AS 2003 3373
Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del 3 settembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Negli articoli 126 capoverso 4 e 127 capoverso 3, la denominazione «Controllo federale DDPS dei veicoli» è sostituita da «Controllo federale dei veicoli».
Art. 75 cpv. 5
5 L’USTRA, d’intesa con i Cantoni, l’autorità competente in seno al Dipartimento
federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e la Direzione generale delle dogane, stabilisce la forma da dare al rapporto di perizia ed emana le istruzioni sul modo di compilarlo.
Art. 120 cpv. 1 1 Se un veicolo o un rimorchio sono immatricolati in un altro Cantone, l’autorità d’immatricolazione invia la licenza di circolazione annullata e la conferma del ritiro e della distruzione delle targhe all’autorità del precedente Cantone di stanza che le ha rilasciate.
Art. 121 Abrogato
1 RS 741.51
2002-2779 3373
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2003
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2003.
3 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz