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AS 2003 3665

Ordinanza dell'Assemblea federale che modifica l'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Ordinanza dell’Assemblea federale che modifica l’ordinanza dell’Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

del 13 dicembre 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 25 aprile 20021; visto il parere del Consiglio federale del 29 maggio 20022, decreta:

I L’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 19883 concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

Art. 7 Previdenza per la vecchiaia 1 Per gli affiliati a un istituto di previdenza professionale, l’indennità di previdenza è pari al doppio del contributo massimo consentito a forme riconosciute della previ- denza individuale vincolata (pilastro 3a). Il parlamentare finanzia tale indennità in ragione di un quarto.

2 La Confederazione versa l’indennità di previdenza a:

a. un istituto di previdenza designato dal parlamentare e registrato ai sensi della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP); o b. un istituto di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a). 3 Se non può essere versata, o può essere versata solo in parte, a un istituto di cui al capoverso 2, la corrispondente parte di indennità di previdenza è trasferita su un conto bancario o assicurativo bloccato indicato dal parlamentare.

4 L’importo depositato sul conto bloccato di cui al capoverso 3 è versato al

parlamentare a titolo di capitale di vecchiaia dopo il compimento dei 65 anni. Il parlamentare che lascia il Parlamento può chiedere il versamento di tale importo a partire dal compimento dei 60 anni. In caso di decesso, l’importo è versato agli aventi diritto a titolo di capitale garantito in caso di decesso conformemente all’articolo 7b capoverso 4.

2002-1087 3665

Legge sulle indennità parlamentari. O dell’AF RU 2003

5 Il conto bloccato di cui al capoverso 3 costituisce una forma di previdenza ricono- sciuta secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 13 novembre 19855 sulla legittimazio- ne alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute.

6 Mediante tale indennità, sia la Confederazione sia il parlamentare soddisfano

l’obbligo di contribuzione ai sensi della LPP per il reddito derivante dall’esercizio del mandato parlamentare.

Art. 7a Previdenza in caso di invalidità

1 In caso di invalidità il parlamentare riceve una rendita.

2 Per stabilire il grado di invalidità e l’inizio del diritto alla rendita sono determi- nanti gli articoli 28 e 29 della legge federale del 19 giugno 19596 sull’assicurazione per l’invalidità e le relative disposizioni di esecuzione. 3 La rendita intera di invalidità ammonta annualmente al 250 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 19467 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Sono computate eventuali prestazioni di invalidità versate da istituti di previdenza professionale o, se il parlamentare esercita un’attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute (pilastro 3a).

Art. 7b Previdenza in caso di decesso

1 In caso di decesso del parlamentare, le persone da lui designate ricevono una

prestazione in capitale. 2 Il capitale garantito in caso di decesso è pari all’importo massimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 della LAVS del 20 dicembre 19468 moltipli- cato per il numero di anni corrispondenti alla differenza tra il 65° anno di età e l’età del parlamentare il giorno del decesso. L’età il giorno del decesso corrisponde alla differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita. 3 Se il parlamentare esercita un’attività indipendente, sono computate le prestazioni versate da istituti di previdenza professionale o da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute (pilastro 3a). Le prestazioni di rendita sono prese in considerazione al loro valore capitalizzato. 4 L’ordine dei beneficiari è retto dall’articolo 15 capoversi 1 lettera b e 2 dell’ordi- nanza del 3 ottobre 19949 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Art. 8 Malattia o infortunio 1 In caso di malattia o di infortunio all’estero, la Confederazione versa al parlamen- tare le prestazioni massime seguenti:

5 RS 831.461.3 6 RS 831.20 7 RS 831.10 8 RS 831.10 9 RS 831.425

Legge sulle indennità parlamentari. O dell’AF RU 2003

a. 30 000 franchi per le spese di rimpatrio in Svizzera; b. 100 000 franchi per le cure mediche e l’ospedalizzazione; c. un anticipo di 30 000 franchi per le spese di ospedalizzazione; questo importo è computato nelle spese effettive assunte dalla Confederazione.

2 Le prestazioni della Confederazione di cui al capoverso 1 vengono ridotte in

ragione dell’ammontare delle prestazioni fornite dall’assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni. 3 In casi eccezionali, la Delegazione amministrativa può rimborsare altre spese fino a un importo massimo di 10 000 franchi. 4 Le fatture devono essere presentate alla Delegazione amministrativa dell’Assem- blea federale.

Art. 8a Importo sostitutivo della diaria 1 Il diritto all’importo sostitutivo della diaria persa nasce all’insorgenza della malat- tia o al verificarsi dell’infortunio e sussiste per 730 giorni civili al massimo. Si estingue al sorgere del diritto a una rendita di invalidità. 2 Durante i primi 30 giorni civili il parlamentare ha diritto a un importo pari al 100 per cento della diaria persa. Dal 31° giorno civile ha diritto all’80 per cento della diaria persa. 3 La parlamentare in congedo maternità ha diritto a un importo pari al 100 per cento della diaria persa. 4 Il parlamentare che fa valere un diritto al versamento di un importo sostitutivo di più di cinque diarie deve produrre un certificato medico.

Art. 8b Aiuto transitorio 1 L’aiuto transitorio non può superare il 100 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 della LAVS del 20 dicembre 194610. 2 Il reddito del mandato parlamentare secondo l’articolo 8a capoverso 1 lettera a della legge federale del 18 marzo 198811 sulle indennità parlamentari si determina in base alla retribuzione annua e alla somma media delle diarie versate ai parlamentari durante l’anno civile precedente.

10 RS 831.10 11 RS 171.21; RU 2003 3661

Legge sulle indennità parlamentari. O dell’AF RU 2003

II La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore simultaneamente alla modifica del 13 dicembre 2002 della legge federale del 18 marzo 198812 sulle indennità parlamentari.

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002 Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz

Entrata in vigore La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 1° dicembre 2003, su decisione della Conferenza di coordinazione dell’Assemblea federale.

La Conferenza di coordinazione dell’Assemblea federale: 28 agosto 2003 Ufficio del Consiglio nazionale 29 agosto 2003 Ufficio del Consiglio degli Stati

12 RS 171.21; RU 2003 3661

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