AS 2003 3263
Convenzione del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile
Convenzione del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile
RS 0.274.12; RU 1957 485
I Campo di applicazione della convenzione il 27 agosto 2003, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Cina-Macao* 10 dicembre 1999 20 dicembre 1999 Cipro* 27 aprile 2000 A 1° marzo 2001 Paesi Bassi-Aruba2 29 gennaio 1986 1° gennaio 1986 Jugoslavia 26 aprile 2001 S 27 aprile 1992 Ucraina* 10 giugno 1999 S 24 agosto 1991 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso
II Riserve e dichiarazioni Cina La convenzione relativa alla procedura civile, che si applica attualmente a Macao, continuerà ad applicarsi alla Regione amministrativa speciale di Macao a partire dal 20 dicembre 1999 nonostante la Cina non sia ancora Parte alla convenzione. Il Governo della Repubblica popolare cinese desidera inoltre fare la dichiarazione seguente: Con riferimento alle disposizioni dell’articolo 15 della convenzione, gli agenti diplomatici o consolari non saranno autorizzati a eseguire direttamente le commis- sioni rogatorie presso un cittadino della Repubblica popolare cinese o di uno Stato terzo nella Regione amministrativa speciale di Macao.
1 Completa le precedenti pubblicazioni in RU 1968 1692, 1971 710, 1972 2607,
1973 2251, 1977 40, 1979 624, 1984 982, 1988 2071 e 1998 1851.
2 Il 1° gennaio 1986 l’isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l’autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.
2002-2038 3263
Procedura civile. Convenzione internazionale RU 2003
Cipro Conformemente all’articolo 32 della convenzione, la Repubblica di Cipro si riserva il diritto di limitare l’applicazione dell’articolo 17 ai cittadini degli Stati contraenti che hanno la loro residenza abituale sul suo territorio. La Repubblica di Cipro dichiara che l’autorità competente designata conformemente alle disposizioni della convenzione è: Permanent Secretary Ministry of Justice and Public Order
125 Athalassa Ave.
Strovolos
2024 Nicosia
Tel.: +357 (2) 805911 / 805928 Fax: +357 (2) 518356
Ucraina Per quel che concerne le disposizioni degli articoli 1, 6, 9 e 15 della convenzione, l’Ucraina ha fatto la dichiarazione seguente: «(...) confermare che, conformemente alla procedura in vigore in Ucraina, gli atti giudiziali rilasciati dalle autorità giudiziarie estere competenti e destinati a essere notificati alle persone residenti nel territorio ucraino, nonché le decisioni delle autorità giudiziarie competenti summenzionate, devono essere trasmesse per esecu- zione alle istituzioni ucraine competenti per via diplomatica tramite il Ministero degli affari esteri dell’Ucraina. Tale procedura non impedisce in alcuna maniera alle missioni diplomatiche e consolari degli Stati esteri in Ucraina di trasmettere atti di tale genere ai cittadini dei Paesi rappresentati da tali missioni, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 6 della convenzione.»
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