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AS 2003 2500

Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Bulgaria relativo allo scambio di tirocinanti

Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Bulgaria relativo allo scambio di tirocinanti

RS 0.142.112.147; RU 1995 3954

Modifica dell’Accordo Concluso mediante scambio di note del 20 dicembre 2001/7 gennaio 2002 Entrato in vigore il 7 gennaio 2002

Traduzione1

Art. 2 I tirocinanti devono aver compiuto almeno i 18 anni di età e non devono di norma aver superato i 35 anni di età. Essi devono aver acquisito una qualificazione profes- sionale.

Art. 7 cpv. 1

1. Il numero dei tirocinanti ammesso da ciascun Paese non può superare 100 unità

per anno civile.

Art. 9 cpv. 1 e 2

1. Le autorità competenti per il presente Accordo sono:

– per la Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e poli- zia; – per la Repubblica di Bulgaria, il Ministero del lavoro e della politica sociale.

2. Le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo sono:

– per il Dipartimento federale di giustizia e polizia, l’Ufficio federale degli stranieri a Berna; – per il Ministero del lavoro e della politica sociale, l’Ufficio nazionale dell’impiego a Sofia.

1 Dal testo originale tedesco (AS 2003 2500).

2500 2002-2589

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