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AS 2003 3043

Legge federale che modifica il Codice penale e la legge sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Finanziamento del terrorismo)

Legge federale che modifica il Codice penale e la legge sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Finanziamento del terrorismo)

Modifica del 21 marzo 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20021, decreta:

I Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

1. Codice penale 2

2 Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:

b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111–113 o su un altro crimine punito con una pena minima di tre anni di reclusione, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189-191, 197 numero 3, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter–322septies del presente Codi- ce, come pure ai sensi dell’articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 19514 sugli stupefacenti, o non è possibile cattu- rare il colpevole di un simile reato.

3 Con l’entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351), la lett. b dell’art. 28a cpv. 2 avrà il seguente tenore: b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli artico- li 111–113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189-191, 197 numero 3, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies del presente Codice, come pure ai sensi dell’articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato. 4 RS 812.121

2002-0760 3043

Terrorismo e finanziamento del terrorismo. LF RU 2003

Titolo prima dell’art. 100quater Titolo sesto: Della responsabilità dell’impresa

Art. 100quater Punibilità 1 Se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all’impresa. In que- sto caso l’impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di fran- chi.

2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies,

305bis, 322ter, 322quinquies o 322septies, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indi- spensabili per impedire un simile reato.5

3 Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità

del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provo- cato, nonché della capacità economica dell’impresa.

4 Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:

a. le persone giuridiche di diritto privato; b. le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti ter- ritoriali; c. le società; d. le ditte individuali.

Art. 100quinquies Procedura penale 1 In caso di procedimento penale, l’impresa è rappresentata da una sola persona, autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile. Se l’impresa non designa il suo rappresentante entro un termine ragionevole, l’autorità istruttoria o il giudice decide quale delle perso- ne autorizzate a rappresentarla in materia civile rappresenta l’impresa nel procedimento penale.

2 La persona che rappresenta l’impresa nel procedimento penale ha i

medesimi diritti e obblighi di un imputato. Le altre persone di cui nel capoverso 1 non sono tenute a deporre.

5 Con l’entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351), l’art. 102 cpv. 2 avrà il seguente tenore: 2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies o 322septies, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.

Terrorismo e finanziamento del terrorismo. LF RU 2003

3 L’impresa deve designare un altro rappresentante se per i medesimi

fatti o per fatti connessi è avviata un’inchiesta penale nei confronti del rappresentante designato. Se del caso l’autorità istruttoria o il giudice designano per rappresentarla un’altra persona secondo il capoverso 1 oppure, in sua assenza, un terzo qualificato.

Art. 260quinquies Finanziamento 1 Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nel- del terrorismo l’intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazio- nale a fare o ad omettere un atto è punito con la reclusione fino a cin- que anni o con la detenzione.6

2 Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a

tollerare l’eventualità che detti valori patrimoniali possano servire a finanziare il terrorismo.

3 Non costituisce finanziamento di un atto terroristico l’atto volto a in-

staurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a per- mettere l’esercizio o il rispetto dei diritti dell’uomo.

4 Il capoverso 1 non è applicabile se il finanziamento è destinato a so-

stenere atti che non contraddicono alle norme del diritto internazio- nale applicabili nei conflitti armati.

Art. 340bis, titolo marginale e cpv. 1, frase introduttiva7 Indagini in caso 1 Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti di criminalità organizzata, negli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter–322septies, non- finanziamento ché i crimini commessi da un’organizzazione criminale ai sensi del- del terrorismo e criminalità l’articolo 260ter, a condizione che i reati: ... economica

6 Con l’entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351), l’art. 260quinquies cpv. 1 avrà il seguente tenore: 1 Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell’intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 7 Con l’entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351), la rubrica marginale e il cpv. 1, frase introduttiva, dell’art. 337 avranno il tenore della presente modifica dell’art. 340bis.

Terrorismo e finanziamento del terrorismo. LF RU 2003

2. Legge federale del 6 ottobre 2000 8 sulla sorveglianza della corrispondenza

postale e del traffico delle telecomunicazioni Art. 3 cpv. 2 lett. a e b 2 La sorveglianza può essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti: a. articoli 111–113, 115, 119 numero 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis numero 1 secondo comma, 146–148, 156, 160, 161, 180, 181, 183, 185, 187 numero 1, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195-197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 dal primo al quarto comma,

231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 nume-

ro 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 244, 251 nume- ro 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis-260quinquies, 264-266, 277 numero 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322ter, 322quater e 322septies del Codice penale9 (CP); b. articoli 62 capoversi 1 e 3, 63 numeri 1 primo e terzo comma e 2, 64 nume- ri 1 primo comma e 2, 74, 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 103 numero 1, 104 capoverso 2, 105, 106 capoversi 1 e 2, 108–113, 115–117, 119, 121, 130 numeri 1 e 2, 132, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a,

160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1 primo e terzo comma, 162 capoversi 1 e

3, 164, 165 numero 1 primo e terzo comma, 166 numero 1 dal primo al quarto comma, 167 numero 1, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a nume- ro 1 primo comma e numero 2, 170 capoverso 1, 171a capoverso 1, 171b,

172 numero 1 e 177 del Codice penale militare del 13 giugno 192710

(CPM).

5bis Durante almeno due anni dopo l’inizio della relazione commerciale con il clien- te, gli offerenti devono altresì poter fornire le informazioni di cui all’articolo 14 anche relativamente a persone che si sono allacciate alla telefonia mobile senza sot- toscrivere un abbonamento.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

8 RS 780.1 9 RS 311.0 10 RS 321.0

Terrorismo e finanziamento del terrorismo. LF RU 2003

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003 Consiglio nazionale, 21 marzo 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 10 luglio 200311, fatto salvo il numero 2 articolo 15 capoverso 5bis (Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni), la presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2003.

25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

11 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 10 luglio 2003 (Cancelleria federale), FF 2003 2475.

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