esercente, – scopo e dati tecnici di base dell’installazione, – stato attuale, – dati d’esercizio, – descrizione generale del luogo dell’installazione. Riguardo ai reattori nucleari vengono ancora indicati i seguenti dati: – tipo di reattore, – potenza, – caratteristiche fondamentali della zona di fissione, – recipiente del reattore, – liquidi di raffreddamento e cicli di raffreddamento (primario e secondario) del reattore, – generatore di vapore, – valori limite e condizioni per l’immissione di sostanze radioattive nell’ambiente, – valori limite e condizioni per lo stoccaggio delle scorie radioattive e condi- zioni per la manipolazione di combustibili nucleari esausti, – sistema per garantire la sicurezza nucleare, eccettuato il sistema di protezio- ne fisica.