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AS 2003 3128

Protocollo addizionale alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Protocollo addizionale relativo allo statuto delle truppe del PPP)

Traduzione1

Protocollo addizionale alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Protocollo addizionale relativo allo statuto delle truppe del PPP)

Concluso a Bruxelles il 19 giugno 1995 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 9 aprile 2003 Entrato in vigore per la Svizzera il 9 maggio 2003

Gli Stati parti del presente Protocollo addizionale alla Convenzione tra gli Stati Parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partena- riato per la pace relativa allo statuto delle loro forze2, di seguito denominata la Convenzione, considerando che la legislazione nazionale di talune Parti della Convenzione non prevede la pena di morte, hanno convenuto quanto segue:

Art. I Nella misura in cui una giurisdizione gli sia riconosciuta dalle norme della Conven- zione, ciascuno Stato parte del presente Protocollo addizionale si asterrà dall’appli- care la pena di morte a un membro e alla famiglia di un membro di una forza, non- ché all’organico civile di una forza di qualsiasi altro Stato parte del presente Proto- collo addizionale.

Art. II 1. Il presente Protocollo sarà sottoposto alla firma di tutti i firmatari della Conven- zione. 2. Il presente Protocollo sarà oggetto di ratifica, di accettazione o di approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione saranno depositati presso il governo degli Stati Uniti d’America, che informerà tutti gli Stati firmatari riguardo al deposito di ciascun strumento. 3. Il presente Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati firmatari, di cui uno almeno deve essere Parte dello Statuto delle truppe della NATO e uno almeno deve essere uno Stato che ha accettato l’invito a partecipare al Partenariato per la pace e che ha sottoscritto il documento quadro del Partenariato per la pace, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

RS 0.510.11

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.510.1; RU 2003 3105

3128 2003-0546

Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e altri Stati partecipanti RU 2003 al Partenariato per la pace. Protocollo addizionale

4. Il presente Protocollo entrerà in vigore, per ogni altro firmatario, alla data del deposito presso il governo degli Stati Uniti d’America del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un esemplare unico che sarà depositato negli archivi del governo degli Stati Uniti d’America, il quale ne trasmetterà copia conforme a tutti gli Stati firmatari.

Seguono le firme

Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e altri Stati partecipanti RU 2003 al Partenariato per la pace. Protocollo addizionale

I Campo di applicazione del Protocollo addizionale il 5 maggio 2003 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Albania 9 maggio 1996 8 giugno 1996 Austria* 3 agosto 1998 2 settembre 1998 Azerbaigian 3 marzo 2000 2 aprile 2000 Belgio 10 ottobre 1997 9 novembre 1997 Bulgaria 29 maggio 1996 28 giugno 1996 Canada 2 maggio 1996 1º giugno 1996 Croazia 11 gennaio 2002 10 febbraio 2002 Danimarca* 8 luglio 1999 7 agosto 1999 Estonia 7 agosto 1996 6 settembre 1996 Finlandia* 2 luglio 1997 1º agosto 1997 Francia 1º febbraio 2000 2 marzo 2000 Georgia 19 maggio 1997 18 giugno 1997 Germania* 24 settembre 1998 24 ottobre 1998 Grecia 30 giugno 2000 30 luglio 2000 Italia 23 settembre 1998 23 ottobre 1998 Kazakstan 6 novembre 1997 6 dicembre 1997 Lettonia 19 aprile 1996 1° giugno 1996 Lituania 15 agosto 1996 14 settembre 1996 Lussemburgo 14 settembre 2001 14 ottobre 2001 Macedonia 19 giugno 1996 19 luglio 1996 Moldova 1º ottobre 1997 31 ottobre 1997 Norvegia* 4 ottobre 1996 3 novembre 1996 Paesi Bassi* 26 giugno 1997 26 luglio 1997 Polonia 4 aprile 1997 4 maggio 1997 Portogallo 4 febbraio 2000 5 marzo 2000 Repubblica Ceca 27 marzo 1996 1° giugno 1996 Romania 5 giugno 1996 5 luglio 1996 Slovacchia 18 settembre 1996 18 settembre 1996 Slovenia 18 gennaio 1996 1° giugno 1996 Spagna* 4 febbraio 1998 6 marzo 1998 Svezia* 13 novembre 1996 13 dicembre 1996 Svizzera* 9 aprile 2003 9 maggio 2003 Ucraina 26 aprile 2000 26 maggio 2000 Ungheria 14 dicembre 1995 1° giugno 1996 Uzbekistan 30 gennaio 1997 1º marzo 1997 * Riserve e dichiarazioni3

3 Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in lingua inglese possono essere richiesti alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e altri Stati partecipanti RU 2003 al Partenariato per la pace. Protocollo addizionale

II Riserve e dichiarazioni della Svizzera concernenti lo Statuto delle truppe della NATO Riserva all’articolo VII paragrafi 5 e 6 I. La Svizzera consegnerà alle autorità competenti dello Stato d’invio o dello Stato ricevente ai sensi dell’articolo VII paragrafo 5 dello Statuto delle truppe della NATO i membri di una truppa, di un elemento civile o le rispettive persone a carico oppure fornirà, in simili casi, l’assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 6 unica- mente se lo Stato richiedente garantisce che nei confronti di tali persone non sarà comminata né eseguita la pena di morte. II. La Svizzera non consegnerà alle autorità competenti dello Stato d’invio o dello Stato ricevente ai sensi dell’articolo VII paragrafo 5 dello Statuto delle truppe della NATO i membri di una truppa, di un elemento civile o le rispettive persone a carico e non fornirà, in simili casi, l’assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 6, i. se vi sono motivi seri per credere che tali persone possano subire delle tortu- re oppure una pena o un trattamento disumani o degradanti, ii. se vi sono motivi seri per credere che tali persone possano essere perseguite per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politi- che o che la condizione di tali persone arrischi di essere aggravata per uno di questi motivi. Riserva all’articolo XIII La Svizzera concede un’assistenza amministrativa o giudiziaria in ambito fiscale. Sono oggetto dell’assistenza amministrativa l’applicazione corretta delle convenzio- ni concernenti l’eliminazione della doppia imposizione nonché la prevenzione dell’utilizzazione abusiva di tali convenzioni. La Svizzera concede un’assistenza giudiziaria unicamente in caso di truffa in materia di tasse e a condizione di recipro- cità. Dichiarazione in merito all’articolo VII L’accettazione da parte della Svizzera della giurisdizione penale e disciplinare di autorità militari straniere di uno Stato d’invio ai sensi dell’articolo VII dello Statuto delle truppe della NATO non è applicabile ai dibattimenti, alle deliberazioni di sentenze e alla pronuncia di sentenze da parte di un tribunale penale dello Stato d’invio sul territorio svizzero.

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