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AS 2003 3403

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame per il corso di studi in scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell'Università di Ginevra e per il diploma federale di farmacista

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per il corso di studi in scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell’Università di Ginevra e per il diploma federale di farmacista

del 3 settembre 2003

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il modulo speciale d’insegnamento e d’esame (modulo speciale) applicato al corso di studi in scienze farmaceutiche del diparti- mento di farmacia dell’Università di Ginevra (Università di Ginevra) per l’otteni- mento del diploma in scienze farmaceutiche (corso di studi in farmacia) e del diplo- ma federale di farmacista.

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica a tutti gli studenti di farmacia dell’Università di Ginevra per l’intera durata dello studio quinquennale. 2 Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’OPMed.

Capitolo 2: Diploma in scienze farmaceutiche (primo e secondo ciclo) Sezione 1: Composizione degli studi e programmi d’insegnamento

Art. 3 Studio di base e studio complementare 1 Il corso di studi in farmacia consiste in uno studio di base e in uno studio comple- mentare.

2 Lo studio di base comprende il programma d’insegnamento obbligatorio per tutti

gli studenti.

RS 811.112.55 1 RS 811.112.1

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Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame RU 2003

3 Lo studio complementare comprende i corsi di formazione che gli studenti possono scegliere individualmente nell’ambito degli studi.

Art. 4 Composizione degli studi 1 Il corso di studi in farmacia consiste in uno studio di base biennale (primo ciclo) e in uno studio professionale biennale (secondo ciclo). 2 Il corso di studi prevede due esami propedeutici durante lo studio di base e un esame di diploma durante lo studio professionale.

Art. 5 Programmi d’insegnamento 1 Il primo ciclo verte sull’acquisizione delle basi di scienze naturali (in particolare matematica, informatica, fisica, biologia, chimica analitica, inorganica, organica e fisica), di farmacia e di medicina (in particolare introduzione alle scienze farmaceu- tiche, anatomia/fisiologia). 2 Il secondo ciclo si fonda sulle conoscenze, le capacità e le tecniche acquisite nel corso del primo ciclo e verte sull’acquisizione delle conoscenze, capacità e tecniche relative alle scienze farmaceutiche e a tutti gli aspetti farmacologici, dalla sintesi delle sostanze al loro impiego da parte del paziente.

Sezione 2: Primo e secondo esame propedeutico

Art. 6 Periodo, composizione, ammissione e voti

1 Il primo e il secondo esame propedeutico si tengono durante e/o alla fine del

corrispondente anno di studio.

2 Il primo e il secondo esame propedeutico comprendono ciascuno quattro singole

prove d’esame, che possono consistere in uno o più esami parziali.

3 Sono ammessi al secondo esame propedeutico gli studenti che:

a. hanno frequentato un corso di samaritano conforme al programma di forma- zione della Federazione svizzera dei samaritani; b. hanno svolto una pratica ospedaliera della durata di almeno sei settimane. 4 Per ogni singola prova d’esame viene assegnato un voto principale calcolato sulla media ponderata dei voti dei relativi esami parziali e arrotondato al mezzo punto. Gli esami parziali possono essere valutati al decimo di punto.

Art. 7 Risultato e ripetizione 1 Il primo e il secondo esame propedeutico sono considerati non superati se più di due voti principali sono inferiori al 4 o se un voto principale è inferiore al 3.

2 Ogni esame propedeutico può essere ripetuto una sola volta.

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Sezione 3: Esame di diploma

Art. 8 Periodo, composizione e ammissione

1 L’esame di diploma si tiene al più presto dopo il sesto semestre.

2 L’esame consiste in un lavoro di diploma e in un esame professionale teorico.

3 L’ammissione a una parte dell’esame è indipendente dal risultato ottenuto

nell’altra parte.

Art. 9 Lavoro di diploma 1 Il lavoro di diploma può essere iniziato al più presto dopo il settimo semestre e dura almeno sedici settimane. 2 Il lavoro di diploma è svolto in una disciplina farmaceutica scelta dal candidato, nei limiti dei posti disponibili nei diversi laboratori. Il lavoro si svolge sotto la responsabilità di un professore o di un «maître d’enseignement et de recherche» dell’Università di Ginevra. 3 Il lavoro di diploma consiste in un lavoro sperimentale pluridisciplinare nel settore delle scienze farmaceutiche. Comprende uno studio bibliografico, una parte pratica, un rapporto finale e la presentazione orale. 4 Il lavoro di diploma è considerato superato se lo studente ottiene almeno il voto 4.

Art. 10 Esame professionale teorico 1 L’esame professionale teorico può cominciare al più presto dopo il sesto semestre.

2 L’esame consiste in cinque singole prove d’esame pluridisciplinari composte al

massimo di dieci esami parziali.

3 Per ogni singola prova d’esame è assegnato un voto principale calcolato sulla

media ponderata dei voti dei relativi esami parziali e arrotondato al mezzo punto. 4 L’esame professionale teorico è considerato non superato se più di due voti princi- pali sono inferiori al 4 o se un voto principale è inferiore al 3.

Art. 11 Risultato complessivo e ripetizione

1 L’esame di diploma è superato se il lavoro di diploma e l’esame professionale

teorico sono stati superati con successo. 2 Per il calcolo del voto complessivo dell’esame di diploma, l’esame professionale teorico conta come voto semplice, mentre il lavoro di diploma conta come voto doppio. Il voto complessivo si arrotonda al mezzo punto. 3 Il lavoro di diploma e l’esame professionale teorico possono essere ripetuti singo- larmente una sola volta.

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4 In caso di ripetizione dell’esame professionale teorico, non è ammesso cambiare la ripartizione delle materie né le materie scelte dello studio complementare.

Capitolo 3: Diploma federale di farmacista (terzo ciclo) Sezione 1: Composizione degli studi e programmi d’insegnamento

Art. 12 Composizione degli studi Il terzo ciclo di studi finalizzato al conseguimento del diploma federale di farmacista comprende, al quinto anno, un anno di assistenza che prevede programmi d’insegnamento specifici.

Art. 13 Programmi d’insegnamento Il periodo d’assistenza dura dodici mesi e si svolge in una farmacia pubblica, in una farmacia d’ospedale o nell’industria farmaceutica. Permette agli studenti di acquisi- re, oltre alle conoscenze, capacità e tecniche acquisite nel corso del primo e del secondo ciclo, le basi per poter assumere la responsabilità farmaceutica in tutti i settori della farmacia in qualità di professionisti sanitari.

Sezione 2: Esame finale di diploma federale di farmacista

Art. 14 Periodo, composizione e voti 1 L’esame finale per l’ottenimento del diploma federale di farmacista si tiene al termine del quinto anno di studi. 2 L’esame finale consiste in cinque singole prove d’esame pluridisciplinari composte al massimo di dieci esami parziali.

3 Per ogni singola prova d’esame è assegnato un voto principale, calcolato sulla

media dei voti dei relativi esami parziali e arrotondato al mezzo punto.

Art. 15 Risultato e ripetizione 1 L’esame finale è considerato non superato se più di due voti principali sono infe- riori al 4 o se un voto principale è inferiore al 3.

2 L’esame finale può essere ripetuto due volte.

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Capitolo 4: Disposizioni generali relative agli esami dei tre cicli di studio

Art. 16 Informazione agli studenti All’inizio di ogni anno accademico, l’Università di Ginevra comunica per scritto agli studenti: a. i programmi d’insegnamento determinanti per gli esami; b. la materia di ogni singola prova d’esame; c. le modalità seguite per ogni singola prova d’esame; d. nel caso di singole prove d’esame che comportano diversi esami parziali: i criteri di ponderazione dei singoli esami parziali per il calcolo dei voti prin- cipali; e. le condizioni per il rilascio di attestati di studio; f. i corsi e le esercitazioni pratiche a scelta, nell’ambito dello studio comple- mentare; g. le caratteristiche della pratica ospedaliera nel secondo anno di studio; h. le caratteristiche dell’assistenza nel quinto anno di studio.

Art. 17 Ammissione agli esami

1 Sono ammessi agli esami gli studenti che hanno seguito lo studio di base e lo

studio complementare prescritti dall’Università di Ginevra e hanno superato i test di verifica intermedi. 2 L’Università di Ginevra rilascia gli attestati di studio e segnala alla Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche (Giunta direttiva) i nominativi degli studenti che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1. 3 La Giunta direttiva decide in merito all’ammissione agli esami di un candidato o alla revoca di un’ammissione già concessa.

Art. 18 Esaminatori, valutazione

1 Gli esaminatori sono scelti tra le persone che hanno partecipato ai programmi

d’insegnamento del modulo speciale. Sono nominati dalla Giunta direttiva su propo- sta dell’Università di Ginevra. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami orali e pratici sono condotti e valutati da due esaminatori. 3 Agli esami orali è inoltre presente il presidente locale o un suo supplente. Nel limite del possibile, gli esami pratici sono sorvegliati dal presidente locale o da un suo supplente.

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Art. 19 Comunicazione dei risultati

1 L’Università di Ginevra comunica i risultati degli esami al presidente locale.

2 Il presidente locale comunica agli studenti il risultato finale dell’esame mediante decisione formale.

Art. 20 Promozione Sono ammessi all’anno di studio successivo gli studenti che hanno superato la totalità degli esami dell’anno o del ciclo di studi frequentato.

Art. 21 Esclusione definitiva L’esclusione definitiva dal modulo speciale comporta l’esclusione definitiva da ogni ulteriore esame comparabile nelle professioni mediche (modulo speciale o corso di studi convenzionale in altre facoltà).

Capitolo 5: Tasse e indennità

Art. 22 Tasse

1 Sono prelevate le seguenti tasse:

franchi

a. primo e secondo esame propedeutico, ciascuno 200.– b. esame di diploma 700.– c. esame finale 520.– 2 Per la ripetizione del lavoro di diploma viene riscossa una tassa di 190 franchi, mentre per la ripetizione dell’esame professionale teorico viene riscossa una tassa di

560 franchi.

Art. 23 Indennità per liberi professionisti I farmacisti liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento sulle indennità disciplinate dagli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del 12 novembre 19842 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche.

2 RS 811.112.11

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Capitolo 6: Verifiche e modifiche del modulo speciale

Art. 24 Verifiche Le esperienze acquisite con il modulo speciale sono sottoposte a continue verifiche.

Art. 25 Comunicazione di modifiche Le modifiche della presente ordinanza sono comunicate per scritto agli studenti entro l’inizio del pertinente anno accademico.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 26 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 4 ottobre 20013 concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame del corso di studio di scienze farmaceutiche presso l’Istituto farmaceutico dell’Università di Ginevra è abrogata.

Art. 27 Modifica del diritto vigente Le modifiche del diritto vigente figurano nell’allegato.

Art. 28 Disposizioni transitorie 1 Il presente modulo speciale si applica a tutti gli studenti del corso di studi in farmacia dell’Università di Ginevra a partire dall’anno accademico 2003/2004, ad eccezione degli studenti che hanno svolto l’anno di assistente-farmacista secondo il diritto anteriore prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

2 Le disposizioni relative al lavoro di diploma sono applicabili immediatamente

anche agli studenti che seguono il corso di studi secondo il diritto anteriore. Le pertinenti disposizioni della presente ordinanza sono applicabili per analogia. 3 Per gli studenti che hanno iniziato gli studi prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, l’esame di scienze naturali e quello delle materie farmaceutiche fondamentali si tengono secondo il diritto anteriore. Per detti studenti si applica il modulo speciale a partire dal secondo ciclo di studi. Essi devono svolgere il periodo di pratica ospedaliera, della durata ridotta di 4 settimane, prima dell’inizio del secondo ciclo di studio. 4 Agli studenti che non hanno superato l’esame di scienze naturali prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il presente modulo speciale.

3 RU 2001 2567

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5 Gli esami secondo il diritto anteriore si tengono per l’ultima volta come segue:

a. esame delle materie farmaceutiche fondamentali 2005 b. esame di assistente-farmacista 2004 c. esame finale 2007

6 La Giunta direttiva decide in merito alla continuazione degli studi secondo il

presente modulo speciale, su proposta dell’Università di Ginevra.

Art. 29 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2003.

3 settembre 2003 Il Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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Allegato

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 31 ottobre 20004 concernente la sperimentazione

di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi in Scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell’Università di Basilea e per il diploma federale per farmacisti

Art. 7 cpv. 3 3 La Giunta direttiva decide in merito all’ammissione agli esami di un candidato o alla revoca di un’ammissione già concessa.

Art. 13 cpv. 1 e 4

1 Il primo e il secondo esame propedeutico si tengono durante e/o alla fine del

corrispondente anno di studio. 4 Per ogni singola prova d’esame viene assegnato un voto principale calcolato sulla media ponderata dei voti dei relativi esami parziali e arrotondato al mezzo punto. Gli esami parziali possono essere valutati al decimo di punto.

2. Ordinanza del 4 ottobre 20015 concernente la sperimentazione

di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi parziale in scienze farmaceutiche all’Università di Berna

Art. 12 cpv. 1

1 Il primo e il secondo esame propedeutico si tengono durante e/o alla fine del

corrispondente anno di studio.

Art. 13 cpv. 1 1 Per ogni singola prova d’esame viene assegnato un voto principale calcolato sulla media ponderata dei voti dei relativi esami parziali e arrotondato al mezzo punto. Gli esami parziali possono essere valutati al decimo di punto.

4 RS 811.112.53 5 RS 811.112.56

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3. Ordinanza del 4 ottobre 20016 concernente la sperimentazione

di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi parziale in scienze farmaceutiche all’Università di Friburgo

Art. 12 cpv. 1

1 Il primo e il secondo esame propedeutico si tengono durante e/o alla fine del

corrispondente anno di studio.

Art. 13 cpv. 1 1 Per ogni singola prova d’esame viene assegnato un voto principale calcolato sulla media ponderata dei voti dei relativi esami parziali e arrotondato al mezzo punto. Gli esami parziali possono essere valutati al decimo di punto.

4. Ordinanza del 31 ottobre 20007 concernente la sperimentazione

di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi in Scienze farmaceutiche del Politecnico federale di Zurigo e per il diploma federale per farmacisti

Art. 7 cpv. 3 3 La Giunta direttiva decide in merito all’ammissione agli esami di un candidato o alla revoca di un’ammissione già concessa.

Art. 13 cpv. 1 e 4

1 Il primo e il secondo esame propedeutico si tengono durante e/o alla fine del

corrispondente anno di studio. 4 Per ogni singola prova d’esame viene assegnato un voto principale calcolato sulla media ponderata dei voti dei relativi esami parziali e arrotondato al mezzo punto. Gli esami parziali possono essere valutati al decimo di punto.

6 RS 811.112.57 7 RS 811.112.52

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