AS 2003 3100
Ordinanza concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco
Ordinanza concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco
Modifica del 20 agosto 2003
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del 6 agosto 20031 concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DFE concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco
Art. 1 cpv. 1 1 Sull’erba fresca o insilata della voce di tariffa 1214.9019 e sulle merci della voce di tariffa 2308.0050 aventi tenore, in peso, di sostanza secca non eccedente il 60 per cento si applica l’aliquota di dazio zero.
II La presente modifica entra in vigore il 21 agosto 2003.
20 agosto 2003 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss
1 RS 916.112.232; RU 2003 2677
3100 2003-1759