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AS 2003 3509

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan concernente la cooperazione tecnica e finanziaria e l'aiuto umanitario

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’Uzbekistan concernente la cooperazione tecnica e finanziaria e l’aiuto umanitario

Concluso il 20 settembre 2002 Entrato in vigore il 15 maggio 2003

Il Consiglio federale svizzero (qui di seguito denominato «Governo svizzero») e il Governo della Repubblica dell’Uzbekistan (qui di seguito denominato «Governo uzbeko»), qui di seguito denominati «Parti contraenti», nell’intento di rafforzare i legami d’amicizia tra i due Paesi, desiderosi di rafforzare queste relazioni e di sviluppare una fruttuosa cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria tra i due Paesi, riconoscendo che tale cooperazione finanziaria e tecnica contribuirà a promuovere il processo di riforma attualmente in atto in Uzbekistan volto a raggiungere uno svi- luppo sostenibile, economico, sociale e ambientale e a mitigare i costi di risana- mento economico, sociale e ambientale come anche a promuovere la democrazia e i diritti dell’uomo, consapevoli che il Governo uzbeko si è impegnato a perseguire l’attuazione delle riforme, allo scopo di instaurare un’economia di mercato in condizioni democrati- che, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Base della cooperazione Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali, come espressi in parti- colare nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ispira sia la politica interna sia quella estera delle due Parti contraenti e costituisce un elemento essen- ziale del presente Accordo, parificato agli obiettivi di questo ultimo.

Art. 2 Scopo dell’Accordo Il presente Accordo definisce i termini generali e le condizioni per tutte le forme di cooperazione tecnica, finanziaria o umanitaria tra il Governo svizzero e il Governo uzbeko.

RS 0.974.262.1

1 Dal testo originale inglese.

2002-1235 3509

Cooperazione tecnica e finanziaria e aiuto umanitario. RU 2003

Questi termini e condizioni saranno applicati ai progetti e ai programmi di cooperazione allo sviluppo concordati tra le Parti contraenti conformemente all’arti- colo 5. Le Parti contraenti promuoveranno, nell’ambito delle rispettive legislazioni nazio- nali, la realizzazione di progetti e di programmi di cooperazione in Uzbekistan. Questi progetti e programmi dovranno essere complementari agli sforzi di sviluppo profusi all’interno dell’Uzbekistan. Il Governo uzbeko dovrà applicare questi termini alle attività nazionali risultanti dai progetti e dai programmi di cooperazione allo sviluppo regionali cofinanziati dal Governo svizzero o dai progetti e dai programmi cofinanziati dal Governo svizzero tramite istituzioni multilaterali. Il presente Accordo è inoltre volto a semplificare l’aiuto umanitario e l’aiuto in situazioni di emergenza da parte del Governo svizzero nei confronti dell’Uzbekistan su richiesta del Governo uzbeko. Il presente Accordo definisce una struttura di norme e di procedure applicabili alla concezione e alla realizzazione dei progetti e dei programmi previsti. Allo scopo di evitare doppioni rispetto ai programmi e ai progetti finanziati da altri donatori e per assicurare ai progetti e ai programmi la massima efficacia, le Parti contraenti dovranno fornire e condividere tutte le informazioni necessarie per una coordinazione efficace. Se una convenzione particolare conclusa tra il Governo svizzero e il Governo uzbe- ko in merito a un determinato progetto definisce attività di cooperazione allo svilup- po che vanno oltre l’ambito del presente Accordo, si applicano le disposizioni di tale convenzione particolare.

Art. 3 Definizioni I progetti e i programmi specifici nonché le altre attività connesse che sottostanno al presente Accordo sono qui di seguito denominati «progetti». Ai fini del presente Accordo il termine «organismi esecutivi» si riferisce alle autorità pubbliche, alle società pubbliche o private nonché alle organizzazioni pubbliche o private riconosciute da entrambe le Parti contraenti, a cui sia stato affidato il man- dato dal Governo svizzero per realizzare i progetti specifici ai sensi dell’articolo 8.1. del presente Accordo. Gli esperti e i consulenti impiegati a corto o lungo termine dal Governo svizzero o dagli organismi esecutivi cui sono state affidate la preparazione e la realizzazione dei progetti nei termini del presente Accordo, sono qui di seguito denominati «per- sonale». Ai fini del presente Accordo il termine «beni» si riferisce al materiale, ai veicoli, ai macchinari, alle attrezzature e agli altri beni messi a disposizione dal Governo svizzero o dagli organismi esecutivi per i progetti contemplati dal presente Accordo nonché ogni altro bene fornito all’Uzbekistan nell’ambito di un accordo specifico concernente i progetti a cui si fa riferimento nell’articolo 5.1. sottostante.

Cooperazione tecnica e finanziaria e aiuto umanitario. RU 2003

Con «DSC» si intende la Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Diparti- mento federale degli affari esteri. Con «Seco» si intende il Segretariato di Stato dell’economia del Dipartimento federale dell’economia. Con «Ufficio svizzero di cooperazione» si intende l’ufficio istituito come distacca- mento dell’Ambasciata svizzera a Tashkent. Questo ufficio è incaricato di coordina- re e monitorare i progetti di sviluppo del Governo svizzero in Uzbekistan e in altri Paesi dell’Asia centrale.

Art. 4 Forme di cooperazione

Sezione 1 – Forme

4.1. La cooperazione avrà luogo sotto forma di cooperazione tecnica, inclusa la

cooperazione scientifica e culturale, di cooperazione finanziaria ed econo- mica nonché di aiuto umanitario e di aiuto in caso di emergenza, laddove una o più forme potranno essere applicate simultaneamente. 4.2. La cooperazione sarà realizzata tramite donazioni (in natura, servizi o fondi), crediti a condizioni favorevoli o usuali, garanzie o partecipazioni finanziarie o altri strumenti considerati adeguati.

4.3. La cooperazione potrà essere condotta su base bilaterale o in cooperazione

con altri donatori o organizzazioni multilaterali.

4.4. Le operazioni di cooperazione potranno essere affidate a organizzazioni o

istituzioni pubbliche o private, nazionali, internazionali o multilaterali.

Sezione 2 – Cooperazione tecnica

4.5. La cooperazione tecnica avrà luogo sotto forma di trasferimento di know-

how tramite la formazione e la consulenza, di prestazione di servizi o di for- nitura dei beni e dell’attrezzatura necessari alla realizzazione dei progetti.

4.6. La cooperazione tecnica può assumere le forme seguenti:

a) contributi sotto forma di donazioni; b) fornitura di beni e di servizi; c) impiego di personale locale o estero; d) attribuzione di borse di studio o di formazione in Uzbekistan, in Sviz- zera o in un Paese terzo; e) qualsiasi altra forma concordata di comune accordo tra le Parti con- traenti. 4.7. Di regola i progetti nell’ambito della cooperazione tecnica saranno realizzati su base non rimborsabile, tranne nel caso in cui siano legati ad attività eco- nomiche.

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Sezione 3 – Cooperazione finanziaria ed economica

4.8. La cooperazione finanziaria ed economica avrà luogo di regola sotto forma

di finanziamento di beni e di servizi di origine svizzera destinati ai progetti prioritari di infrastruttura e di sviluppo nonché relativa cooperazione tecnica. Può inoltre avere luogo sotto forma di sostegno ai mediatori finanziari. For- me alternative saranno considerate caso per caso.

4.9. La cooperazione finanziaria ed economica sarà fornita, a seconda del caso,

sotto forma di donazioni, di prestiti, di partecipazioni finanziarie, di fornitu- ra di garanzie o di una combinazione di tali forme, come da comune accordo tra le Parti contraenti. 4.10. Un’importanza particolare va data ai progetti atti a favorire lo sviluppo del settore emergente dell’economia privata, il miglioramento delle infrastruttu- re di base e l’attenuazione dell’impatto ambientale.

Sezione 4 – Aiuto umanitario

4.11. L’aiuto umanitario del Governo svizzero alla popolazione dell’Uzbekistan

avverrà sotto forma di beni, di servizi, di esperti e di contributi finanziari. 4.12. I progetti nell’ambito dell’aiuto umanitario saranno indirizzati ai gruppi più vulnerabili della società uzbeka e dovranno contribuire a rafforzare la capa- cità d’azione delle organizzazioni umanitarie locali e nazionali.

Sezione 5 – Altri campi di cooperazione 4.13. Qualsiasi altro campo di cooperazione di interesse comune sia stato concor- dato tra le Parti contraenti, che non sia esplicitamente contemplato dal pre- sente Accordo, dovrà essere concertato tramite un appendice al presente Accordo o tramite una convenzione specifica che potrà assumere la forma di memorandum o qualsiasi altra forma ritenuta adeguata.

Art. 5 Campo di applicazione

5.1. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno:

a) ai progetti di cooperazione di ogni tipo conformemente all’articolo 4, approvati dalle Parti contraenti; b) ai progetti concordati dal Governo svizzero con organizzazioni interna- zionali o con istituzioni pubbliche e private in Uzbekistan, per i quali le Parti contraenti o i loro rappresentanti autorizzati abbiano approvato di comune accordo l’applicazione mutatis mutandis della clausola dell’articolo 6, fatta eccezione per gli articoli 6.1. e 6.2.; c) ai progetti concordati con società o istituzioni di diritto pubblico o pri- vato di uno dei due Paesi, per i quali le Parti contraenti o i loro rappre- sentanti autorizzati abbiano approvato di comune accordo l’appli- cazione mutatis mutandis della clausola dell’articolo 6, fatta eccezione per gli articoli 6.1. e 6.2.

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5.2. Il Governo svizzero ha la facoltà di affidare l’attuazione dei suoi obblighi ad un organismo esecutivo.

5.3. Le disposizioni del presente Accordo sono applicate pure all’aiuto umanita-

rio svizzero e all’aiuto in caso di catastrofe e di emergenza fornite in Uzbekistan in caso di necessità.

Art. 6 Privilegi e immunità Con riferimento ai progetti contemplati dal presente Accordo, dovranno essere garantiti i privilegi e le immunità seguenti:

6.1. all’Ufficio svizzero di cooperazione, in qualità di distaccamento

dell’Ambasciata svizzera, sarà accordato lo stato diplomatico conforme- mente alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612 sulle relazioni diplo- matiche.

6.2. I membri dell’Ufficio svizzero di cooperazione a cui le autorità svizzere

hanno accordato il rango diplomatico, nonché i loro congiunti, beneficeran- no dei privilegi diplomatici e delle immunità previste dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche. 6.3. Il Governo svizzero fornirà gratuitamente e per tempo, entro i limiti previsti dalla sua legislazione nazionale, i visti d’entrata temporanei necessari ai cit- tadini uzbeki in visita in Svizzera nell’ambito dei progetti contemplati dal presente Accordo. 6.4. Su richiesta del Governo svizzero, il Governo uzbeko fornirà gratuitamente e per tempo i visti d’entrata e d’uscita temporanei necessari ai funzionari sviz- zeri e al personale consulente che partecipano ai progetti concordati. 6.5. Gli organismi esecutivi incaricati sono autorizzati ad assumere direttamente cittadini uzbeki in qualità di personale a lungo e a breve termine, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto. 6.6. Il Governo uzbeko accorderà all’Ufficio svizzero di cooperazione le autoriz- zazioni richieste per l’importazione temporanea di veicoli e di altri beni necessari per la coordinazione e per la realizzazione dei progetti in Uzbekis- tan. Tali veicoli e beni, come pure i servizi forniti per la realizzazione dei progetti, saranno esenti dal pagamento delle tasse doganali, delle imposte e delle altre tasse conformemente alle norme applicate per le missioni diplo- matiche.

6.7. Il Governo uzbeko si impegna ad agevolare, conformemente alla vigente

normativa uzbeka in materia di transazioni di cambio con l’estero, le proce- dure relative ai trasferimenti internazionali di valute estere effettuati nel quadro dei progetti o dal personale estero. 6.8. Il Governo uzbeko esenterà gli organismi esecutivi svizzeri o di Paesi terzi incaricati della realizzazione di un progetto dal pagamento di qualsiasi

2 RS 0.191.01

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imposta sul reddito, sul plusvalore o sulla fortuna e da qualsiasi tassa sulle indennità e sulle acquisizioni nell’ambito dei progetti concordati.

6.9. Il Governo uzbeko accetta che, per mezzo di un’intesa tra i partner di ogni

progetto, possano essere designati, per le procedure di pagamento relative ai progetti di cooperazione finanziaria, agenti finanziari e/o banche di servizio operanti per conto dei partner uzbeki dei progetti corrispondenti. Per i pagamenti in valuta locale (sum uzbeko) e/o per la creazione di fondi in controvalore potranno essere aperti conti speciali presso tali agenti finanziari e/o presso tali banche di servizio conformemente alla legislazione uzbeka. I partner dei singoli progetti decideranno di comune accordo circa l’utilizzazione dei fondi in deposito.

Art. 7 Clausola anticorruzione Le Parti contraenti perseguono obiettivi comuni nella lotta contro la corruzione, che ostacola il buon governo, impedisce un’utilizzazione appropriata delle risorse neces- sarie allo sviluppo e compromette una concorrenza trasparente e leale, fondata sulla qualità e sui prezzi. Pertanto esse dichiarano la loro volontà di unire gli sforzi per lottare contro la corruzione e segnatamente dichiarano che in nessun caso hanno proposto o accettato, né proporranno o accetteranno, direttamente o indirettamente, in relazione con la conclusione o l’attuazione del presente Accordo, alcuna offerta né alcun regalo, pagamento, rimunerazione o privilegio di un genere tale da poter essere considerato un atto di corruzione o un atto illegale. Ogni atto di questo genere costituisce motivo sufficiente per giustificare l’annullamento del presente Accordo, nonché delle acquisizioni e delle attribuzioni che ne sono risultate, o l’adozione delle misure correttive previste dalla legge.

Art. 8 Coordinazione e procedura

8.1. Conformemente al presente Accordo ogni progetto dovrà essere oggetto di

una convenzione particolare tra i partner del progetto; tale convenzione contemplerà ed enuncerà in dettaglio i diritti e i doveri dei singoli partner del progetto. In fase di realizzazione, i partner dei progetti dovranno scam- biarsi a intervalli regolari le informazioni tecniche circa la realizzazione dei progetti finanziati in virtù del presente Accordo. 8.2. Le Parti contraenti si informeranno reciprocamente circa i progetti intrapresi sulla base del presente Accordo.

8.3. Da parte uzbeka la coordinazione generale sarà assicurata a nome del

Governo uzbeko dal Dipartimento delle relazioni economiche con l’estero e degli investimenti esteri, Consiglio dei ministri della Repubblica dell’Uzbekistan.

8.4. Ai fini della realizzazione del presente Accordo il Governo svizzero è rap-

presentato: a) dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Diparti- mento federale degli affari esteri;

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b) dal Segretariato di Stato dell’economia (Seco) del Dipartimento fede- rale dell’economia; c) dall’Ambasciata svizzera.

8.5. L’Ufficio svizzero di cooperazione a Tashkent assicurerà il collegamento

con le autorità uzbeke per la coordinazione, la realizzazione e il monitorag- gio dei progetti.

Art. 9 Disposizioni finali

9.1. Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui le Parti si saranno

reciprocamente informate del fatto che esse hanno completato le rispettive procedure necessarie per la sua entrata in vigore. L’Accordo resterà in vigo- re per una durata di cinque anni. Scaduto tale periodo, sarà rinnovato taci- tamente di anno in anno. Il presente Accordo può essere disdetto in qualsiasi momento da una delle due Parti contraenti previo preavviso scritto di alme- no sei mesi. In caso di disdetta del presente Accordo le disposizioni dello stesso conti- nueranno a essere applicate a tutti i progetti convenuti prima della sua disdetta. Il presente Accordo si applica retroattivamente alle convenzioni concluse tra le Parti contraenti che si riferiscono a progetti in fase di attuazione e di pre- parazione prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.

9.2. In caso di violazione grave di una clausola o di un elemento essenziale del

presente Accordo, ciascuna delle Parti contraenti ha il diritto di sospendere o disdire con effetto immediato ogni convenzione ai sensi degli articoli 5.1. e

8.1. La Parte contraente che intende prendere un tale provvedimento forni-

sce previamente all’altra Parte contraente tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione, allo scopo di trovare una soluzione. 9.3. Le Parti contraenti convengono di risolvere per via diplomatica le eventuali controversie che possono risultare dall’applicazione del presente Accordo.

9.4. Il presente Accordo potrà essere modificato o emendato per scritto e previo

consenso di entrambe le Parti contraenti.

Fatto a Tashkent il 20 settembre 2002, in due esemplari originali in lingua inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica dell’Uzbekistan: Wilhelm Meier Mamirzo B. Nurmuradow

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