AS 2003 3103
Decreto federale concernente le scambio di lettere tra la Svizzera e la Corte di Conciliazione e d'Arbitrato nel quadro dell'OSCE, a Ginevra, sulle spese iniziali relative ai locali occupati dalla Corte e all'attrezzatura
Decreto federale concernente le scambio di lettere tra la Svizzera e la Corte di Conciliazione e d’Arbitrato nel quadro dell’OSCE, a Ginevra, sulle spese iniziali relative ai locali occupati dalla Corte e all’attrezzatura
del 22 settembre 1997
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 85 numero 5 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 gennaio 19972, decreta:
Art. 1 1 Lo scambio di lettere3 tra la Svizzera e la Corte di Conciliazione e d’Arbitrato nel quadro dell’OSCE, a Ginevra, sulle spese iniziali relative ai locali occupati dalla Corte e all’attrezzatura, è approvato.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 Il Dipartimento federale degli Affari Esteri, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ove necessario è autorizzato a concludere un accordo sull’assegna- zione di altri locali in sostituzione o a complemento di quelli menzionati nello scambio di lettere.
Art. 3 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.
Consiglio nazionale, 2 giugno 1997 Consiglio degli Stati, 22 settembre 1997 La presidente: Stamm Judith Il presidente: Delalay Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
1 Questa disposizione corrisponde all’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 2 FF 1997 II 282 3 RS 0.193.235.1; RU 2003 628
2003-1766 3103
Corte di Conciliazione e d’Arbitrato. DF RU 2003
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