AS 2003 2484
Ordinanza concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Ordinanza concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM)
Modifica del 16 giugno 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° novembre 20001 concernente l’accesso alle professioni di tra- sportatore di viaggiatori e di merci su strada è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Oggetto
Art. 1 cpv. 1 e 2 1 La presente ordinanza disciplina il rilascio dell’autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada, il rilascio dell’attestato di capacità professio- nale quale direttore di un’impresa di trasporti su strada nonché l’obbligo e il rilascio dell’attestato di conducente. 2 L’autorizzazione di accesso di cui al capoverso 1 è rilasciata alle imprese con sede in Svizzera che: a. sono iscritte nel registro del commercio; b. in quanto imprese individuali non sono tenute a essere iscritte nel registro di commercio; o c. in quanto enti di diritto pubblico gestiscono un’azienda di trasporti.
Art. 4 cpv. 1 lett. e 1 Per provare la capacità professionale, il richiedente o una persona di cui all’arti- colo 9 capoverso 2 LTV deve presentare uno dei seguenti documenti: e. un certificato federale di capacità di «guida e conducente di pullman».
1 RS 744.103
2484 2003-0765
Accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada RU 2003
Sezione 3a: Attestato di conducente
Art. 6a Obbligo 1 Chi effettua un trasporto su strada nell’ambito di un trasporto internazionale di merci per conto terzi, necessita di un attestato di conducente dell’autorità compe- tente. 2 L’attestato certifica che la persona che effettua un trasporto su strada è assunta o impiegata in conformità delle pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e lavoro, per effettuare trasporti su strada. 3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) può liberare dall’obbligo dell’attestato di conducente i cittadini di Stati che concedono la reciprocità.
Art. 6b Rilascio e validità 1 L’UFT rilascia gli attestati di conducente alle imprese svizzere di trasporti su strada che: a. sono titolari di un’autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada o di un’altra autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di mer- ci; e b. assumono o impiegano i conducenti in conformità delle pertinenti disposi- zioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e lavoro. 2 L’attestato di conducente è rilasciato per un periodo di al massimo cinque anni; può essere rinnovato.
Art. 6c Ritiro e rifiuto
1 L’UFT ritira l’attestato di conducente se l’impresa di trasporti su strada:
a. non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 6b; o b. ha fornito informazioni errate in merito a fatti importanti per il rilascio dell’attestato. 2 In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle pertinenti disposi- zioni, l’UFT può negare il rilascio degli attestati di conducente o fissare condizioni per il loro rilascio.
Accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada RU 2003
Sezione 3b Custodia e presentazione dei documenti
1 Una copia, certificata conforme dall’UFT o dall’autorità competente, dell’autoriz- zazione di accesso e l’attestato di conducente devono sempre essere recati con sé. Su richiesta, tali documenti vanno esibiti agli organi di controllo. 2 Il capoverso 1 non si applica se il veicolo è impiegato nel servizio di linea confor- memente all’articolo 9 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori.
Art. 8 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1o luglio 2004.
16 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 744.11