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AS 2003 2659

Accordo del 22 novembre 1984 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Tailandia concernente i servizi aerei tra ed oltre i loro territori

Accordo del 22 novembre 1984 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Tailandia concernente i servizi aerei tra ed oltre i loro territori

RS 0.748.127.197.45; RU 1987 1649

Modifica dell’allegato Entrata in vigore mediante scambio di note il 22 novembre 2000

Traduzione1

Allegato Tavola delle linee Tavola I Linee sulle quali l’impresa designata dalla Tailandia può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza Punti intermedi Punti in Svizzera Punti oltre

Punti in Tailandia Punti intermedi Punti in Svizzera Punti oltre

Tavola II Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza Punti intermedi Punti in Tailandia Punti oltre

Punti in Svizzera Punti intermedi Punti in Tailandia Punti oltre

Note 1. A scelta delle imprese designate possono essere tralasciati i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli, purché i servizi convenuti inizino in un punto del territorio della Parte che ha designato l’impresa.

2. Ciascuna impresa designata può terminare qualsiasi servizio convenuto nel

territorio dell’altra Parte.

1 Dal testo originale inglese.

2003-0681 2659

Servizi aerei. Accordo con la Tailandia RU 2003

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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