AS 2003 3485
Ordinanza concernente le bandiere, gli stendardi e le insegne dell'esercito
Ordinanza concernente le bandiere, gli stendardi e le insegne dell’esercito
del 10 settembre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 115 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951, ordina:
Art. 1 Vessilli
1 Una bandiera equiparata a un vessillo è assegnata:
a. ai corpi di truppa della fanteria; b. ai corpi di truppa delle truppe del genio; c. ai corpi di truppa delle truppe di salvataggio; d. ai corpi di truppa delle truppe sanitarie; e. ai corpi di truppa delle truppe della sicurezza militare; f. alle truppe per impieghi di promovimento della pace all’estero.
2 Uno stendardo equiparato a un vessillo è assegnato agli altri corpi di truppa.
Art. 2 Struttura dei vessilli
1 I vessilli riproducono lo stemma della Confederazione Svizzera conformemente
alla risoluzione federale del 12 dicembre 18892 sullo stemma della Confederazione.
2 Essi sono armati di una cravatta dai colori della Confederazione.
3 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina mediante istruzioni i dettagli della struttura dei vessilli.
Art. 3 Bandiere, stendardi e insegne
1 Il DDPS può prevedere l’assegnazione di una bandiera o di uno stendardo a ele-
menti strutturali del settore dipartimentale Difesa e dell’esercito non menzionati all’articolo 1, eccettuate le unità di truppa, nonché l’assegnazione di un’insegna agli alti ufficiali superiori. 2 Le bandiere, gli stendardi e le insegne di cui al capoverso 1 non sono vessilli.
3 Il DDPS disciplina mediante istruzioni la struttura delle bandiere, degli stendardi e delle insegne.
RS 514.28
2003-0288 3485
Ordinanza concernente le bandiere, gli stendardi e le insegne dell’esercito RU 2003
Art. 4 Disposizioni finali 1 Il DDPS disciplina mediante istruzioni l’utilizzo dei vessilli, delle bandiere, degli stendardi e delle insegne. Può delegare tale disciplinamento al capo dell’esercito.
2 L’ordinanza del 17 novembre 19823 concernente le bandiere e gli stendardi
dell’esercito è abrogata.
3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
10 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RU 1982 2039
3486